213.210
Regolamento
concernente i consultori matrimoniali-familiari
del 2 ottobre 2024 (stato 4 ottobre 2024)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
decreta:
Autorità competente
Art. 1
Il Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, svolge i compiti descritti nella legge, preavvisando inoltre al Consiglio di Stato il riconoscimento dei consultori matrimoniali-familiari gestiti da enti privati.
Requisiti dell’operatore del consultorio matrimoniale-familiare
a) in generale
Art. 2
L’operatore del consultorio deve essere specializzato quale consulente matrimoniale-familiare o quale mediatore familiare e disporre di una comprovata esperienza nell’ambito della sua specializzazione.
Art. 3
Il consulente matrimoniale-familiare deve disporre di una formazione di base e di una specializzazione nell’ambito della coppia e della famiglia che corrisponda ai criteri e agli standard minimi della Federazione romanda e ticinese dei servizi di consultazione coniugale (Couple+) o di formazioni equivalenti.
Il mediatore familiare deve disporre di una formazione di base e di una specializzazione in mediazione familiare rilasciata dalla Federazione Svizzera di Mediazione (FSM).
Riconoscimento e notifiche
Art. 4
L’istanza per il riconoscimento dei consultori matrimoniali-familiari deve essere inoltrata alla Divisione della giustizia corredata dalle indicazioni e dai documenti seguenti:
a) l’elenco degli operatori del consultorio e il loro grado d’occupazione;
b) per ogni operatore, il curriculum vitae e i relativi attestati di formazione;
c) per ogni operatore, l’estratto del casellario giudiziale specifico per privati;
d) per i cittadini svizzeri, un certificato di stato civile aggiornato, per i cittadini stranieri, l’atto di nascita;
e) l’esatta designazione della sede del consultorio.
Ogni modifica dei dati comunicati con l’istanza per il riconoscimento deve essere immediatamente notificata.
Istanze per il sussidio
a) delle strutture
Art. 5
Le istanze per il sussidio per l’ampliamento e l’ammodernamento di strutture, come pure per l’arredamento e l’acquisto di attrezzature destinate al consultorio devono essere presentate alla Divisione della giustizia corredate dal preventivo di spesa.
b) delle attività
Art. 6
Le istanze per il sussidio delle attività del consultorio devono essere presentate alla Divisione della giustizia ogni tre anni entro il 31 marzo, a contare dal 31 marzo 2025.
Le istanze devono essere corredate dai conti preventivi del triennio successivo, dai conti consuntivi del triennio precedente e dalla distinta degli emolumenti incassati dal consultorio.
Il finanziamento e le spese computabili sono definite nel contratto di prestazione triennale.
Abrogazione
Art. 7
Il regolamento concernente i consultori matrimoniali-familiari dell’11 novembre 2003 è abrogato.
Entrata in vigore
Art. 8
Il presente regolamento entra in vigore immediatamente.
Pubblicato nel BU 2024, 225.
Entrata in vigore: 4 ottobre 2024 - BU 2024, 225.