142.100
Legge
di applicazione alla legge federale sui documenti di identità
dei cittadini svizzeri
(del 16 dicembre 2002)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
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visto il messaggio 24 settembre 2002 n. 5305 del Consiglio di Stato;
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visto il rapporto 27 novembre 2002 n. 5305 R della Commissione della legislazione,
decreta:
Campo di applicazione
Art. 1
La presente legge disciplina l’applicazione della legislazione federale sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri.
Autorità competente
Art. 2
Il Consiglio di Stato:
a) designa il Dipartimento competente per l’esecuzione delle norme legali concernenti i documenti d’identità;
b) emana le disposizioni di esecuzione necessarie all’applicazione della presente legge e delle normative federali;
c) disciplina le competenze dei Comuni, nonché la trasmissione dei dati tra l’autorità cantonale e quelle comunali;
d) determina i riparti delle tasse con i Comuni, in conformità con le raccomandazioni federali.
Accordo intercantonale
Art. 3
Il Consiglio di Stato può concludere con il Governo del Canton Grigioni una convenzione avente per scopo il rilascio dei documenti d’identità ai propri cittadini.
Rimedi di diritto
Art. 4
Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
Entrata in vigore
Art. 5
Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2003.
Pubblicata nel BU 2003, 57.
Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 470.