Decreto esecutivo che designa le organizzazioni legittimate a fare opposizione ai sensi dell’art. 8 LE

705.150Decree1 gen 1900

705.150

Decreto esecutivo

che designa le organizzazioni legittimate

a fare opposizione ai sensi dell’art. 8 LE

(del 22 febbraio 1995)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

visto l’articolo 8 capoverso 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE),

decreta:

Organizzazioni legittimate a ricorrere

Art. 1

Sono legittimate a ricorrere ai sensi dell’articolo 8 LE le organizzazioni elencate in allegato.

Controllo

Art. 2

In caso di cambiamento dello scopo statutario, della forma giuridica o della designazione le organizzazioni legittimate a ricorrere devono avvertirne senza indugio il Dipartimento del territorio (Dipartimento).

Il Dipartimento controlla se esse continuino ad adempiere le condizioni per il diritto di opposizione giusta l’articolo 8 capoverso 1 LE. Se accerta che tale non è più il caso, propone al Consiglio di Stato le pertinenti modifiche dell’allegato.

Richiesta di altre organizzazioni

Art. 3

Le organizzazioni che adempiono le condizioni dell’art. 8 capoverso 1 LE sono iscritte, a richiesta, nell’elenco di quelle legittimate a ricorrere (allegato).

La richiesta deve essere presentata al Consiglio di Stato almeno 6 mesi prima della data in cui esse intendono fruire di tale diritto.

Disposizioni transitorie

Art. 4

La presente ordinanza non si applica alle opposizioni presentate prima della sua entrata in vigore.

Entrata in vigore

Art. 5

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° marzo 1995.

Allegato

(art. 1)

Elenco delle organizzazioni legittimate a fare opposizione

  1. Pro Natura Ticino - Lega svizzera per la protezione della natura, Sezione Ticino.

  2. WWF, Sezione Svizzera italiana.

  3. Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio.

  4. Federazione ticinese per l’integrazione degli andicappati (FTIA).

  5. Società ticinese per l’arte e la natura.

  6. Associazione svizzera per il piano di sistemazione nazionale (ASPAN).

  7. Associazione traffico e ambiente (ATA).

  8. Club alpino svizzero, Sezione Ticino (CAS).

  9. Federazione ticinese per l’acquicoltura e la pesca (FTAP).

  10. Federazione cantonale associazioni cacciatori ticinesi (FACTI).

  11. Unione contadini ticinesi (UCT).

  12. Ficedula.

Pubblicato nel BU 1995, 111.

No. allegato modificato dal DE 10.6.2008; in vigore dal 13.6.2008 - BU 2008, 303.

No. allegato introdotto dal DE 8.4.2008; in vigore dall’11.4.2008 - BU 2008, 210.

No. allegato introdotto dal DE 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 - BU 2008, 682.

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