801.410
Regolamento
(RForSan)
(del 12 ottobre 2022)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista la legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan), in particolare gli articoli 2 capoversi 2 e 3, 3 lettera h, 22 capoverso 1 lettera d e 81 capoverso 5;
vista la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal), in particolare gli articoli 66e capoverso 3, 66ebis, 66h capoverso 2 lettera c e 66p,
decreta:
Art. 1
I fornitori di prestazioni in ambito sanitario e sociosanitario che hanno sottoscritto un contratto di prestazione con il Cantone partecipano alla formazione di base e alla formazione terziaria nelle professioni sanitarie definite nell'allegato 1.
Art. 2
Ogni fornitore di prestazioni allestisce un piano di formazione coerentemente con le disposizioni legislative, i piani quadro federali e gli obiettivi formativi definiti all’articolo 3, per le formazioni definite nell’allegato 1.
Art. 3
Il Dipartimento della sanità e della socialità, e per esso l’Area di gestione sanitaria e l’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (di seguito servizi competenti), stabilisce per ogni fornitore di prestazioni la prestazione di formazione (di seguito obiettivo formativo) tenendo conto:
a) del fabbisogno di personale determinato a livello cantonale;
b) delle capacità formative delle Scuole sociosanitarie cantonali e della Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana;
c) del potenziale formativo di ogni singolo istituto o servizio.
L’obiettivo formativo nei diversi profili professionali è definito nel contratto di prestazione annuale.
Art. 4
Il potenziale formativo è espresso in punti e considera i seguenti fattori:
a) le condizioni operative di ogni singolo fornitore di prestazioni;
b) la tipologia di prestazioni offerte dal singolo fornitore di prestazioni (diagnostiche, terapeutiche e di cura);
c) le settimane di formazione per ogni singola formazione calcolate moltiplicando un coefficiente standard (definito nell’allegato 2) per ogni effettivo a tempo pieno (istituti) e ogni 1000 ore di cure prestate (servizi di cura e assistenza a domicilio), considerando i collaboratori con titolo di studio nelle professioni sanitarie di cui all’allegato 1;
d) il fattore di ponderazione di ogni singola formazione definito nell’allegato 3.
I punti formativi definiti nel contratto di prestazione annuale corrispondono alla somma delle settimane di formazione (lettera c) moltiplicate per il fattore di ponderazione (lettera d) calcolate per ogni singola formazione.
Adempimento dell’obiettivo
Art. 5
I fornitori di prestazioni devono garantire l’utilizzo del proprio potenziale di formazione entro una soglia del +/- 10% dei punti definiti nel contratto di prestazioni.
L’impegno formativo determinato a consuntivo 100%
Formazione professionale di base (secondario II)
-
Addetto/a alle cure sociosanitarie (ACSS) - giovani
-
Addetto/a alle cure sociosanitarie (ACSS) - adulti
-
Operatore/trice sociosanitario/a (OSS) con maturità professionale
-
Operatore/trice sociosanitario/a (OSS) con AFC
-
Maturità specializzata sanitaria
-
Certificato di scuola specializzata
-
Stage preformativo scuola infermieri SSS / Modulo complementare (preformativo) SUPSI
Scuola specializzata superiore (SSS)
-
Infermiere/a SSS
-
Infermiere/a SSS - formazione abbreviata
-
Soccorritore/trice dipl. SSS
-
Tecnico/a dipl. SSS di sala operatoria
-
Specialista in attivazione dipl. SSS
-
Tecnico/a dipl. SSS in analisi biomediche
-
Tecnico/a dipl. SSS in radiologia medica
-
Podologo/a dipl. SSS
Scuola universitaria professionale (SUP)
-
Bachelor in cure infermieristiche SUPSI
-
Bachelor in fisioterapia SUPSI
-
Bachelor in ergoterapia SUPSI
-
Bachelor in ostetricia SUP CH
-
Bachelor in scienze alimentari e dietologia SUP CH
-
Master in cure infermieristiche SUPSI
Perfezionamento post-diploma
-
Formazione post-diploma SPD SSS in anestesia
-
Formazione post-diploma SPD SSS in cure intense
-
Formazione post-diploma SPD SSS in cure urgenti
Allegato 2
Coefficienti standard applicati alle singole professioni sanitarie (personale in dotazione con titolo di studio secondo l'allegato 1 o titolo equipollente) per il calcolo della prestazione di formazione
Allegato 3
Fattori di ponderazione delle singole formazioni
Cura e assistenza - Secondario II
Addetto/a alle cure sociosanitarie (ACSS) - giovani 1.0
Addetto/a alle cure sociosanitarie (ACSS) - adulti 1.0
Operatore/trice sociosanitario (OSS) con maturità professionale 1.0
Operatore/trice sociosanitario (OSS) con AFC 1.0
Cura e assistenza - Terziario
Infermiere/a SSS 1.0
Infermiere/a SSS - formazione abbreviata 1.0
Bachelor in cure infermieristiche SUPSI 1.0
Ostetricia
Bachelor in ostetricia SUP 1.0
Soccorso
Soccorritore/trice SSS 1.0
Professioni medico-tecniche e medico-terapeutiche
Tecnico/a dipl. SSS di sala operatoria 1.0
Tecnico/a dipl. SSS in analisi biomediche 1.0
Tecnico/a dipl. SSS in radiologia medica 1.0
Bachelor in fisioterapia 1.0
Bachelor in scienze alimentari e dietologia 1.0
Bachelor in ergoterapia 1.0
Specialista in attivazione dipl. SSS 1.0
Podologo/a dipl. SSS 1.0
Attività formative non formalizzate
Giornata conoscitiva 1.0
Certificato di scuola specializzata 1.0
Maturità specializzata sanitaria (24 settimane) 1.0
Stage preformativo scuola infermieri SSS e
Modulo complementare (preformativo) SUPSI 1.0
Allegato 4
Indennizzo forfettario riconosciuto per le formazioni delle professioni sanitarie oggetto di applicazione del sistema di incentivi
1Importi raccomandati dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità.