Regolamento sulle competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti

143.320Ordinance1 gen 1900

143.320

Regolamento

sulle competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato

dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone

ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti

(del 29 aprile 2009)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato l’art. 6 della Legge cantonale sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971;

decreta:

Campo d’applicazione

Art. 1

Il presente regolamento disciplina competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti.

Destinatari

Art. 2

Destinatari dei provvedimenti d’integrazione sono le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati riconosciuti residenti nel Cantone.

Provvedimenti

Art. 3

L’integrazione è perseguita tramite l’accompagnamento in percorsi individualizzati comprendenti le seguenti fasi:

a) valutazione delle potenzialità e delle lacune;

b) orientamento verso le misure idonee di integrazione e inserimento formativo o professionale;

c) accompagnamento durante le misure;

d) inserimento formativo o collocamento lavorativo se non già effettuati tramite le misure di cui alla lettera b).

Attribuzione di mandati

Art. 4

Per i provvedimenti di cui all’art. 3, è prevista l’attribuzione di un mandato ad un ente esterno.

L’ente designato può far capo all’offerta esistente di misure d’integrazione e di inserimento formativo o professionale o prevederne di nuove.

L’ente designato può avvalersi della collaborazione dei servizi della Sezione del lavoro e della Divisione della formazione professionale.

Organizzazione

Art. 5

Sono istituiti:

a) un coordinatore operativo di progetto;

b) una direzione interdipartimentale di progetto, così composta:

  • il direttore della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (presidente)

  • il coordinatore operativo di progetto (segretario)

  • il capo dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento

  • il delegato cantonale all’integrazione degli stranieri e alla lotta contro il razzismo

  • il capo della Sezione della popolazione

  • il capo della Sezione del lavoro

  • il direttore aggiunto della Divisione della formazione professionale.

Competenze

Coordinatore operativo di progetto

Art. 6

Il coordinatore operativo di progetto è competente a:

a) coordinare l’esecuzione del progetto e assicurare l’informazione sul suo andamento e i suoi risultati;

b) autorizzare i richiedenti a beneficiare delle misure d’integrazione individuali di cui all’art. 3 lett. c);

c) assistere e informare la direzione di progetto;

d) redigere i rapporti di cui all’art. 11.

Direzione di progetto

Art. 7

La direzione di progetto è competente a:

a) decidere gli orientamenti strategici del progetto;

b) definire il mandato di cui all’art. 4 cpv. 1;

c) definire i mandati, e scegliere i mandatari, per l’offerta di nuove misure di integrazione e di inserimento formativo o professionale di cui all’art. 4 cpv. 2 per importi fino a fr. 50’000.--; offerte per importi superiori sono deliberate dal Consiglio di Stato tramite risoluzione governativa.

Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento

Art. 8

L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento è competente per la gestione finanziaria dell’importo, tramite il conto deposito appositamente istituito.

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie

Art. 9

La Divisione è competente a:

a) designare il coordinatore operativo di progetto;

b) stipulare il contratto di prestazione con l’ente a cui è attribuito il mandato di cui all’art. 4 cpv. 1.

Dipartimento della sanità e della socialità

Art. 10

Il Dipartimento è competente per l’applicazione del presente Regolamento, avvalendosi della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie e del suo Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, della direzione di progetto e del coordinatore operativo.

Informazione

Art. 11

Annualmente, entro la fine di maggio, la Direzione di progetto trasmette al Consiglio di Stato e all’Ufficio federale delle migrazioni, tramite il Delegato cantonale all’integrazione degli stranieri, un rapporto sugli esiti del progetto.

Entrata in vigore

Art. 12

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Pubblicato nel BU 2009, 192.

Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347.

Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347.

Art. modificato dal R 20.10.2009; in vigore dal 1.11.2009 - BU 2009, 463.

Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347; precedente modifica: BU 2011, 51.

Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347.

Art. modificato dal R 18.1.2011; in vigore dal 21.1.2011 - BU 2011, 51.

Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347.

Entrata in vigore: 5 maggio 2009 - BU 2009, 192.

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