del 22 dicembre 2004
che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l’equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi
Preamble
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo 1 ,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 2 ,
considerando quanto segue:
(1) A norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere 3 , della direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali 4 , della direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole 5 , della direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi 6 e della direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra 7 , le sementi possono essere certificate ufficialmente soltanto se le condizioni che le sementi devono soddisfare sono state stabilite nell’ambito di controlli ufficiali effettuati su campioni di sementi prelevati ufficialmente ai fini di tali controlli.
(2) La decisione 98/320/CE della Commissione, del 27 aprile 1998, relativa all’organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE 8 , prevede l’organizzazione di un esperimento temporaneo a livello comunitario allo scopo di valutare se il campionamento e il controllo delle sementi sotto sorveglianza ufficiale possano costituire alternative migliori rispetto al regime ufficiale di certificazione delle sementi, senza che ne derivi un calo significativo della qualità delle stesse.
(3) Dai risultati dell’esperimento è emerso che, a determinate condizioni, è possibile semplificare le procedure relative alla certificazione ufficiale delle sementi senza che ne derivi un calo significativo della qualità delle stesse rispetto a quella ottenuta nell’ambito del sistema di campionamento e controllo ufficiali delle sementi. È pertanto opportuno prevedere l’applicazione a lungo termine di tali procedure semplificate e la loro estensione ai vegetali.
(4) La direttiva 98/96/CE del Consiglio 9 recante modifica, fra l’altro, per quanto riguarda le ispezioni sul campo non ufficiali, delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE, stabilisce norme relative alle procedure di certificazione per le ispezioni in campo sotto sorveglianza ufficiale. La valutazione dettagliata di tali procedure ha mostrato che le ispezioni in campo sotto sorveglianza ufficiale dovrebbero essere estese a tutte le colture destinate alla produzione di sementi certificate. Da tale valutazione è emerso inoltre che sarebbe opportuno ridurre la parte delle superfici per le quali è prevista certificazione ufficiale da sottoporre al controllo e all’ispezione degli ispettori ufficiali.
(5) È opportuno adeguare la direttiva 2002/54/CE alle altre direttive sulle sementi per quanto riguarda la possibilità di concedere deroghe agli Stati membri in cui la coltura di barbabietole e la commercializzazione delle sementi di barbabietole sono di rilevanza economica minima.
(6) L'ambito di applicazione dell’equivalenza delle sementi comunitarie rispetto alle sementi raccolte in paesi terzi è attualmente limitato ad alcune categorie di sementi. In vista in particolare degli sviluppi a livello internazionale, è opportuno estendere il regime di equivalenza a tutti i diversi tipi di sementi conformi alle caratteristiche, ai requisiti in materia di esame e alle condizioni relative al contrassegno e alla chiusura di cui alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE.
(7) La decisione 98/320/CE scade il 27 aprile 2005. È pertanto opportuno mantenere le condizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle sementi prodotte a norma di tale decisione in attesa dell’applicazione delle nuove disposizioni.
(8) Le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 66/401/CEE è modificata come segue:
- all’articolo 2, paragrafo 4, il secondo comma è abrogato;
Articolo 2
La direttiva 66/402/CEE è modificata come segue:
- all’articolo 2, paragrafo 4, il secondo comma è abrogato;
Articolo 3
La direttiva 2002/54/CE è modificata come segue:
- all’articolo 2, paragrafo 4, il secondo comma è abrogato;
- dopo l'articolo 30 è inserito l'articolo seguente: «Articolo 30 bis Secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2, uno Stato membro può, su richiesta, essere dispensato in tutto o in parte dall'obbligo di applicare le disposizioni della presente direttiva, ad eccezione dell'articolo 20, nella misura in cui la coltura di barbabietole e la commercializzazione delle sementi di barbabietole siano di rilevanza economica minima nel suo territorio.».
Articolo 4
La direttiva 2002/57/CE è modificata come segue.
- all’articolo 2, paragrafo 6, il secondo comma è abrogato;
Articolo 5
La direttiva 2002/55/CE è modificata come segue:
Articolo 6
All'articolo 4 della decisione 98/320/CE la data «27 aprile 2005» è sostituita dalla data «30 settembre 2005».
Articolo 7
Entro il 1 o ottobre 2010 la Commissione procede ad una valutazione dettagliata della semplificazione delle procedure di certificazione introdotte con la presente direttiva. La valutazione verte in particolare sulla prestazione dei sistemi di sorveglianza in termini di eventuali ripercussioni sulla qualità delle sementi.
Articolo 8
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 o ottobre 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 9
La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Articolo 10
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Final provisions
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004. Per il Consiglio Il presidente C. VEERMAN
1 Parere del 17 novembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
2 Parere del 15 settembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
3 GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/55/CE della Commissione ( GU L 114 del 21.4.2004, pag. 18 ).
4 GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE ( GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23 ).
5 GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE.
6 GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33 . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1 ).
7 GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE.
8 GU L 140 del 12.5.1998, pag. 14 . Decisione modificata dalla decisione 2004/626/CE ( GU L 283 del 2.9.2004 ).
9 GU L 25 dell’1.2.1999, pag. 27 .