175.110
Regolamento
concernente le tasse per le prestazioni dell’Ufficio di statistica
(del 28 febbraio 2018)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
viste
– la legge sulla statistica cantonale del 22 settembre 2009 (LStaC),
– la legge delle biblioteche dell’11 marzo 1991 ed il relativo regolamento del 19 maggio 1993,
– la legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25 giugno 1928,
decreta:
Campo di applicazione
Art. 1
Il presente regolamento disciplina le tasse per le prestazioni statistiche dell’Ufficio di statistica (in seguito Ufficio), che comprendono:
a) la fornitura di risultati e fondamenti statistici sotto forma di pubblicazioni su supporto cartaceo;
b) l’elaborazione di risultati statistici secondo esigenze particolari e/o articolate;
c) la realizzazione di analisi speciali e ricerche;
d) le perizie e le prestazioni di consulenza approfondita.
Tasse
Art. 2
Le prestazioni elencate nell’art. 1 sono soggette alle seguenti tasse:
a) pubblicazioni: i prezzi sono stabiliti dall’Ufficio e sono disponibili sul sito Internet dell’Ufficio;
b) prestazioni di natura bibliotecaria: le tasse sono stabilite dal Sistema bibliotecario ticinese;
c) lavori di ricerca, elaborazione, analisi e consulenza approfondita: le tasse sono calcolate su base oraria secondo i seguenti parametri:
– personale amministrativo: fr. 55.-
– personale scientifico: fr. 100.-
Se la tassa per una prestazione è dovuta da più persone, queste rispondono solidalmente.
Spese
Art. 3
Sono considerate spese i costi addizionali occorsi per le prestazioni statistiche di cui all’art. 1 secondo i seguenti criteri:
a) per fotocopie e tabulati le spese sono di 0.20 franchi per pagina A4 e di 0.30 franchi per pagina A3. Se le fotocopie o le stampe sono realizzate dal personale dell’Ufficio, a questi va aggiunto il tempo di lavoro ai sensi dell’art. 2 lett. c).
b) per le spese di recapito fanno stato le tariffe applicate dalla Posta svizzera. Per le spese di telecomunicazione fanno stato le tariffe applicate da Swisscom.
Incasso, fatturazione e preventivo
Art. 4
L’Ufficio può procedere all’incasso immediato degli importi relativi ai servizi prestati.
In caso di fatturazione l’Ufficio preleva un importo minimo di 10 franchi.
L’Ufficio informa anticipatamente il richiedente a proposito del costo di ogni prestazione statistica, allestendo un preventivo delle tasse e delle spese.
In casi giustificati l’Ufficio può esigere un adeguato anticipo.
Esenzione e riduzione delle tasse e spese
Art. 5
Sono concesse esenzioni o riduzioni delle tasse e delle spese a singoli utenti o a gruppi di utenti secondo quanto stabilito nell’allegato.
Citazione della fonte
Art. 6
Il destinatario dei dati statistici è tenuto a menzionare la fonte al momento della loro utilizzazione.
Abrogazione
Art. 7
Il decreto esecutivo concernente le tasse per le prestazioni dell’Ufficio di statistica del 1° aprile 1998 è abrogato.
Entrata in vigore
Art. 8
Il presente regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente
Pubblicato nel BU 2018, 85.
Allegato
Esenzione e riduzione dalle tasse e dalle spese
- Consultazione presso il Centro di informazione e documentazione statistica (CIDS)
La consultazione delle raccolte documentarie del CIDS è gratuita.
- Tempo di lavoro esente da pagamento
Sono esenti da pagamento quelle prestazioni di servizio di cui all’art. 1 del presente regolamento che richiedono un tempo di lavoro inferiore a 15 minuti.
- Gratuità delle prestazioni di servizio a scopo promozionale o di diffusione della cultura statistica
L’Ufficio può distribuire in forma gratuita degli esemplari delle proprie pubblicazioni su supporto cartaceo a scopo promozionale, quale scambio con altri fornitori di pubblicazioni (per esempio uffici di statistica) o quale compenso simbolico per alcune categorie di utenti o collaboratori (per esempio autori di articoli e fornitori di dati).
L’Ufficio può rinunciare alla riscossione delle tasse per le prestazioni di servizio soggette a pagamento se vi è uno scopo promozionale o di diffusione della cultura statistica (p.es. partecipazione a presentazioni o eventi), oppure quale scambio di prestazioni con altri fornitori e enti.
- Riduzioni ed esenzioni per gruppi di utenti
Entrata in vigore: 2 marzo 2018 - BU 2018, 85.