concernente le tasse di cancelleria per legalizzazioni
di atti e per il rilascio di atti o estratti
(del 18 dicembre 2013)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto il messaggio 20 novembre 2013 n. 6877 del Consiglio di Stato,
decreta:
Art. 1
Le tasse che la Cancelleria dello Stato è tenuta ad applicare per legalizzazione o rilascio di atti, certificati o estratti sono stabilite come segue:
1.
per la legalizzazione di atti di stato civile
fr. 18.--
2.
per la legalizzazione di atti pubblici notarili
fr. 35.--
3.
per la legalizzazione di ogni altro atto pubblico
fr. 30.--
4.
per la legalizzazione di atti rilasciati dai Servizi dell’Amministrazione cantonale
fr. 30.--
5.
per il rilascio di un certificato o dichiarazione
fr. 30.--
6.
per l’estratto di protocollo e per ogni pagina
fr. 13.--
Art. 2
Il decreto legislativo concernente le tasse di cancelleria per le legalizzazioni di atti, per il rilascio di atti, documenti o estratti e per prestazioni diverse, del 16 dicembre 1991, è abrogato.
Art. 3
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2014.