163.150•Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol)
163.150Law1 gen 1900
(del 13 dicembre 1999)
visto il messaggio 2 marzo 1999 no. 4861 del Consiglio di Stato;
visto il rapporto 19 novembre 1999 no. 4861 R della Commissione della legislazione,
La presente legge tutela i diritti fondamentali, in particolare la personalità e la sfera privata delle persone i cui dati sono elaborati dalla polizia cantonale o, nell’ambito di deleghe o collaborazioni, dalle polizie comunali (in seguito polizia).
La legge si applica all’elaborazione di dati personali che sono utili alla prevenzione, alla ricerca e alla repressione dei reati e ai compiti di protezione e sicurezza in genere svolti dalla polizia.
Per quanto non previsto dalla presente legge, è applicabile la Legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d’applicazione (RLPDP).
La legge non si applica alle elaborazioni temporanee di dati personali, quali quelle relative ad una singola indagine in corso e alle annotazioni personali degli agenti e ai casi previsti dalla legislazione federale.
È considerata confidenziale l’informazione comunicata in buona fede alla polizia da chi ha un interesse legittimo all’anonimato.
È considerato rapporto informativo l’insieme dei dati personali riferiti alla reputazione e alla condotta di una persona, allestito dalla polizia su richiesta di un’autorità.
Nell’adempimento dei propri compiti la polizia non può discostarsi dai principi d’esattezza e completezza dei dati.
Essa non allestisce profili personali a futura memoria, né rilascia preavvisi.
Se le esigenze di servizio lo richiedono, la polizia può derogare al principio della raccolta dei dati presso la persona interessata, in modo proporzionato tra il pregiudizio che le arreca e lo scopo perseguito.
I dati personali relativi alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o ad altre convinzioni, così come quelli relativi alla salute e alla vita sessuale possono essere raccolti e archiviati nella misura in cui essi sono necessari allo svolgimento dei compiti previsti dalla legge sulla polizia.
L’esercizio lecito dei diritti costituzionalmente garantiti non può fare di per sé oggetto di raccolta e archiviazione a titolo di informazione preventiva.
Le informazioni confidenziali devono essere elaborate in modo da salvaguardare adeguatamente tutti gli interessi in gioco.
Dai rapporti di polizia deve risultare il grado d’esattezza e completezza delle informazioni ivi contenute.
Essi menzionano pure le modalità d’accertamento e di raccolta dei dati utilizzati a meno che a ciò non si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.
Le autorità giudiziarie e amministrative penali cantonali trasmettono alla polizia cantonale copia delle proprie decisioni.
Il Comando della polizia cantonale concorda con le altre autorità amministrative la trasmissione delle decisioni secondo le proprie necessità.
Su richiesta motivata, la polizia trasmette alle autorità giudiziarie penali tutte le informazioni in suo possesso concernenti la persona interessata.
Alle altre autorità giudiziarie e amministrative possono essere trasmesse unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento del loro compito legale.
La polizia tiene conto della rilevanza di ciascun dato in rapporto agli interessi da tutelare.
Nella domanda di rapporto informativo l’autorità amministrativa deve indicare la base legale e l’elenco o la natura dei dati richiesti.
Restano riservate le disposizioni sulla produzione dei documenti e sulla deposizione dei funzionari come testi.
La trasmissione intercantonale, internazionale o ad autorità e servizi della Confederazione di dati personali è possibile se:
a) il destinatario della trasmissione è un organo di polizia di un altro cantone, della Confederazione o altra nazione;
b) serve allo svolgimento di un compito della polizia.
Sono riservati gli accordi internazionali e intercantonali nonché la legislazione federale in materia d’assistenza giudiziaria penale.
La trasmissione di dati personali alle polizie comunali è retta dalla Legge sulla polizia.
La polizia può trasmettere dati a persone private unicamente in adempimento ad un obbligo legale o se vi è l’esplicito consenso della persona interessata.
Il consenso della persona interessata non obbliga la polizia a trasmettere rapporti informativi e dati di cui all’art. 7 cpv. 2 a privati o per uso privato.
I dati personali possono essere conservati unicamente per il tempo necessario all’adempimento dei compiti di polizia.
In particolare:
a) dati relativi a reati impuniti sono conservati non oltre un anno dall’intervenuta prescrizione assoluta della punibilità;
b) atti di polizia giudiziaria sono conservati per cinque anni dalla redazione, per dieci anni se si tratta di delitti e in ogni caso almeno fino a un anno oltre l’intervenuta prescrizione assoluta del reato;
c) rapporti informativi sono conservati per cinque anni dalla redazione.
Ai termini di cui al cpv. 2 può essere fatta eccezione per indagini in corso, persone ricercate o scomparse o altri motivi speciali, segnatamente di continuità. Il motivo deve risultare dagli atti conservati.
Il Comando della polizia cantonale è l’organo responsabile, ai sensi dell’articolo 4 cpv. 5 LPDP, dell’elaborazione dei dati personali della polizia.
I membri del corpo di polizia sono considerati organi partecipanti.
Essi possono utilizzare i dati personali contenuti negli archivi di polizia nella misura strettamente necessaria ai loro doveri di servizio (art. 4 cpv. 6 LPDP).
Il Comando della polizia cantonale tiene un Registro degli archivi di dati in suo possesso.
Il Registro degli archivi di dati della polizia non è pubblico.
Esso è menzionato nel Registro centrale cantonale degli archivi di dati.
Il Comando della polizia cantonale allestisce un Registro delle elaborazioni di dati degli organi partecipanti.
Il Registro deve segnalare l’utente e la data.
Chiunque può chiedere al Comando della polizia cantonale informazioni sui dati elaborati dalla polizia che lo riguardano.
L’istanza deve essere presentata per iscritto al Comando della polizia cantonale.
Essa deve menzionare:
a) nome e cognome e data di nascita della persona interessata;
b) l’indirizzo;
c) un’indicazione sommaria dei dati a cui si vuole accedere.
All’istanza deve essere allegata una copia di un documento d’identità.
Il Comando della polizia cantonale risponde con decisione formale.
Esso può limitare, rifiutare o differire la trasmissione di dati se:
a) vi è pericolo di collusione o di fuga nell’ambito di un procedimento penale;
b) gli interessi prevalenti d’inquirenti, vittime o terze persone minacciate lo impongono;
c) la trasmissione di dati potrebbe arrecare grave o irreparabile pregiudizio ad inchieste in corso;
d) i dati sono vincolati al segreto stipulato con autorità estere o d’altri cantoni.
La risposta deve evidenziare che la stessa non vale quale attestato di buona condotta o sui precedenti penali e riguarda unicamente i fatti registrati dalla polizia cantonale ticinese.
Se la richiesta verte su informazioni ottenute da organi d’altri Cantoni, della Confederazione o d’altre nazioni la risposta è limitata unicamente ai dati elaborati dalla polizia, qualora si possa ragionevolmente presumere l’esistenza di un motivo di limitazione o di rifiuto di cui all’art. 24 cpv. 2.
Soltanto le autorità di vigilanza e di ricorso, nei limiti degli art. 27 e 31, possono consultare gli archivi di dati di polizia.
L’Incaricato cantonale della protezione dei dati esercita, nei confronti delle elaborazioni dei dati personali da parte della polizia, le competenze attribuitegli dalla legge sulla protezione dei dati personali.
La procedura relativa al diritto d’accesso, come pure i rapporti informativi ad altre autorità sono gratuiti.
Per le informazioni a terzi, come pure in caso di richieste ripetute o che comportano oneri rilevanti di elaborazione della risposta, è percepita una tassa di cancelleria.
La persona dei cui dati si tratta può denunciare elaborazioni illegali all’Incaricato cantonale della protezione dei dati.
Se dai chiarimenti risulta che sono state violate prescrizioni sulla protezione dei dati, l’Incaricato raccomanda al Comando della Polizia cantonale di modificare o di cessare l’elaborazione. Egli informa della raccomandazione la persona interessata e il Dipartimento competente.
Se una raccomandazione dell’Incaricato è respinta o non le è dato seguito, in tutto o in parte, il Comando della Polizia cantonale emette una decisione formale. Essa è comunicata alla persona interessata e all’Incaricato.
Contro le decisioni del Comando della Polizia cantonale, la persona dei cui dati si tratta e l’Incaricato cantonale della protezione dei dati possono ricorrere alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza.
Soltanto il Presidente della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, nell’ambito dell’istruzione di ricorsi, può accedere liberamente agli archivi della polizia. Egli tutela in particolare l’anonimato, se legittimo, delle fonti d’informazioni confidenziali.
Le decisioni della Commissione sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Sono legittimati a ricorrere la persona dei cui dati si tratta, il Comando della Polizia cantonale e l’Incaricato cantonale della protezione dei dati.
III. Entrata in vigore (BU 2000, 385)
Trascorso il termine per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge, unitamente al suo allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.
Pubblicata nel BU 2000, 379.
Art. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
Art. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
Art. modificato dalla L 29.5.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 228; precedente modifica: BU 2008, 549.
Entrata in vigore: 1° gennaio 2001 - BU 2000, 386.
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