813.660•Regolamento di applicazione della legislazione federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori nell’ambito dell’utilizzo dei solarium e dei prodotti per scopi estetici (RLRNIS)
813.660Ordinance1 gen 1900
del 5 giugno 2024 (stato 7 giugno 2024)
vista la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori del 16 giugno 2017 (LRNIS);
vista l’ordinanza concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori del 27 febbraio 2019 (O-LRNIS);
vista la legge per la promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan), in particolare l’articolo 23,
Il presente regolamento disciplina l’applicazione della legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori del 16 giugno 2017 (LRNIS), nonché delle disposizioni delle sezioni 1 e 2 dell’ordinanza concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori del 27 febbraio 2019 (O-LRNIS).
Esso si applica all’utilizzo dei solarium e dei prodotti per scopi estetici secondo l’elenco dell’allegato 2 numero 1 dell’O-LRNIS.
Il Dipartimento della sanità e della socialità, per il tramite dell’Ufficio di sanità, applica quanto previsto dalla LRNIS e dall’O-LRNIS negli ambiti di propria competenza e coordina i rapporti con l’autorità federale.
A tale scopo l’Ufficio di sanità può avvalersi della collaborazione dell’Ufficio del medico cantonale e dell’Ufficio del farmacista cantonale.
Chi esegue i trattamenti nell’allegato 2 numero 1 dell’O-LRNIS deve essere in possesso dello specifico attestato di competenza, secondo quanto previsto dalla legislazione federale.
L’attestato di competenza che autorizza l’esecuzione di trattamenti secondo l’allegato 2 numero 1 dell’O-LRNIS deve essere esposto in modo ben visibile nel proprio ambulatorio da colui che l’ha ottenuto.
L’Ufficio di sanità è competente per l’esecuzione degli articoli 8 e 9 LRNIS.
Per l’esecuzione dei compiti di cui al capoverso 1 l’Ufficio può eseguire in ogni momento e senza preavviso controlli. All’Ufficio devono inoltre essere fornite gratuitamente tutte le informazioni necessarie, messi a disposizione tutti i documenti necessari e garantito l’accesso ai locali.
Le infrazioni di cui all’articolo 13 LRNIS sono perseguite dall’Ufficio di sanità, riservati i casi particolarmente gravi che sono perseguiti dal Ministero pubblico.
Per i controlli e le misure possono essere riscossi emolumenti. Gli emolumenti sono calcolati in base al tempo impiegato. La tariffa oraria ammonta a 90–200 franchi a seconda delle conoscenze specifiche richieste e del livello di funzione del personale incaricato.
Per i controlli che non danno adito a contestazioni non sono riscossi emolumenti.
Il presente regolamento entra immediatamente in vigore.
Pubblicato nel BU 2024, 136.
Entrata in vigore: 7 giugno 2024 - BU 2024, 136.
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