del 26 aprile 2004
che adatta il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 1334/2000, (CE) n. 2157/2001, (CE) n. 152/2002, (CE) n. 1499/2002, (CE) n. 1500/2003 e (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, le decisioni n. 1719/1999/CE, n. 1720/1999/CE, n. 253/2000/CE, n. 508/2000/CE, n. 1031/2000/CE, n. 163/2001/CE, n. 2235/2002/CE e n. 291/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni n. 1999/382/CE, n. 2000/821/CE, n. 2003/17/CE e n. 2003/893/CE del Consiglio in materia di libera circolazione delle merci, diritto delle società, agricoltura, fiscalità, istruzione e formazione, cultura e politica in materia di audiovisivi e relazioni esterne, in conseguenza dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia
Preamble
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea 1 (in seguito denominato «trattato di adesione»), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea 2 (in seguito denominato «atto di decisione»), in particolare l'articolo 57,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Per taluni atti che rimangono validi dopo il 1 o maggio 2004 e che richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione, l'atto di adesione non contempla gli adattamenti necessari, oppure, oltre a quelli ivi contemplati, occorrono ulteriori adattamenti. Tali adattamenti devono essere adottati prima dell'adesione in modo da prendere effetto alla data della stessa.
(2) Ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2 dell'atto di adesione, tali adattamenti devono essere adottati dal Consiglio qualora l'atto iniziale sia stato adottato dal Consiglio o congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo.
(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 , i regolamenti (CE) n. 1334/2000 4 , (CE) n. 2157/2001 5 , (CE) n. 152/2002 6 , (CE) n. 1499/2002 7 , (CE) n. 1500/2003 8 e (CE) n. 1798/2003 9 del Consiglio, le decisioni n. 1719/1999/CE 10 , n. 1720/1999/CE 11 , n. 253/2000/CE 12 , n. 508/2000/CE 13 , n. 1031/2000/CE 14 , n. 163/2001/CE 15 , n. 2235/2002/CE 16 e n. 291/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 17 e le decisioni 1999/382/CE 18 , 2000/821/CE 19 , 2003/17/CE 20 e 2003/893/CE 21 del Consiglio,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I regolamenti (CE) n. 1334/2000, (CE) n. 2157/2001, (CE) n. 152/2002, (CE) n. 1499/2002, (CE) n. 1500/2003, (CE) n. 1798/2003 e (CE) n. 2003/2003, e le decisioni n. 1719/1999/CE, n. 1720/1999/CE, n. 253/2000/CE, n. 508/2000/CE, n. 1031/2000/CE, n. 163/2001/CE, n. 2235/2002/CE, n. 291/2003/CE, 1999/382/CE, 2000/821/CE, 2003/17/CE e 2003/893/CE sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione e alla data di entrata in vigore dello stesso.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004. Per il Consiglio B. COWEN Il Presidente
1 GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17 .
2 GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33 .
3 GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1 .
4 GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 149/2003 ( GU L 30 del 5.2.2003, pag. 1 ).
5 GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1 .
6 GU L 25 del 29.1.2002, pag. 1 . Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.
7 GU L 227 del 23.8.2002, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1445/2003 ( GU L 206 del 15.8.2003, pag. 1 ).
8 GU L 216 del 28.8.2003, pag. 1 .
9 GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1 .
10 GU L 203 del 3.8.1999, pag. 1 . Decisione modificata dalla decisione n. 2046/2002/CE ( GU L 316 del 20.11.2002, pag. 4 ).
11 GU L 203 del 3.8.1999, pag. 9 . Decisione modificata dalla decisione n. 2045/2002/CE ( GU L 316 del 20.11.2002, pag. 1 ).
12 GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1 . Decisione modificata dalla decisione n. 451/2003/CE ( GU L 69 del 13.3.2003, pag. 6 ).
13 GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1 .
14 GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1 .
15 GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1 .
16 GU L 341 del 17.12.2002, pag. 1 .
17 GU L 43 del 18.2.2003, pag. 1 .
18 GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33 . Decisione modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ).
19 GU L 336 del 30.12.2000, pag. 82 .
20 GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10 . Decisione modificata dalla decisione 2003/403/CE ( GU L 141 del 7.6.2003, pag. 23 ).
21 GU L 333 del 20.12.2003, pag. 84 .
I. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
A. CONCIMI
Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi.
a) Nell'allegato I, sezione A.2, N. 1, colonna 6, primo comma, al testo tra parentesi è aggiunto, dopo «Grecia», quanto segue: «Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia»;
b) nell'allegato I, sezioni B.1, B.2 e B.4, colonna 5, punto 3, secondo comma, primo trattino, al testo tra parentesi è aggiunto, dopo «Grecia», quanto segue: «Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia».
B. MISURE ORIZZONTALI E PROCEDURALI
II. DIRITTO DELLE SOCIETÀ
Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE).
a) Nell'allegato I, è inserito quanto segue: tra le voci per Belgio e Danimarca: «REPUBBLICA CECA akciová společnost» tra le voci per Germania e Grecia: «ESTONIA: aktsiaselts» tra le voci per Italia e Lussemburgo: «CIPRO: Δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, Δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση LETTONIA: akciju sabiedrība LITUANIA: akcinės bendrovės» tra le voci per Lussemburgo e Paesi Bassi: «UNGHERIA: részvénytársaság MALTA: kumpaniji pubbliċi / public limited liability companies» tra le voci per Austria e Portogallo: «POLONIA: spółka akcyjna» tra le voci per Portogallo e Finlandia: «SLOVENIA: delniška družba SLOVACCHIA: akciová spoločnos»
b) Nell'allegato II, è inserito quanto segue: tra le voci per Belgio e Danimarca: «REPUBBLICA CECA: akciová společnost, společnost s ručením omezeným» tra le voci per Germania e Grecia: «ESTONIA: aktsiaselts ja osaühing» tra le voci per Italia e Lussemburgo: «CIPRO: Δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση, ιδιωτική εταιρεία LETTONIA: akciju sabiedrība, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību LITUANIA: akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės» tra le voci per Lussemburgo e Paesi Bassi: «UNGHERIA: részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság MALTA: kumpaniji pubbliċi / public limited liability companies kumpaniji privati / private limited liability companies» tra le voci per Austria e Portogallo: «POLONIA: spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością» tra le voci per Portogallo e Finlandia: «SLOVENIA: delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo SLOVACCHIA: akciová spoločnos', spoločnosť s ručením obmedzeným».
III. AGRICOLTURA
NORMATIVA FITOSANITARIA
Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi.
Nell'allegato I sono soppresse le voci relative a Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia, Slovacchia.
IV. FISCALITÀ
V. ISTRUZIONE E FORMAZIONE
VI. CULTURA E POLITICA IN MATERIA DI AUDIOVISIVI
1. Decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 febbraio 2000, che istituisce il programma “Cultura 2000”. All'articolo 7, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il programma “Cultura 2000” è aperto alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo, nonché alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, conformemente alle condizioni fissate dagli accordi di associazione o dai protocolli addizionali agli accordi d'associazione relativi alla partecipazione ai programmi comunitari conclusi o da concludersi con tali paesi.».
2. Decisione 2000/821/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000 relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus - Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005). L'articolo 11, paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il programma è aperto alla partecipazione della Turchia e degli Stati EFTA membri dell'accordo SEE, sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le procedure da concordare con tali paesi.».
3. Decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA-formazione) (2001-2005). L'articolo 8, paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il programma è aperto alla partecipazione della Turchia e degli Stati EFTA parti dell'accordo SEE, sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le procedure da concordare con tali paesi.».
VII. RELAZIONI ESTERNE
2. Regolamento (CE) n. 152/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici CECA e CE dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nella Comunità europea (sistema di duplice controllo) e che abroga il regolamento (CE) n. 190/98. Dopo l'articolo 4 è aggiunto l'articolo seguente: «Articolo 4 bis Per quanto riguarda l'immissione in libera pratica nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia dal 1° maggio 2004 dei prodotti siderurgici contemplati dal presente regolamento e spediti anteriormente al 1° maggio 2004, non è richiesto un documento di importazione purché le merci siano state spedite anteriormente al 1° maggio 2004 e sia stata presentata la polizza di carico o un altro documento di trasporto ritenuto equivalente dalle autorità comunitarie, comprovante la data di spedizione.».
4. Decisione 2003/893/CE del Consiglio, del 15 dicembre 2003, relativa agli scambi di alcuni prodotti siderurgici tra la Comunità europea e l'Ucraina. Dopo l'articolo 2 è aggiunto l'articolo seguente: «Articolo 2 bis Per quanto riguarda l'immissione in libera pratica nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia dal 1° maggio 2004 dei prodotti siderurgici contemplati dalla presente decisione, è richiesta una autorizzazione di importazione anche se i prodotti siderurgici sono stati spediti anteriormente a tale data. Se i prodotti siderurgici sono stati spediti verso uno di tali Stati membri anteriormente al 1° maggio 2004, l'autorizzazione di importazione è concessa automaticamente, senza alcun limite quantitativo, su presentazione della polizza di carico o di un altro documento di trasporto ritenuto equivalente dagli uffici comunitari competenti per le licenze comprovante la data di spedizione, e previa approvazione dell'ufficio della Commissione competente per la gestione delle licenze (SIGL). Se i prodotti siderurgici sono spediti verso uno di tali Stati membri il 1° maggio 2004 o dopo tale data, sono soggetti alle specifiche norme in materia di limiti quantitativi definite nella presente decisione.».