704.110
Regolamento
(RLCGI)
dell’11 dicembre 2013 (stato 1° gennaio 2026)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista la legge cantonale sulla geoinformazione del 28 gennaio 2013 (LCGI),
decreta:
Capitolo primo
Disposizioni generali
Oggetto e campo di applicazione
Art. 1
Il presente regolamento disciplina l’applicazione della legge cantonale sulla geoinformazione del 28 gennaio 2013 (LCGI).
Il catalogo dei geodati di base federali di competenza cantonale è contenuto nell'allegato 1, quello dei geodati cantonali nell'allegato 2.
Applicazione del diritto federale
Art. 2
Nel campo di applicazione del presente regolamento sono applicabili in via sussidiaria le disposizioni dell’ordinanza sulla geoinformazione del 21 maggio 2008 (OGI).
Capitolo secondo
Organizzazione e competenze
Consiglio di Stato
Art. 3
Il Consiglio di Stato approva la strategia sulla geoinformazione e designa il presidente e i membri della commissione della geoinformazione.
Art. 4
La commissione della geoinformazione (in seguito: la commissione) è un organo interdipartimentale composto da sette a nove membri che rappresentano i principali servizi dell’amministrazione cantonale attivi nel campo della geoinformazione. Un rappresentante del centro di competenza per la geoinformazione e un rappresentante del Centro dei sistemi informativi ne sono membri di diritto.
Essa esplica funzioni di consulenza in materia di geoinformazione nei confronti del Consiglio di Stato, di orientamento strategico per il centro di competenza per la geoinformazione e di coordinamento per i servizi di cui all’art. 6 e 6a.
In particolare la commissione:
a) elabora e tiene aggiornata la strategia sulla geoinformazione;
b) assicura l’attuazione della strategia all’interno dell’amministrazione cantonale e vigila sul raggiungimento dei suoi obiettivi;
c) coordina e preavvisa all’indirizzo del centro di competenza per la geoinformazione gli investimenti necessari per l’infrastruttura cantonale dei geodati;
d) decide l’ordine di priorità dei singoli progetti da attuare conformemente alla strategia;
e) in materia di geoinformazione approva ed emana direttive, norme tecniche e raccomandazioni;
f) assicura il coordinamento dei servizi di cui all’art. 6 e 6a e risolve le eventuali divergenze;
g) promuove la formazione.
Art. 5
L’Ufficio della geomatica, tramite il centro di competenza per la geoinformazione (in seguito: CCgeo):
a) è responsabile dell’infrastruttura cantonale dei geodati (art. 9 cpv. 2);
b) in accordo con il Centro dei sistemi informativi (CSI) e su preavviso della commissione formula al Consiglio di Stato le proposte di investimenti necessari per l’infrastruttura cantonale dei geodati;
c) funge da referente nell’ambito della geoinformazione verso la Confederazione, gli altri Cantoni, i Comuni, le scuole, le associazioni e i privati;
d) verifica e cura l’aggiornamento del catalogo dei geodati di base cantonali e il catalogo dei geodati di base federali di competenza cantonale;
e) prende atto dei cataloghi dei geodati di base comunali;
f) assicura la consulenza ai servizi specializzati nell’ambito dell’allestimento dei modelli dei geodati;
g) certifica i modelli dei geodati cantonali;
h) elabora direttive e raccomandazioni in materia di geoinformazione garantendone la compatibilità con le norme tecniche di rango superiore e le vigenti norme e direttive dell’amministrazione cantonale in materia di informatica e di protezione, sicurezza, trasparenza e archiviazione dei dati;
i) raccoglie le esigenze dei servizi competenti in tema di distribuzione;
j) coordina la distribuzione e la diffusione di geodati e geometadati in forma centralizzata;
k) coordina la disponibilità degli strumenti per gestire la distribuzione;
l) supporta e coordina i servizi competenti nell’ambito della produzione e della distribuzione di geodati e geometadati;
m) coordina le attività necessarie all’integrazione dell’infrastruttura cantonale dei geodati nell’infrastruttura nazionale;
n) provvede al telecaricamento dei geodati conformemente alle esigenze dei servizi competenti e ai modelli ed elabora il relativo tariffario degli emolumenti;
o) garantisce i flussi dei dati da e verso i servizi competenti;
p) elabora la concezione in materia di archiviazione valida per i geodati di base federali di competenza del Cantone (art. 16 cpv. 2 OGI) e per i geodati di base cantonali (art. 13 cpv. 3);
q) persegue e giudica le contravvenzioni;
r) promuove la geoinformazione;
s) definisce le esigenze e coordina la formazione in materia di geoinformazione;
t) svolge i propri compiti, in particolare quelli indicati alle lettere h), j), k), m), o) e p) del presente articolo, in collaborazione con il CSI;
u) nell’ambito della geoinformazione prende tutte le decisione non attribuite per competenza ad altri servizi o autorità.
Servizi competenti
Art. 6
I servizi competenti dell’amministrazione cantonale (in seguito: i servizi competenti):
a) rilevano i geodati e i geometadati;
b) strutturano i geodati e i geometadati in base al modello;
c) gestiscono, aggiornano, storicizzano e archiviano i geodati e i geometadati;
d) gestiscono la distribuzione dei geodati e la loro integrazione nell’infrastruttura cantonale;
e) rilasciano le autorizzazioni all’accesso e all’utilizzo;
f) curano l’elaborazione dei tariffari sugli emolumenti.
Servizi specializzati
Art. 6a
I servizi specializzati dell’amministrazione cantonale (in seguito: i servizi specializzati):
a) sviluppano i modelli dei geodati, compresi i modelli di rappresentazione e un concetto minimo di aggiornamento;
b) mettono in vigore e rendono pubblici i modelli.
Art. 7
Nell’ambito della geoinformazione il Centro dei sistemi informativi (in seguito: CSI) fornisce al CCgeo e ai servizi competenti l’infrastruttura tecnica assicurando il necessario supporto e coordinamento.
In particolare, tramite il centro di competenza SIT (Sistema informativo del territorio) del Centro dei sistemi informativi (in seguito: CCSIT CSI), esso:
a) definisce in collaborazione con i servizi competenti le proposte di investimenti necessari per l’infrastruttura cantonale dei geodati da sottoporre al CCgeo;
b) formula un preavviso informatico nell’ambito della certificazione dei modelli di geodati cantonali;
c) supporta l’elaborazione delle norme tecniche in materia di geoinformazione;
d) svolge attività di supporto in ambito informatico ai servizi competenti per la produzione e la distribuzione dei geodati e geometadati;
e) sulla base delle indicazioni definite dalla strategia ed in collaborazione con i servizi competenti acquisisce e realizza gli strumenti informatici per la gestione e la distribuzione dei geodati e ne assicura la disponibilità;
f) realizza e mantiene l’infrastruttura informatica necessaria ai flussi dai dati da e verso i servizi competenti;
g) acquisisce e definisce la distribuzione degli altri geodati di interesse comune;
h) svolge i propri compiti, in particolare quelli indicati alle lettere a), c), d), e), e f) del presente capoverso, in collaborazione con il CCgeo.
Inoltre, per quanto attiene specificatamente all’infrastruttura tecnica, il CSI:
a) acquisisce e mette a disposizione le componenti hardware e software in conformità con le norme tecniche di rango superiore e le direttive in materia di informatica e di sicurezza, protezione, trasparenza e archiviazione dei dati;
b) procede alla scelta, assieme al CCgeo, del software di base (strategico o d’interesse generale), lo installa e lo configura;
c) acquisisce e gestisce le relative licenze;
d) cura la manutenzione dell’infrastruttura tecnica e assicura il suo adeguamento ai progressi tecnologici;
e) adotta le opportune misure di sicurezza per l’infrastruttura tecnica e garantisce la continuità del suo funzionamento.
Municipi
Art. 8
Per i geodati di base federali e cantonali gestiti dai comuni i municipi:
a) rilevano i geodati e i geometadati;
b) strutturano i geodati e i geometadati in base al modello federale o cantonale;
c) assicurano la loro integrazione nell’infrastruttura cantonale dei geodati secondo le rispettive norme settoriali.
Qualora adottino un catalogo dei geodati di base comunale (art. 4 cpv. 2 lett. b LCGI) i municipi ne danno notizia al CCgeo.
Capitolo terzo
Infrastruttura cantonale di geodati
Disposizioni generali
Art. 9
Le norme del presente capitolo sono applicabili ai geodati di base cantonali indicati nell’allegato 2.
L’infrastruttura cantonale di geodati è un sistema di misure tecniche, giuridiche e organizzative destinato alla diffusione di geoinformazioni aggiornate.
Essa è integrata nell’infrastruttura nazionale di geodati (INGD).
Modelli di geodati
Art. 10
I modelli di geodati descrivono la struttura minima, il contenuto e il grado di dettaglio dei geodati.
Essi sono elaborati dai servizi specializzati (art. 6a) e certificati dal CCgeo (art. 5 lett. g).
Il linguaggio di descrizione generale è scelto dal CCgeo in considerazione dello stato della tecnica e delle normative federali e internazionali.
Modelli di rappresentazione
Art. 11
I modelli di rappresentazione descrivono le rappresentazioni grafiche volte alla restituzione visiva dei geodati.
Nella descrizione sono stabiliti segnatamente il grado di dettaglio, i segni convenzionali e le legende.
Essi sono elaborati dai servizi specializzati (art. 6a lett. a).
Aggiornamento e storicizzazione
Art. 12
Se le leggi speciali non contengono disposizioni concernenti il momento e il genere degli aggiornamenti, i servizi specializzati stabiliscono un concetto minimo di aggiornamento. Quest’ultimo tiene conto:
a) dei requisiti tecnici;
b) delle esigenze degli utenti;
c) dello stato della tecnica;
d) dei costi dell’aggiornamento.
I geodati di base che rappresentano delle decisioni vincolanti per i proprietari o per le autorità sono storicizzati in modo da poter ricostruire ogni singola situazione giuridica in tempo utile con sufficiente sicurezza e un onere ragionevole. Il metodo di storicizzazione è documentato.
Garanzia della disponibilità e archiviazione
Art. 13
I servizi competenti conservano i geodati di base cantonali in modo da preservarli e da garantirne inalterata la qualità.
Essi garantiscono la loro salvaguardia secondo norme riconosciute e lo stato della tecnica. In particolare i servizi competenti provvedono a trasferire periodicamente i dati in adeguati formati di dati e a una conservazione sicura dei dati trasferiti.
Per l’archiviazione dei geodati di base cantonali fa stato la concezione in materia di archiviazione elaborata per i geodati di base federali di competenza del Cantone (art. 5 lett. p).
È in ogni caso riservata l’applicazione della legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 (LArch).
Art. 14
Tutti i geodati di base sono descritti mediante geometadati.
Il CCgeo sceglie la norma applicabile ai geometadati considerando lo stato della tecnica e le normative a livello federale e internazionale. Esso garantisce inoltre l’interconnessione dei geometadati.
I geometadati sono resi pubblicamente accessibili, aggiornati e archiviati unitamente ai geodati di base che descrivono.
Accesso e utilizzo
I. Livelli di autorizzazione all’accesso
Art. 15
Ai geodati di base cantonali sono attribuiti i seguenti livelli di autorizzazione all’accesso:
a) geodati di base pubblicamente accessibili: livello di autorizzazione all’accesso A;
b) geodati di base pubblicamente accessibili in misura limitata: livello di autorizzazione all’accesso B;
c) geodati di base non pubblicamente accessibili: livello di autorizzazione all’accesso C.
I livelli di autorizzazione all’accesso ai geodati di base sono stabiliti negli allegati 1 e 2.
Nell’ambito dei singoli livelli di autorizzazione sono inoltre applicabili le condizioni stabilite dagli articoli da 22 a 24 OGI.
II. Autorizzazione all’utilizzo
1. Condizioni
Art. 16
L’autorizzazione all’utilizzo dei geodati di base cantonali per uso privato è concessa se:
a) può essere autorizzato l’accesso (art. 15);
b) l’utente ha dichiarato che si tratta esclusivamente di un utilizzo per uso privato;
c) l’emolumento è stabilito mediante decisione formale o contratto oppure è riscosso anticipatamente.
L’autorizzazione all’utilizzo dei geodati di base cantonali per uso commerciale è concessa se:
a) può essere autorizzato l’accesso (art. 15);
b) l’utente è registrato;
c) l’utente ha dichiarato lo scopo, l’intensità e la durata dell’utilizzo commerciale;
d) l’emolumento è stabilito mediante decisione formale o contratto oppure è riscosso anticipatamente;
e) dati che presentano il livello di autorizzazione all’accesso B possono essere resi accessibili anche ai terzi ai quali è prevista la comunicazione di dati.
2. Procedura
Art. 17
L’autorizzazione all’utilizzo dei geodati di base cantonali è rilasciata dai servizi competenti mediante controlli organizzativi o tecnici dell’accesso, contratto oppure decisione.
L’autorizzazione può essere limitata per quanto concerne lo scopo, l’intensità o la durata dell’utilizzo.
In relazione a determinati geodati di base cantonali, i servizi specializzati possono ammettere l’utilizzo senza previa autorizzazione.
Per il resto sono applicabili per analogia gli articoli da 25 a 33 OGI.
3. Obblighi degli utenti
Art. 18
Gli utenti dei geodati di base cantonali sono responsabili dell’osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati.
Essi possono diffondere i geodati di base cantonali unicamente con l’indicazione della fonte.
In caso di trasmissione di geodati di base cantonali, gli obblighi degli utenti, fatta eccezione di quelli relativi agli emolumenti, si applicano anche ai terzi destinatari.
Geoservizi
Art. 19
I geodati di base sono resi accessibili e utilizzabili mediante i seguenti geoservizi:
a) servizi di rappresentazione: tutti i geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all’accesso A;
b) servizi di telecaricamento: i geodati di base designati in modo corrispondente negli allegati 1 e 2.
In funzione di un’interconnessione ottimale, il CCgeo può emanare per questi geoservizi prescrizioni in materia di requisiti qualitativi e tecnici. A tale scopo, considera lo stato della tecnica, le normative federali e quelle di livello internazionale.
I servizi specializzati possono emanare istruzioni complementari nel loro settore specialistico.
Scambio di dati tra autorità
Art. 20
Su richiesta, i servizi competenti concedono agli altri servizi del Cantone e ai comuni l’accesso ai geodati di base cantonali attraverso un servizio di telecaricamento oppure, laddove ciò non sia possibile, in un’altra forma.
Gli articoli da 37 a 42a OGI sono applicabili per analogia.
Capitolo quarto
Finanziamento
Emolumenti
Art. 21
L’utilizzo dei geodati di base può essere subordinato al pagamento di emolumenti.
Questi ultimi sono definiti nei regolamenti settoriali in base al tipo di utilizzo e/o al volume di geodati utilizzati.
Essi sono riscossi dai servizi competenti.
Attività amministrative straordinarie
Art. 22
Qualora l’accesso o l’utilizzo di geodati di base comportino un’attività amministrativa straordinaria, i servizi competenti devono incassare un emolumento a copertura dei costi a meno che l’attività in questione non presenti un interesse pubblico preponderante.
In tal caso le disposizioni degli articoli 43 e seguenti OGI possono essere applicate per analogia.
Capitolo quinto
Disposizioni finali
Entrata in vigore
Art. 23
Il presente regolamento e i suoi allegati sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entrano in vigore il 1. gennaio 2014.
Pubblicato nel BU 2013, 517.
Allegato 1
Catalogo dei geodati di base di diritto federale di competenza cantonale
a La base giuridica federale come pure il servizio specialistico della Confederazione sono definiti nell’allegato 1 dell’ordinanza sulla geoinformazione del 21 maggio 2008 (OGI; RS 510.620).
b Riservato l’articolo 12 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST; RL 701.110).
Abbreviazioni
Servizi cantonali
EMma Ufficio dei servizi di manutenzione stradale
SN Servizio navigazione
SV Servizio viticoltura
UBC Ufficio dei beni culturali
UCA Ufficio dei corsi d’acqua
UCP Ufficio della caccia e della pesca
UCR Ufficio del catasto e dei riordini fondiari
UEn Ufficio dell’energia
UGDA Ufficio della gestione dei dati agricoli
UGM Ufficio della gestione dei manufatti
UMLS Ufficio della mobilità lenta e del supporto
UNP Ufficio della natura e del paesaggio
UPAAI Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico
UPD Ufficio del piano direttore
UPIP Ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti
UPL Ufficio della pianificazione locale
UPR Ufficio della prevenzione dei rumori
UPSP Ufficio della pianificazione forestale, della selvicoltura e della protezione del bosco
URF Uffici del registro fondiario
URSI Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati
US Ufficio di sanità
USA Ufficio dello sviluppo agricolo
USAS Ufficio della sicurezza, dell’aria e del suolo
Allegato 2
Catalogo dei geodati di base di diritto cantonale
b Riservato l’articolo 12 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST; RL 701.110).
c Esiste un omonimo geodato definito nell’allegato 1, retto tuttavia da un modello federale.
Abbreviazioni
Servizi cantonali
DC Divisione delle costruzioni
UBC Ufficio dei beni culturali
UCA Ufficio dei corsi d’acqua
UCP Ufficio della caccia e della pesca
UGeo Ufficio della geomatica
UNP Ufficio della natura e del paesaggio
UPAAI Ufficio della protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico
UPIP Ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti
UPL Ufficio della pianificazione locale
UPSP Ufficio della pianificazione forestale, della selvicoltura e della protezione del bosco
UTP Ufficio dei trasporti pubblici
UTrac Ufficio del tracciato
Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Art. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Art. introdotto dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Frase introduttiva modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Cpv. modificato dal R 11.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 350.
Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Allegato modificato dal R 11.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 350; precedenti modifiche: BU 2014, 476; BU 2019, 14; BU 2021, 290; BU 2023, 382; BU 2024, 249; BU 2025, 268.
Allegato modificato dal R 11.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 350; precedenti modifiche: BU 2019, 14; BU 2021, 290; BU 2023, 382; BU 2024, 249; BU 2025, 268.