705.500•Legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC)[1]
705.500Law1 gen 1900
(del 1° dicembre 1997)
– visto il messaggio 7 febbraio 1995 no. 4361 del Consiglio di Stato;
– visto il rapporto 12 settembre 1997 no. 4361 R della Commissione della legislazione,
Sono considerate imprese di costruzione le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con attrezzature ed un organico proprio, eseguono lavori di edilizia e genio civile; non sono ritenute tali le professioni artigianali e di rami affini.
Ai sensi della presente legge sono operatori specialisti nel settore principale della costruzione (in seguito: operatori specialisti) le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con organico proprio, eseguono lavori specialistici nell’ambito dei settori professionali elencati nell’allegato.
…
A garanzia del corretto esercizio delle rispettive attività è istituito un albo delle imprese di costruzione e degli operatori specialisti.
Le imprese di costruzione e gli operatori specialisti hanno diritto di essere iscritti all’albo se dispongono dei requisiti professionali e personali richiesti dagli art. 5 e 5a.
Per le società i requisiti professionali devono essere ossequiati da almeno un titolare o membro dirigente effettivo.
È membro dirigente effettivo colui che partecipa effettivamente alla gestione della società, vi dedica il proprio lavoro in modo commisurato alla sua importanza, la rappresenta e ne garantisce l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 6.
L’iscrizione all’albo abilita le imprese di costruzione e gli operatori specialisti all’esecuzione dei lavori nei rispettivi campi di attività.
Non soggiace all’applicazione della presente legge l’esecuzione di lavori, a titolo professionale, di modesta importanza o particolarmente semplici che possono essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo della costruzione e senza l’ausilio di attrezzature importanti.
Sono considerati di modesta importanza i lavori i cui costi preventivabili non superano l’importo di fr. 30’000.–. Per gli operatori specialisti questo limite è fissato a fr. 10’000.–.
Il regolamento di applicazione definisce i lavori non soggetti alla presente legge.
Restano riservate le disposizioni della legislazione cantonale in materia di commesse pubbliche.
Dispongono dei requisiti professionali necessari per l’iscrizione di un’impresa di costruzione:
a) i titolari di un diploma di ingegnere civile o rurale o di architetto rilasciato da una scuola politecnica federale o da scuole estere equiparate e riconosciute, oppure iscritti nel Registro REG A degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici;
b) i titolari di un diploma di ingegnere civile o di architetto rilasciato da una scuola tecnica superiore della Confederazione o da scuole estere equiparate e riconosciute, oppure iscritti nel registro REG B degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici;
c) i titolari di un diploma federale di impresario costruttore;
d) i titolari di un diploma di tecnico SSS conduzione lavori rilasciato dalla scuola cantonale dei tecnici dell’edilizia;
e) gli impresari già iscritti, i cui titoli erano riconosciuti in base alla legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore del 19 aprile 1989.
Dispongono dei requisiti professionali richiesti per l’iscrizione quale operatore specialista:
a) i titolari di un diploma di maestria federale riconosciuta dalle singole categorie professionali, di tecnico diplomato SSS conduzione lavori (Scuola specializzata superiore) o titolo equivalente o superiore;
b) i titolari di un attestato di capo muratore;
c) per le categorie in cui non esiste la possibilità di conseguire i titoli di cui alle lettere a) e b), i titolari di un certificato di fine tirocinio nel ramo specifico o un certificato equivalente;
d) coloro che non sono in possesso dei diplomi richiesti ma che nell’ambito delle commesse pubbliche sono abilitati ad esercitare in base al diritto antecedente.
In tutti i casi è inoltre richiesta una pratica professionale di almeno tre anni quale dirigente di cantiere.
I titolari dei requisiti di cui all’art. 5 devono inoltre adempiere ai seguenti requisiti personali:
a) avere l’esercizio dei diritti civili;
b) non aver subito, in Svizzera o all’estero, condanne penali per atti contrari alla dignità professionale;
c) godere di ottima reputazione;
d) non essere gravati da attestati di carenza beni e non essere stato, negli ultimi 5 anni, dichiarato in fallimento;
e) non essere stati oggetto, negli ultimi 5 anni, di decisioni di revoca dell’autorizzazione ad esercitare la professione da parte delle competenti autorità di un altro Cantone o Stato.
Le imprese di costruzione e gli operatori specialisti sono tenuti in particolare a:
a) rispettare le leggi edilizie e di protezione dell’ambiente;
b) rispettare le norme a tutela della sicurezza sul cantiere;
c) rispettare le disposizioni legislative sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro;
d) rispettare le disposizioni che disciplinano l’assunzione e l’impiego di lavoratori stranieri non domiciliati;
e) adempiere agli obblighi verso le istituzioni sociali obbligatorie o previste dai contratti collettivi di lavoro, come pure in materia tributaria e segnatamente nell’ambito della riscossione delle imposte alla fonte;
f) non prestarsi a fare da prestanome.
Le imprese e gli operatori specialisti esteri, per essere iscritti nei rispettivi albi, devono documentare la loro iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza.
Tale iscrizione deve essere soggetta a requisiti analoghi a quelli richiesti dalla presente legge.
Se tale Stato non possiede un simile registro è richiesta la prova attestante l’esercizio della professione nello Stato di residenza negli ultimi tre anni in base all’art. 1 e l’esistenza dei requisiti professionali equipollenti a quelli di cui all’art. 5.
Queste imprese, rispettivamente il loro titolare, devono dimostrare di aver provveduto negli ultimi cinque anni al pagamento dei contributi sociali e di quelli delle istituzioni previste dai contratti collettivi di lavoro dello Stato di residenza, presentando un certificato rilasciato dall’amministrazione competente in base alla legislazione vigente in tale Stato o mediante altro mezzo di prova idoneo.
Riservati gli accordi internazionali stipulati dalla Confederazione, l’iscrizione all’albo è di principio subordinata alla garanzia della reciprocità.
Competente per l’applicazione della legge è la Commissione di vigilanza. Essa si compone di cinque membri nominati dal Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni. I suoi membri sono un magistrato o un ex magistrato dell’ordine giudiziario quale presidente, due rappresentanti della Società svizzera degli impresari costruttori e due delle Associazioni dei lavoratori.
Il Consiglio di Stato stabilisce il finanziamento della Commissione di vigilanza e la sua organizzazione.
Le domande d’iscrizione all’albo, corredate dalla documentazione necessaria, sono da presentare alla Commissione di vigilanza che decide.
La cancellazione è decisa dalla Commissione di vigilanza dopo aver sentito le parti interessate.
Gli albi sono suddivisi in due parti:
a) nella prima sono elencate le imprese e gli operatori il cui titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali conformemente all’art. 5;
b) nella seconda sono elencate le imprese e gli operatori iscritti in virtù del regime d’eccezione previsto dall’art. 18a cpv. 1.
Gli albi sono conservati dalla Commissione, che provvede:
a) alla tenuta a giorno;
b) alla pubblicazione sul web e sul Foglio ufficiale cantonale delle iscrizioni, delle cancellazioni, delle radiazioni e delle rinunce;
c) alla pubblicazione sul Foglio ufficiale, almeno una volta all’anno, dell’elenco delle imprese e degli operatori iscritti;
d) a rilasciare i relativi estratti.
Le imprese e gli operatori iscritti sono tenuti ad annunciare ogni modifica che possa influire sulla tenuta dell’albo.
Sono da notificare segnatamente la sostituzione del titolare o del membro dirigente effettivo, il cambiamento dello scopo sociale o della forma giuridica della società.
Sono cancellate dall’albo le imprese e gli operatori che non adempiono più i requisiti della legge o che non esercitano alcuna attività per un periodo di tre anni.
Le iscrizioni, le modifiche e la tenuta a giorno dell’albo sono soggette ad una tassa secondo le modalità stabilite nel regolamento. Per le iscrizioni e le modifiche la tassa può ammontare al massimo a fr. 2’000.–, per la tenuta a giorno a fr. 500.– all’anno.
…
La violazione delle disposizioni della presente legge è punita dalla Commissione di vigilanza con le seguenti sanzioni:
a) l’ammonimento;
b) la sanzione amministrativa fino a fr. 100’000.–;
c) la radiazione dall’albo, cumulabile con la sanzione di cui alla lett. b).
La radiazione dall’albo deve essere pubblicata sul Foglio ufficiale.
Il contravventore è punibile indipendentemente dal fatto che egli abbia agito in qualità di committente, di progettista, di direttore dei lavori, di appaltatore principale oppure di subappaltatore.
Le persone giuridiche sono pure punibili per le infrazioni commesse da loro organi o incaricati nell’esercizio della loro funzione.
L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dall’illecito.
Il procedimento disciplinare è avviato d’ufficio su segnalazione. Esso è retto dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
L’interessato ha diritto di essere sentito e di consultare gli atti.
…
Al denunciante è comunicato l’avvio del procedimento.
Contro le decisioni della Commissione di vigilanza è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
Il Municipio è tenuto a vigilare sul rispetto della legge, in particolare a segnalare alla Commissione di vigilanza eventuali violazioni.
Con l’annuncio dell’inizio dei lavori il Municipio è tenuto a verificare che l’impresa o l’operatore siano iscritti all’albo per tutti i lavori soggetti alla presente legge.
In caso di inadempienza grave il Municipio può essere sanzionato dall’autorità di vigilanza.
Il diritto all’iscrizione di cui all’art. 3a è pure conferito:
a) alle imprese di costruzione che, pur non disponendo dei requisiti professionali, figurano già iscritte al 1° gennaio 2014;
b) agli operatori specialisti attivi al 1° gennaio 2014 che dimostrano di ossequiare i requisiti di cui all’art. 5 cpv. 3 e 5a e di esercitare la medesima attività da almeno tre anni.
Questi ultimi sono tenuti ad inoltrare la domanda di iscrizione prevista dall’art. 9 entro il 30 giugno 2014.
Le imprese e gli operatori specialisti di cui al cpv. 1 sono tenuti ad adeguarsi ai requisiti fissati dall’art. 5 in caso di sostituzione del titolare o membro dirigente effettivo.
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.
Pubblicata nel BU 1998, 123.
ALLEGATO
I settori professionali di cui all’art. 1 cpv. 3 sono:
– la posa d’acciaio d’armatura (ferraioli),
– l’esecuzione di casserature,
– l’esecuzione di murature in cotto e pietra,
– l’esecuzione di cappe di sottofondo (betoncini).
Titolo modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
Sottotitolo modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
Nota marginale modificata dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
Art. abrogato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
Art. introdotto dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
Nota marginale modificata dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
Art. introdotto dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
Nota marginale modificata dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
Nota marginale modificata dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
Cpv. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
Art. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 246; precendente modifica: BU 2013, 487.
Art. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.
Titolo modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.
Cpv. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
Cpv. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
Cpv. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.
Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.
Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
Art. introdotto dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
Cpv. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 246.
Entrata in vigore: 1° maggio 1998 - BU 1998, 127.
Allegato introdotto dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
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