953.165
Regolamento
sulle tasse dell’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario
del 14 gennaio 2013 (stato 1° gennaio 2026)
L’Autorità di vigilanza
sull’esercizio delle professioni di fiduciario
visti l’articolo 12 capoversi 1 e 2 della legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009 (LFid) e l’articolo 3 capoverso 1 del relativo regolamento d’applicazione del 30 maggio 2012 (RFid);
visto l’articolo 9 capoverso 5 del regolamento sull’organizzazione e la gestione dell’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario del 24 settembre 2012,
emana:
Tassa di esercizio annuale
Art. 1
L’importo della tassa annuale di esercizio per ogni singola categoria è fissato in 600 franchi.
Per ogni autorizzazione supplementare si aggiungono 300 franchi alla tassa annuale di esercizio.
La tassa annuale di esercizio è dovuta per l’intero anno civile, indipendentemente dalla durata effettiva dell’attività, fatto salvo quanto previsto all’articolo 2 capoverso 2.
Tassa di autorizzazione
Art. 2
La tassa di autorizzazione all’esercizio della professione di fiduciario è fissata in 800 franchi.
Per le nuove autorizzazioni la tassa annuale di esercizio è computata in dodicesimi rispetto alla durata effettiva dell’attività nel corso dell’anno civile, ritenuto che la frazione del mese è calcolata come mese.
Per ogni nuova concessione supplementare si aggiungono 300 franchi alla tassa di autorizzazione all’esercizio della professione di fiduciario.
Tasse per le singole decisioni
Art. 3
L’Autorità di vigilanza stabilisce l’importo delle singole tasse sulla base del principio della copertura dei costi.
L’importo minimo delle tasse è fissato in 100 franchi e può raggiungere singolarmente l’importo massimo di 1'000 franchi.
Spese di cancelleria
Art. 4
Per le singole spese di cancelleria l’importo è fissato fino a un massimo di 100 franchi.
Entrata in vigore
Art. 5
Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013 ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Pubblicato nel BU 2013, 14.
Ingresso modificato dal R 17.11.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 317.
Art. modificato dal R 17.11.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 317.
Art. modificato dal R 17.11.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 317.
Cpv. modificato dal R 28.2.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 137.
Art. modificato dal R 28.2.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 137.