760.510
Regolamento
di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore
del 1° dicembre 1992 (stato 1° marzo 2026)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamata la legge sulle imposte e tasse di circolazione del 9 febbraio 1977 e relative modifiche,
decreta:
TITOLO I
Imposte di circolazione
Autorità competente
Art. 1
Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione (in seguito: Sezione circolazione) è l’autorità competente a prelevare le imposte di circolazione.
Art. 1a — , 1b
…
Art. 1c — , 1d, 1e
…
Art. 1f
…
Esonero dall’imposta di circolazione
Art. 2
La Sezione della circolazione concede l’esonero parziale o totale dell’imposta di circolazione per i veicoli:
a) dello Stato
b) dei Corpi pompieri
c) destinati alla protezione civile
d) dei Corpi di polizia comunale
e) dei posti consolari
dei consoli generali, consoli, vice-consoli o agenti consolari di carriera
degli impiegati consolari di carriera, in possesso della carta d’identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri
f) degli infermi di modeste condizioni finanziarie
g) delle Associazioni samaritane destinate al servizio di autoambulanze
h) delle Società di salvataggio destinate agli interventi di pronto soccorso
i) di altri Enti o Associazioni senza scopo di lucro destinati a servizi di pubblica utilità
l) mossi con tecniche di trazione o combustibili alternativi che permettono una migliore efficienza energetica e ambientale, ad eccezione delle automobili e delle automobili pesanti.
Tecniche di trazione o combustibile alternativi
Art. 2a
I seguenti tipi di veicoli, ad eccezione delle automobili e delle automobili pesanti, sono esonerati dall’imposta di circolazione:
a) i veicoli elettrici, al 100%;
b) i veicoli ibridi con elettrico, al 50%;
c) i veicoli a gas naturale o GPL la cui prima immatricolazione è successiva al 31 dicembre 2008, al 25%.
…
L’imposta dei veicoli ibridi viene calcolata secondo la potenza più elevata.
…
Infermi di modeste condizioni finanziarie:
a) Definizione
Art. 3
Sono considerati infermi di modeste condizioni finanziarie, secondo l’art. 6 lett. c) della legge, quelle persone che a causa di una menomazione o durevole infermità necessitano per i loro spostamenti di un veicolo a motore ed il cui reddito determinante non supera i limiti per il diritto ai sussidi stabiliti dalla legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie.
b) Istanza e documentazione
Art. 4
Chi intende beneficiare dell’esonero per il proprio veicolo deve presentare istanza su apposito formulario alla Sezione circolazione, allegando:
a) un certificato medico attestante l’infermità del richiedente nonché la sua necessità di dover disporre per normali suoi spostamenti del mezzo di locomozione per il quale ha chiesto l’esonero;
b) una dichiarazione della competente Cassa Malati attestante che il richiedente beneficia dei sussidi previsti dalla legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Targhe temporanee
a) Imposta di circolazione
Art. 4a
Per il rilascio delle licenze e targhe temporanee sono previste, oltre ai premi per l’assicurazione obbligatoria ed un importo di base di fr. 30.–, le seguenti imposte di circolazione:
Per un ulteriore periodo di 24 ore, oltre le 96 ore
Le licenze e le targhe temporanee per i veicoli agricoli sono esenti da imposta di circolazione. Per i rimorchi è dovuta l’imposta di circolazione stabilita per il veicolo trainante. Non è tuttavia prelevato il premio per l’assicurazione responsabilità civile.
Gli importi di cui al cpv. 1 devono essere versati al momento del ritiro delle targhe. Se il rilascio avviene da parte di una polizia comunale l’importo della tassa base spetta al Comune.
b) Deposito di garanzia
Art. 4b
Chi chiede la licenza temporanea deve depositare fr. 200.– a titolo di garanzia.
La somma depositata è restituita integralmente soltanto se le targhe sono consegnate alla data della loro scadenza.
c) Supplementi
Art. 4c
Chi non restituisce le licenze e le targhe di controllo temporanee entro il termine stabilito, è tenuto a versare i supplementi dell’imposta di circolazione e del premio di assicurazione come previsto dall’art. 21 cpv. 2 OAV.
Se la licenza e le targhe di controllo scadute non sono restituite, la Sezione circolazione, provvede al loro formale annullamento.
d) Perdita o furto
Art. 4d
In caso di perdita o di furto di una o di ambedue le targhe, il detentore deve notificare il fatto all’autorità di rilascio.
Dall’importo del deposito è dedotta la somma di fr. 100.– per spese di procedura, di annullamento e di ristampa.
TITOLO II
Tasse di circolazione
Capitolo I
Disposizioni concernenti i conducenti
Tasse concernenti i conducenti, competenza e importi
Art. 5
La Sezione della circolazione riscuote le seguenti tasse:
Capitolo II
Disposizioni concernenti i veicoli
Tasse concernenti i veicoli, competenza e importi
a) Sezione circolazione
Art. 6
La Sezione della circolazione riscuote le seguenti tasse:
b) Imprese o organizzazioni private
Art. 7
Nell’ambito della loro delega per gli esami successivi, le imprese o organizzazioni riscuotono la tassa corrispondente al genere di veicolo collaudato fissata nel presente Regolamento.
TITOLO III
Disposizioni diverse
Tasse diverse, competenza e importi
Art. 8
La Sezione della circolazione riscuote le seguenti tasse:
Art. 8a
Per i compiti previsti all’art. 23 del regolamento della legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 2 marzo 1999, l’Area del supporto e del coordinamento della Divisione delle costruzioni preleva le tasse e fattura le spese seguenti:
a) una tassa di esame da un minimo di fr. 50.– ad un massimo di fr. 2000.– a dipendenza della complessità dell’incarto;
b) in alternativa alla tassa di cui alla lettera a), per casi particolarmente difficoltosi nei quali si rendono necessari sopralluoghi, trasferte, perizie ecc., possono essere messe a carico del richiedente le spese effettive in base al tempo impiegato.
Tassa per mancata presentazione
Art. 9
Per la mancata presentazione, senza valida giustificazione, agli esami di guida o agli esami dei veicoli, può essere riscossa interamente o parzialmente la tassa dovuta.
Se gli esami di guida o gli esami dei veicoli non possono essere svolti per cause da ascrivere all’utente, può essere riscossa interamente o parzialmente la tassa dovuta.
L’ufficio tecnico della Sezione della circolazione emana le direttive di applicazione.
Tassa per l’allestimento della licenza di condurre
Art. 10
All’emissione della licenza per allievo conducente viene riscosso l’importo totale delle tasse corrispondenti alla procedura completa per l’ottenimento della categoria scelta dall’interessato (rilascio della licenza per allievo conducente, esame teorico, esame pratico, rilascio della licenza di condurre).
Se l’interessato non completa la procedura per l’ottenimento della licenza di condurre desiderata, su esplicita richiesta gli viene restituita la somma corrispondente alla differenza tra l’importo iniziale versato e la somma delle tasse per le prestazioni ricevute.
Tassa per permessi speciali duraturi
Art. 11
La tassa annuale per permessi speciali è prelevata in dodicesimi, proporzionalmente ai mesi che intercorrono dal rilascio del permesso alla fine del periodo di computo.
Le frazioni di mese contano per mese intero.
Rimborso della tassa
Art. 12
In caso di restituzione anticipata del permesso speciale, è rimborsato l’importo della tassa annuale corrispondente al periodo durante il quale il veicolo non necessita più del permesso.
La tassa base e le frazioni di mese non sono bonificate.
Esonero dalle tasse
Art. 13
È concesso l’esonero dalle tasse per i veicoli dello Stato.
È concesso l’esonero delle tasse per il rilascio del permesso speciale per i veicoli di enti privati chiamati ad intervenire da parte di un’Autorità cantonale.
TITOLO IV
Disposizioni finali
Norma abrogativa
Art. 14
Il presente regolamento abroga il regolamento di applicazione alla legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 26 giugno 1984 e successive modifiche.
Entrata in vigore
Art. 15
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 1993.
Pubblicato nel BU 1992, 407.
Allegato
Art. abrogati dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 410; precedenti modifiche: BU 2008, 659; BU 2013, 548; BU 2022, 325.
Art. abrogati dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 548; precedente modifica: BU 2008, 659.
Art. abrogato dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 325; precedenti modifiche: BU 2008, 659; BU 2013, 548.
Frase modificata dal R 24.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 112; precedenti modifiche: BU 2013, 548; BU 2023, 410.
Lett. modificata dal R 24.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 112; precedenti modifiche: BU 2008, 659; BU 2023, 410.
Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 548; precedente modifica: BU 2008, 659.
Frase modificata dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 410.
Cpv. modificato dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 325.
Cpv. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 410.
Art. introdotto dal R 23.12.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 505.
Art. introdotto dal R 23.12.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 505.
Cpv. modificato dal R 11.2.2026; in vigore dal 1.3.2026 - BU 2026, 60; precedente modifica: BU 2018, 472.
Art. introdotto dal R 23.12.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 505.
Art. introdotto dal R 23.12.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 505.
Art. modificato dal R 11.2.2026; in vigore dal 1.3.2026 - BU 2026, 60; precedenti modifiche: BU 1996, 505; BU 2003, 120; BU 2009, 678; BU 2011, 515; BU 2012, 586; BU 2013, 450 e 548; BU 2016, 521; BU 2024, 112 e 152.
Art. modificato dal R 11.2.2026; in vigore dal 1.3.2026 - BU 2026, 60; precedenti modifiche: BU 1996, 505; BU 2003, 120; BU 2008, 678; BU 2011, 515; BU 2012, 586; BU 2013, 450 e 548; BU 2014, 596; BU 2016, 521; BU 2017, 128; BU 2018, 472; BU 2024, 112 e 152.
Art. modificato dal R 11.2.2026; in vigore dal 1.3.2026 - BU 2026, 60; precedenti modifiche: BU 2011, 515; BU 2013, 548; BU 2016, 521; BU 2024, 152.
Art. introdotto dal R 10.6.2005; in vigore dal 17.6.2005 - BU 2005, 192.
Art. modificato dal R 26.6.2024; in vigore dal 1.9.2024 - BU 2024, 152; precedente modifica: BU 2013, 450.
Cpv. modificato dal R 24.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 112.
Allegato abrogato dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 325; precedenti modifiche: BU 2013, 548; BU 2016, 522; BU 2017, 479; BU 2018, 472.