317.110
Decreto esecutivo
concernente l’Istituto di medicina legale
del 20 dicembre 2023 (stato 1° gennaio 2024)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visti in particolare gli articoli 182, 183, 251 e 253 del Codice di procedura penale (CPP), l’articolo 3 del diritto penale minorile del 20 giugno 2023 (DPMin) e l’articolo 30 capoverso 2 della procedura penale minorile del 20 marzo 2009 (PPMin),
decreta:
Art. 1
È istituito, con sede a Bellinzona, l’Istituto di medicina legale.
Presso l’Istituto operano in particolare i periti ufficiali ai sensi dell’articolo 183 capoverso 2 in combinazione con gli articoli 251-253 CPP.
La nomina dei periti e l’assegnazione dei mandati avvengono secondo il Codice di procedura penale.
Art. 2
L’Istituto è un organo autonomo e indipendente che assicura in particolare le prestazioni richieste in favore delle autorità giudiziarie.
L’autonomia e l’indipendenza dell’Istituto si riferiscono segnatamente all’esecuzione delle prestazioni giusta i mandati conferiti ai periti ufficiali ai sensi del Codice di procedura penale, senza alcuna direttiva o influenza da parte dell’esecutivo o del legislativo.
L’Istituto è attribuito amministrativamente al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia.
Art. 3
L’Istituto si organizza al fine di garantire il corretto espletamento delle prestazioni in favore delle autorità giudiziarie.
L’Istituto assicura in particolare la reperibilità continua 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per consulenza telefonica e interventi in ambito di medicina forense ai procuratori pubblici, al magistrato dei minorenni, ai giudici nel procedimento penale, alla Polizia cantonale e ai medici specializzati in ispezioni legali.
Gli interventi possono essere di natura urgente o programmata. In urgenza sono svolti sopralluoghi sul luogo di ritrovamento di cadaveri o di reati contro la vita e l’integrità della persona nonché di reati contro l’integrità sessuale, così come visite improcrastinabili a viventi per ragioni di natura istruttoria. Per interventi programmati si intendono: esami autoptici, visite medico legali su viventi, verifiche sulla natura umana di resti rinvenuti, pareri e perizie in tema di responsabilità medica e di ogni altra fattispecie medico legale.
L’Istituto può fornire ulteriori prestazioni alle preposte autorità richiamati in particolare l’articolo 85 della procedura penale militare del 23 marzo 1979 (PPM) e l’articolo 17 capoverso 3bis della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi).
Art. 4
Ai periti ufficiali si applicano i motivi di ricusazione previsti dall’articolo 56 CPP.
Art. 5
I periti ufficiali e gli altri dipendenti dell’Istituto sottostanno alla legge sull’ordina mento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD).
I periti ufficiali non hanno diritto a indennità per la loro attività in relazione ai mandati conferiti dalle autorità ai sensi del Codice di procedura penale.
Art. 6
Il personale operante presso l’Istituto sottostà al segreto d’ufficio (art. 320 CP) che si estende anche nei confronti del Dipartimento delle istituzioni e della Divisione della giustizia.
Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d’impiego.
Art. 7
Per quanto non regolato dal presente decreto esecutivo in relazione all’attività dei periti ufficiali, si applicano le disposizioni del Codice penale e del Codice di procedura penale.
Art. 8
Il decreto esecutivo concernente l’istituzione dell’Ufficio delle scienze forensi del
13 luglio 2022 è abrogato.
Art. 9
Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° gennaio 2024.
Pubblicato nel BU 2023, 425.