813.720
Decreto esecutivo
concernente le tariffe applicate dall’Ufficio del veterinario cantonale
del 5 aprile 2011 (stato 1° gennaio 2026)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
Ingresso
vista la legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso del 20 giugno 2014 (LDerr);
vista l’ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni del 16 dicembre 2016 (OMCC);
vista l’ordinanza sui medicamenti per uso veterinario del 18 agosto 2004 (OMVet);
visto il regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso del 28 marzo 2017;
vista la legge sulle epizoozie del 1° luglio 1966 (LFE);
vista l’ordinanza sulle epizoozie del 27 giugno 1995 (OFE);
vista la legge cantonale sui provvedimenti per combattere le epizoozie del 3 giugno 1969;
vista l’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn);
vista la legge di applicazione alla ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 20 settembre 2010;
vista la legge federale sulla protezione degli animali del 16 dicembre 2005 (LPAn);
vista l’ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn);
vista l’ordinanza concernente il sistema di informazione nell’ambito della sperimentazione animale del 1° settembre 2010 (ordinanza animex-ch);
vista la legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali del 10 febbraio 1987;
vista l’ordinanza del DFI concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord del 18 novembre 2015 (OITE-UE-DFI);
vista l’ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi del 18 novembre 2015 (OITE-PT);
vista l’ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia del 28 novembre 2014 (OITEAc);
vista la legge sui cani del 19 febbraio 2008 (LCani);
visto il regolamento sui cani del 30 dicembre 2025 (RCani),
decreta:
Campo d’applicazione
Art. 1
Il presente tariffario stabilisce le tariffe applicate dall’Ufficio del veterinario cantonale.
Le tariffe concernenti le prestazioni applicabili ai vari settori di attività dell’ufficio sono riportate nell’allegato 1.
Tariffe a punti e valore del punto
Art. 2
Per i valori del tariffario indicati in punti, il valore è fissato dal Consiglio di Stato su proposta del Dipartimento della sanità e della socialità, dopo aver sentito le categorie professionali interessate.
Il valore del punto per le varie categorie del tariffario è riportato nell’allegato 2.
Notifica delle prestazioni
Art. 3
L’Ufficio del veterinario cantonale stabilisce le modalità e i termini per la notifica delle prestazioni fornite a suo favore.
Garanzia
Art. 4
L’Ufficio del veterinario cantonale può esigere dall’utente in mora con il pagamento di tasse fatturate in precedenza, il pagamento anticipato di tasse per nuove prestazioni oppure il versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le future prestazioni, con la comminatoria che in caso di mancato pagamento le relative prestazioni saranno sospese.
Norme abrogate
Art. 5
Sono abrogate le seguenti norme:
– decreto esecutivo concernente il tariffario per il controllo delle carni del 10 ottobre 2007;
– decreto esecutivo concernente le tasse per lo smaltimento dei rifiuti di origine animale del 26 gennaio 1999;
– decreto esecutivo concernente le tasse sui cani del 23 febbraio 2010;
– decreto esecutivo concernente le tariffe veterinarie del 6 maggio 2003;
– decreto esecutivo concernente le tariffe per le prestazioni degli ispettori degli apiari del 10 luglio 2001;
– decreto esecutivo concernente le tariffe per le prestazioni degli ispettori del bestiame del 10 luglio 2001;
– decreto esecutivo concernente la vaccinazione degli animali contro la febbre catarrale ovina del 10 giugno 2008;
– tariffario per le indennità alle Società per la protezione degli animali dell’8 giugno 2010.
Entrata in vigore
Art. 6
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2011.
Allegato 1
A Controllo delle carni
A1 Retribuzione dei veterinari ufficiali nei macelli
A11 Controllo degli animali prima della macellazione
A12 Controllo delle carni
A13 Prelevamento di campioni e analisi
A14 Diversi
A2 Fatturazione delle prestazioni ai macelli
A21 Controllo degli animali prima della macellazione
A22 Controllo delle carni
A23 Prelevamento campioni e diversi
A24 Autorizzazioni
A25 Altre prestazioni
B Sanità animale
B1 Retribuzione dei veterinari per prestazioni ufficiali
Nella tariffa sono inclusi l’indennità per la stesura e l’invio dei rapporti d’esame, l’imballaggio nonché le spese di trasferta.
Eventuali altre prestazioni imputabili al proprietario degli animali (visite ripetute, tempi di attesa dovuti a carenze organizzative, lacune nella gestione del traffico degli animali) sono a carico dei proprietari di animali. Esse sono fatturate direttamente dal veterinario.
B11 Prelievi di sangue
B12 Prelievi latte
B13 Tubercolosi (prova della tubercolina)
B14 Biopsie auricolari
B15 Vaccinazioni
La tariffa include il lavoro amministrativo (registrazione in banca dati o altre modalità di documentazione).
B16 Controlli in caso di aborto
B17 Controlli abbinati
È calcolabile una sola volta la tassa base più elevata.
B18 Trasferte
B19 Diversi
B2 Retribuzione ispettori degli apiari, altri ispettori/controllori/prelevatori latte non veterinari e personale specializzato
B21 Indennità
B3 Fatturazione di prestazioni
B31 Autorizzazioni e altre decisioni
B32 Controlli e altre prestazioni
B33 Fornitura di materiale
B34 Altre prestazioni
È riservata la facoltà del Consiglio di Stato di porre parzialmente o integralmente a carico dei beneficiari determinate prestazioni in campo sanitario, come le indagini diagnostiche e le campagne di vaccinazione.
C Eliminazione sottoprodotti di origine animale
C2 Raccolta carcasse e sottoprodotti di origine animale
C21 Recupero animali da reddito
C22 Consegna di scarti ai centri di raccolta
C3 Autorizzazioni d’esercizio
C4 Altre prestazioni
Eventuali prestazioni del Cantone a favore di terzi che non rientrano nei compiti imposti al Cantone dall’OSOAn sono fatturate in base al principio della copertura dei costi.
D Protezione degli animali
D1 Fatturazione di prestazioni
D11 Autorizzazioni e altre decisioni amministrative
Le tariffe D111-D114 si applicano alle autorizzazioni e alle altre decisioni amministrative concernenti procedure semplici e documentate, che possono essere evase mediante una pratica amministrativa di routine.
D12 Tariffe per oneri supplementari
Per autorizzazioni e le decisioni amministrative che richiedono un onere amministrativo o specialistico particolare, che rendono necessari approfondimenti o accertamenti particolari, possono essere percepiti - oltre alle tasse di cui alla sezione D11 - i seguenti emolumenti in base al dispendio di tempo richiesto, per un importo complessivo massimo di 5'000 franchi.
D13 Controlli e servizi particolari
D14 Esperimenti su animali
D2 Indennità alle Società per la protezione degli animali
Di seguito sono fissate le tariffe per il versamento dei contributi e le indennità per le prestazioni fornite dalle Società per la protezione degli animali riconosciute dal Cantone in base alla legislazione sui cani e sulla protezione degli animali.
D21 Contributi
D22 Indennità
D23 Altre prestazioni
Eventuali altre prestazioni particolari richieste dall’UVC sono riconosciute secondo il preventivo approvato dall’UVC.
E Cani
E1 Tasse
E2 Retribuzione giudici e periti
F Importazione ed esportazione
F1 Autorizzazioni e altre decisioni
G Medicamenti veterinari
G1 Autorizzazioni
G2 Controlli ufficiali
Le tariffe concernono unicamente i controlli che hanno dato adito a contestazioni.
H Formazione e riunioni
H1 Retribuzione corsi di formazione obbligatori per organi di controllo
H2 Fatturazione corsi di formazione
I Diversi
I1 Altre prestazioni
Prestazioni dell’Ufficio del veterinario cantonale non contemplate specificatamente nel presente tariffario, che hanno richiesto un onere lavorativo straordinario.
I2 Rimborso spese
Allegato 2
Valore del punto
Pubblicato nel BU 2011, 201.
Ingresso modificato dal DE 21.1.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 15.
Allegato modificato dal DE 21.1.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 15; precedenti modifiche: BU 2012, 58; BU 2015, 476.