702.120
Decreto esecutivo
concernente il rimborso dei sussidi in caso di sottrazione dei fondi alla destinazione agricola nelle zone raggruppate o bonificate
(del 28 ottobre 2020)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamate:
– la legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998 (LAgr);
– l’ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura del 7 dicembre 1998 (OMSt);
– la legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970,
decreta:
Art. 1
L’obbligo di rimborso fa stato per i seguenti comprensori di raggruppamento e bonifica:
Art. 2
I geometri assuntori di opere di raggruppamento terreni e di bonifica ed i geometri revisori delle misurazioni catastali delle zone bonificate e raggruppate sopra elencate, riportano su tutti gli estratti censuari prima e dopo il raggruppamento (vecchio particellare, nuovo riparto provvisorio e definitivo) e su tutti gli estratti censuari rilasciati fino all'impianto del registro fondiario definitivo, la menzione di “Restrizioni RT: Obbligo di rimborso sussidi in caso di cambiamento di destinazione (LRPT-UCRF)” iscritta a registro fondiario.
Nel periodo decorrente fino all’approvazione del nuovo riparto, se gli estratti censuari sono rilasciati dalla cancelleria comunale, il riporto di detta menzione compete alla cancelleria stessa.
Art. 3
Contro la decisione di rimborso dei sussidi è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.
Art. 4
È abrogato il decreto esecutivo concernente il rimborso dei sussidi in caso di sottrazione dei fondi alla destinazione agricola nelle zone raggruppate o bonificate del 9 gennaio 2007.
Art. 5
Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° dicembre 2020.
Pubblicato nel BU 2020, 313.