843.310
Regolamento
della legge d’applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero
(del 24 settembre 2008)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista la legge d’applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell’11 marzo 2008,
decreta:
Capitolo primo
Autorità competenti
Dipartimento finanze e economia
Art. 1
Sono incaricati dell’esecuzione della legislazione federale e cantonale in materia di legge sui lavoratori distaccati e legge contro il lavoro nero il Dipartimento delle finanze e dell’economia, Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML) e Ufficio dell’ispettorato del lavoro (UIL).
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Art. 2
L’USML è competente per:
a) il coordinamento dei diversi organi di controllo;
b) la ricezione delle segnalazioni e l’attribuzione di compiti d’accertamento all’UIL;
c) la procedura di notifica prevista per i lavoratori dipendenti distaccati (art. 6 LDist), i prestatori di servizio indipendenti e i lavoratori dipendenti presso un datore di lavoro svizzero che esercitano un’attività lucrativa fino a 3 mesi o 90 giorni lavorativi per anno civile;
d) la comminazione di sanzioni per violazioni dell’obbligo di notifica di cui alla lettera c) e per violazioni dell’art. 12 cpv. 1 lett. c) LDist, limitatamente ai casi di mancato pagamento dell’importo della sanzione amministrativa passata in giudicato a seguito di infrazioni all’art. 6 LDist;
e) le decisioni d’esclusione dagli appalti pubblici e di riduzione degli aiuti finanziari (art. 13 LLN);
f) lo svolgimento dei compiti attribuiti al segretariato permanente della Commissione tripartita (art. 5 LLDist-LLN );
g) i lavori preparatori e la redazione dei contratti di lavoro normali ai sensi dell’art. 360a CO;
h) l’informazione, la formazione e l’organizzazione dello scambio di dati con enti o strutture di ricerca, in particolare con l’Osservatorio del mercato del lavoro;
i) la redazione dei rapporti di attività;
j) prendere le decisioni e svolgere i compiti che l’ordinamento federale e cantonale non riserva esplicitamente ad altre autorità.
Ufficio dell’ispettorato del lavoro
Art. 3
L’UIL è competente per:
a) i controlli previsti dalla legislazione federale;
b) la comminazione delle sanzioni previste dagli art. 9 e 12 LDist, ad eccezione delle sanzioni di competenza dell’USML di cui all’art. 2 lett. d) del presente regolamento, e la comminazione delle contravvenzioni giusta l’art. 18 LLN;
c) la trasmissione degli atti all’autorità penale nei casi previsti dalla legislazione federale (art. 12 LDist);
d) i controlli che la legislazione federale attribuisce alla Commissione tripartita per quanto riguarda le disposizioni di un contratto normale di lavoro sui salari minimi ai sensi dell’art. 360a CO e le disposizioni dell’art. 360b CO inerenti all’osservazione della situazione sul mercato del lavoro;
e) l’adozione delle decisioni di cui all’art. 1b cpv. 2 LDist;
f) la riscossione di emolumenti giusta l’art. 16 LLN.
Capitolo secondo
Commissione tripartita
Composizione
Art. 4
La commissione tripartita è composta da 9 membri: 3 in rappresentanza dei datori di lavoro, 3 in rappresentanza dei lavoratori e 3 in rappresentanza del Cantone.
I membri sono nominati dal Consiglio di Stato su proposta delle parti rappresentate.
Presidenza
Art. 5
La presidenza è decisa dalla commissione.
La presidenza ruota, di principio, a turno per la durata di due anni tra le parti rappresentate. Sono possibili ulteriori periodi di mandato.
Funzionamento
Art. 6
La commissione organizza liberamente il proprio funzionamento interno, segnatamente riguardo alle convocazioni, alle deliberazioni, alla redazione dei verbali, alla costituzione di gruppi di lavoro e ai contatti con enti e servizi.
Essa adotta a tale proposito un regolamento che viene approvato dal Consiglio di Stato.
Capitolo terzo
Organizzazione e procedura
Funzionamento
Art. 7
Le autorità e le organizzazioni tenute a collaborare nell’esecuzione della LDist (art. 8) e della LLN (art. 11 e 12) trasmettono per iscritto all’USML le informazioni necessarie.
L’USML trasmette alle autorità competenti nei singoli settori le informazioni di loro pertinenza.
Elaborazione dei dati
Art. 8
Gli organi d’esecuzione elaborano i dati di cui all’art. 7 conformemente alla legislazione federale e secondo le istruzioni dell’USML.
Gli elenchi dei datori di lavoro sanzionati in virtù della LDist e/o della LLN sono resi accessibili al pubblico tramite procedura di richiamo sul sito dell’amministrazione cantonale.
Emolumenti e tasse di decisione
Art. 9
Per i controlli che permettono di constatare un’infrazione alla LDist e alla LLN è prelevato un emolumento determinato in base ad una tariffa oraria di 150 franchi.
Le decisioni relative alle sanzioni amministrative e alle contravvenzioni di cui agli art. 2 lett. d-e e 3 lett. b sono assoggettate a una tassa di giustizia da 20 a 2000 franchi.
Indennità degli interlocutori sociali
Art. 10
Il Consiglio di Stato può sottoscrivere con gli interlocutori sociali che hanno diritto a un’indennità per le spese causate dall’applicazione della legge sui distaccati, in aggiunta all’esecuzione abituale dei CCL dichiarati di forza obbligatoria a livello cantonale, una convenzione che stabilisce l’ammontare dell’indennità e il numero di controlli da effettuare nello specifico settore.
Capitolo quarto
Disposizioni finali
Disposizione finale
Art. 11
Il presente regolamento, unitamente al suo allegato di modifica di altri regolamenti, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
Pubblicato nel BU 2008, 560.
Titolo modificato dal R 26.11.2014; in vigore dal 28.11.2014 - BU 2014, 500.
Ingresso modificato dal R 26.11.2014; in vigore dal 28.11.2014 - BU 2014, 500.
Lett. modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 557.
Lett. modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 557.
Lett. modificata dal R 26.11.2014; in vigore dal 28.11.2014 - BU 2014, 500; precedente modifica: BU 2011, 371.
Lett. reintrodotta dal R 18.12.2019; in vigore dal 20.12.2019 - BU 2019, 440; precedenti modifiche: BU 2011, 371; BU 2014, 500.
Lett. introdotta dal R 18.12.2019; in vigore dal 20.12.2019 - BU 2019, 440.
Cpv. modificato dal R 16.2.2022; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 46.
Art. modificato dal R 23.8.2016; in vigore dal 26.8.2016 - BU 2016, 385.
Cpv. modificato dal R 26.4.2017; in vigore dal 28.4.2017 - BU 2017, 124.
Entrata in vigore: 26 settembre 2008 - BU 2008, 560.