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Decreto legislativo
concernente l’aggiornamento straordinario dei valori di stima ufficiale sulla sostanza immobiliare e la revisione generale
del 16 dicembre 2025 (stato 1° gennaio 2026)
IL gran consiglio
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8619 del 29 settembre 2025,
decreta:
Aggiornamento straordinario
Art. 1
I singoli valori di stima ai sensi della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (LStima) sono aumentati del 15 per cento.
Non sono oggetto di aggiornamento i fondi agricoli e boschivi, i fondi senza destinazione specifica e le forze idriche ai sensi degli articoli 11, 12, 14 e 24 LStima.
3ll Consiglio di Stato fissa l’entrata in vigore dei singoli valori di stima.
Procedura
Art. 2
L’intimazione delle decisioni di stima viene effettuata dal Consiglio di Stato sulla base degli indirizzi forniti dai Comuni.
Contro le decisioni di stima i proprietari o altri titolari di diritti reali possono presentare reclamo all’Ufficio stima, entro trenta giorni dalla notificazione.
Per il resto è applicabile la procedura prevista per l’aggiornamento intermedio, ad eccezione della pubblicazione dei valori di stima.
Revisione generale delle stime
Art. 3
Tenuto conto dell’aggiornamento straordinario dei valori di stima, la revisione generale dei valori di stima ai sensi dell’articolo 6 LStima è ordinata dal Consiglio di Stato per il 2035.
Eventuali aggiornamenti intermedi ai sensi dell’articolo 7 LStima avvengono secondo cicli quadriennali a far tempo dall’entrata in vigore dell’aggiornamento straordinario.
Entrata in vigore
Art. 4
Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo.
Esso entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2026.
Pubblicato nel BU 2026, 83.