188.120
Regolamento
concernente la gestione finanziaria e la tenuta
della contabilità dei patriziati
(dell’11 ottobre 1994)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
in applicazione della legge organica patriziale del 28 aprile 1992, in particolare dell’art. 112,
decreta:
TITOLO I
Norme generali
Principi della gestione finanziaria e della contabilità
Art. 1
La gestione finanziaria è retta dai principi della legalità, dell’equilibrio finanziario, dalla parsimonia, dall’economicità, dalla causalità e dalla compensazione dei vantaggi.
La contabilità deve permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti del patriziato.
Art. 2
…
Legati e fondi
Art. 3
I conti inerenti ai legati e ai fondi speciali di qualsiasi natura, affidati all’amministrazione dell’Ufficio patriziale, sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea.
I legati e i fondi speciali, amministrati dall’Ufficio patriziale, son integrati nel bilancio.
TITOLO II
Tenuta dei conti
Tenuta della contabilità
Art. 4
La contabilità va tenuta con il sistema della partita doppia.
Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, elabora i requisiti minimi del piano dei conti da adottare per l’introduzione della partita doppia. Esso definisce pure le regole per l’adattamento del bilancio.
Registri contabili
Art. 5
I patriziati hanno l’obbligo di tenere i seguenti registri contabili:
a) giornale delle registrazioni;
b) mastro;
c) preventivi e consuntivi.
I due registri, giornale delle registrazioni e mastro, possono essere riuniti in un giornale mastro.
Il registro dei preventivi e consuntivi può essere tenuto sotto forma di fogli mobili o tramite sistema di elaborazione elettronica dei dati.
Giornale delle registrazioni e mastro
Art. 6
Nel giornale delle registrazioni, rispettivamente nel mastro, si iscrivono in ordine cronologico tutte le riscossioni e i pagamenti effettuati attraverso il conto corrente postale, bancario o in contanti.
Il giornale delle registrazioni e il mastro, si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Contenuto del giornale delle registrazioni
Art. 7
Le scritturazioni nel giornale delle registrazioni devono portare il numero di riferimento, la data e una breve descrizione dell’operazione.
Documenti giustificativi
Art. 8
I documenti giustificativi sono contrassegnati con un numero di riferimento da riprendere nel giornale delle registrazioni in modo da permettere un facile e rapido controllo.
Contenuto del mastro e del giornale mastro
Art. 9
Il mastro (registro o schedario) si compone di tante partite quanti sono gli articoli del conto preventivo e di quelle necessarie per le registrazioni relative ai residui dei precedenti esercizi e del conto degli investimenti.
Il giornale mastro (registro) si compone di tante partite quante sono le categorie del conto di gestione corrente e di quelle necessarie per le registrazioni relative ai residui dei precedenti esercizi e del conto degli investimenti.
Chiusura dell’esercizio
Art. 10
Alla chiusura dell’esercizio le registrazioni riportate alle partite del mastro, rispettivamente del giornale mastro, sono addizionate.
I totali delle diverse partite devono corrispondere nel loro complesso al totale delle entrate, rispettivamente delle uscite figuranti nel giornale delle registrazioni.
TITOLO III
Riscossioni e pagamenti
Traffico dei pagamenti
Art. 11
Il traffico dei pagamenti va effettuato ordinariamente per mezzo del conto corrente postale o bancario.
Le riscossioni e i pagamenti eseguiti personalmente a mano (“BREVI MANU”), non sono ammessi, fatta eccezione per le operazioni di piccola cassa; a tal fine l’Ufficio patriziale designa le persone autorizzate a riscuotere e a pagare per conto del patriziato.
Art. 12
I pagamenti possono essere effettuati solo in base ad una risoluzione dell’Ufficio patriziale, fatta eccezione per quelli ricorrenti periodicamente.
TITOLO IV
Conto preventivo
Art. 13
…
A) Conto di gestione corrente
Art. 14
Nel conto di gestione corrente si iscrivono le previsioni sui ricavi e sulle spese pertinenti all’esercizio.
In particolare sono da iscrivere tutte le spese che hanno carattere di consumo, gli interessi e gli ammortamenti.
B) Conto degli investimenti
Art. 15
Nel conto degli investimenti si iscrivono alle uscite:
a) le spese per beni non di consumo la cui durata e utilizzo coprono un periodo di più esercizi;
b) le spese per la creazione di nuovi beni o per il miglioramento qualitativo o quantitativo che va oltre alla ordinaria manutenzione di beni già esistenti.
Alle entrate i ricavi da alienazioni di beni patriziali, da sussidi, o altri contributi da terzi.
Nelle contabilità tenute con il sistema della partita semplice vengono inoltre registrate le entrate da prestiti o mutui.
Ammortamenti
Art. 16
Al conto di gestione corrente del preventivo, per i patriziati con il sistema di contabilità a partita semplice, deve essere caricato ogni anno un ammortamento minimo del 2,5%, calcolato sul debito consolidato iniziale.
Per i patriziati con contabilità a partita doppia l’ammortamento si determina sulla base della durata di utilizzo del bene, applicando i tassi indicati ai capoversi 3 e 4.
I beni amministrativi sono ammortizzati rispettando, di regola, i seguenti tassi percentuali minimi e massimi d’ammortamento per categoria, calcolati sul valore iniziale dell’investimento:
I beni patrimoniali sono ammortizzati rispettando, di regola, i seguenti tassi percentuali minimi e massimi d’ammortamento per categoria, calcolati sul valore iniziale dell’investimento:
Spese e ricavi
Art. 17
Le spese e i ricavi del conto preventivo si ripartiscono in categorie e queste in articoli.
Ogni articolo deve attenersi a un solo oggetto.
Crediti suppletori
Art. 18
I crediti suppletori, votati dal legislativo, dopo l’approvazione del conto preventivo devono essere iscritti nel medesimo.
La risoluzione del legislativo designerà l’articolo a cui si riferisce il credito suppletorio votato, oppure stabilirà l’iscrizione nel conto preventivo di un nuovo articolo.
TITOLO V
Conto consuntivo
A) Conto consuntivo:
allestimento e contenuto
Art. 19
Il conto consuntivo deve avere la stessa struttura del preventivo ed è allestito secondo gli stessi principi.
…
Il conto consuntivo va corredato di tutti gli atti e documenti giustificativi comprovanti le operazioni eseguite.
B) Principi della competenza
Art. 20
Il conto di gestione corrente deve contenere:
a) le entrate e le uscite relative all’esercizio, riscosse, rispettivamente pagate, entro il 31 dicembre;
b) le entrate accertate o valutate e non ancora riscosse e le uscite accertate o valutate e non ancora pagate al 31 dicembre, relative all’esercizio;
c) le eventuali maggiori o minori entrate e le eventuali maggiori o minori uscite accertate, di esercizi precedenti.
Se la contabilità è tenuta a partita semplice, deve risultare anche l’avanzo o il disavanzo generale d’esercizio.
Bilancio patrimoniale
Art. 21
Il bilancio patrimoniale deve indicare gli attivi e i passivi del patriziato, quali risultano alla chiusura dell’esercizio.
Gli attivi sono classificati in modo da indicare i beni patrimoniali, i beni amministrativi e l’eventuale disavanzo riportato.
I passivi sono classificati in modo da indicare il capitale di terzi e l’eventuale capitale proprio.
Il capitale proprio consiste nell’eccedenza della somma dei valori allibrati dei beni amministrativi e patrimoniali rispetto alla somma degli impegni: esso si modifica secondo i risultati d’esercizio.
Il bilancio illustra la situazione patrimoniale al 31 dicembre.
TITOLO VI
Norme finali e transitorie
Abrogazione
Art. 22
È abrogato il Decreto esecutivo concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati del 9 gennaio 1951.
Norma transitoria
Art. 22a
I patriziati che tengono la contabilità a partita semplice, adottano il sistema a partita doppia entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente modifica.
Entrata in vigore
Art. 23
Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 1995.
Pubblicato nel BU 1994, 552.
Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 365.
Art. modificato dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 507.
Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 365.
Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 179.
Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 365.
Titolo modificato dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 507.
Art. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 507.