704.120
Regolamento
sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà
(RCRDPP)
(del 30 gennaio 2019)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista la legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (LGI),
visti gli articoli 8, 14, 17, 28 dell’ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà del 2 settembre 2009 (OCRDPP),
visti gli articoli 13 e 14 della legge cantonale sulla geoinformazione del 28 gennaio 2013 (LCGI),
decreta:
Campo d’applicazione
Art. 1
Il presente regolamento disciplina il Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (di seguito Catasto RDPP) conformemente agli articoli 13 e 14 della legge cantonale sulla geoinformazione del 28 gennaio 2013 (LCGI) e alle norme dell’ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà del 2 settembre 2009 (OCRDPP).
Contenuto
Art. 2
Il Catasto RDPP contiene i geodati di base del diritto cantonale vincolanti per i proprietari ai sensi dell’art. 16 cpv. 3 della legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (LGI), contrassegnati come oggetto del Catasto RDPP nell’allegato 2 del regolamento della legge cantonale sulla geoinformazione dell’11 dicembre 2013 (RLCGI).
Ufficio cantonale competente
Art. 3
L’Ufficio della geomatica è l’organo responsabile del Catasto RDPP ai sensi dell’art. 17 cpv. 2 dell’OCRDPP.
Esso in particolare:
a) è responsabile dell’infrastruttura del Catasto RDPP;
b) inserisce nel Catasto RDPP i dati forniti dai relativi Servizi;
c) dirige e pianifica il Catasto RDPP;
d) garantisce la disponibilità dei contenuti del Catasto RDPP;
e) garantisce l’accesso centralizzato al Catasto RDPP;
f) rende accessibili i contenuti del Catasto RDPP mediante un servizio di rappresenta zione;
g) allestisce e rilascia estratti autenticati del Catasto RDPP;
h) garantisce lo scambio dei contenuti del Catasto RDPP ai sensi dell’art. 6;
i) emana direttive e vigila sulla loro applicazione;
j) esegue i rimanenti compiti definiti nel presente regolamento non attribuiti ad altri organi o servizi.
Servizi competenti
Art. 4
I servizi competenti predispongono e trasmettono i contenuti del Catasto RDPP per la loro iscrizione nello stesso, come pure le informazioni supplementari in conformità all’art. 5 OCRDPP ed alle direttive emanate dall’Ufficio cantonale competente.
Art. 5
Il servizio specializzato del Cantone di cui all’allegato 2 del RLCGI stabilisce nel modello di dati di cui all’art. 10 del RLCGI e nel relativo modello di rappresentazione di cui all’art. 11 del RLCGI quali geodati di base devono essere approntati e rappresentati nel riferimento planimetrico della misurazione ufficiale.
Esso emana disposizioni minime in merito alla rappresentazione delle prescrizioni legali e delle indicazioni concernenti le basi legali.
Procedura d’iscrizione
Art. 6
L’Ufficio cantonale competente definisce i dettagli della procedura d’iscri zione nel Catasto RDPP in una specifica direttiva in accordo con i servizi competenti della Confederazione di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sulla geoinformazione del 21 maggio 2008 (OGI), rispettivamente del Cantone e dei Comuni di cui all’allegato 1 e 2 del RLCGI.
Esso in particolare stabilisce:
a) le modalità di annuncio, messa a disposizione e pubblicazione;
b) i termini per la trasmissione e per l’iscrizione;
c) le procedure di verifica;
d) eventuali requisiti qualitativi e tecnici supplementari.
Art. 7
Oltre ai contenuti del Catasto RDPP possono essere rappresentati in qualità di informazioni non vincolanti ulteriori geodati di base ai sensi dell’allegato 1 dell’OGI e dell’allegato 2 del RLCGI.
Informazioni sulle modifiche in corso delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà vengono interconnesse con i contenuti del Catasto RDPP. Tali informazioni sono ritenute note.
Autenticazione
Art. 8
L’Ufficio cantonale competente rilascia estratti cartacei entro due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.
Per la valutazione di geodati di base del Catasto RDPP non sono rilasciate autenticazioni a posteriori.
Emolumenti
Art. 9
L’utilizzo del servizio di rappresentazione ed il relativo allestimento elettronico di estratti del Catasto RDPP sono esenti da ogni emolumento.
L’Ufficio cantonale competente preleva i seguenti emolumenti per l’allestimento di estratti del Catasto RDPP:
a) estratto cartaceo non autenticato: 40 franchi;
b) estratto cartaceo autenticato: 50 franchi.
Funzione di organo di pubblicazione ufficiale
Art. 10
Per le restrizioni di diritto pubblico della proprietà è attribuita al Catasto RDPP la funzione di organo di pubblicazione ufficiale, qualora le disposizioni della legislazione speciale prevedano il relativo obbligo di pubblicazione ufficiale nel Catasto RDPP.
Entrata in vigore e introduzione del CRDPP
Art. 11
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2020.
Pubblicato nel BU 2019, 12.