705.150
Decreto esecutivo
che designa le organizzazioni legittimate
a fare opposizione ai sensi dell’art. 8 LE
(del 22 febbraio 1995)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
visto l’articolo 8 capoverso 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE),
decreta:
Organizzazioni legittimate a ricorrere
Art. 1
Sono legittimate a ricorrere ai sensi dell’articolo 8 LE le organizzazioni elencate in allegato.
Controllo
Art. 2
In caso di cambiamento dello scopo statutario, della forma giuridica o della designazione le organizzazioni legittimate a ricorrere devono avvertirne senza indugio il Dipartimento del territorio (Dipartimento).
Il Dipartimento controlla se esse continuino ad adempiere le condizioni per il diritto di opposizione giusta l’articolo 8 capoverso 1 LE. Se accerta che tale non è più il caso, propone al Consiglio di Stato le pertinenti modifiche dell’allegato.
Richiesta di altre organizzazioni
Art. 3
Le organizzazioni che adempiono le condizioni dell’art. 8 capoverso 1 LE sono iscritte, a richiesta, nell’elenco di quelle legittimate a ricorrere (allegato).
La richiesta deve essere presentata al Consiglio di Stato almeno 6 mesi prima della data in cui esse intendono fruire di tale diritto.
Disposizioni transitorie
Art. 4
La presente ordinanza non si applica alle opposizioni presentate prima della sua entrata in vigore.
Entrata in vigore
Art. 5
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° marzo 1995.
Allegato
(art. 1)
Elenco delle organizzazioni legittimate a fare opposizione
-
Pro Natura Ticino - Lega svizzera per la protezione della natura, Sezione Ticino.
-
WWF, Sezione Svizzera italiana.
-
Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio.
-
Federazione ticinese per l’integrazione degli andicappati (FTIA).
-
Società ticinese per l’arte e la natura.
-
Associazione svizzera per il piano di sistemazione nazionale (ASPAN).
-
Associazione traffico e ambiente (ATA).
-
Club alpino svizzero, Sezione Ticino (CAS).
-
Federazione ticinese per l’acquicoltura e la pesca (FTAP).
-
Federazione cantonale associazioni cacciatori ticinesi (FACTI).
-
Unione contadini ticinesi (UCT).
-
Ficedula.
Pubblicato nel BU 1995, 111.
No. allegato modificato dal DE 10.6.2008; in vigore dal 13.6.2008 - BU 2008, 303.
No. allegato introdotto dal DE 8.4.2008; in vigore dall’11.4.2008 - BU 2008, 210.
No. allegato introdotto dal DE 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 - BU 2008, 682.