del 4 marzo 2004
che adatta taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, politica della concorrenza, agricoltura, ambiente e relazioni esterne, in conseguenza dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia 1 , in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia 2 , in particolare l'articolo 57, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Per taluni atti che rimangono validi dopo il 1 o maggio 2004 e che richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione, l'atto di adesione del 2003 non contempla gli adattamenti necessari, oppure, oltre a quelli ivi contemplati, occorrono ulteriori adattamenti. Tali adattamenti devono essere adottati prima dell'adesione in modo da prendere effetto alla data della stessa.
(2) Ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, dell'atto di adesione, tali adattamenti devono essere adottati dalla Commissione qualora l'atto iniziale sia stato adottato dalla Commissione.
(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1474/2000 3 , (CE) n. 1477/2000 4 , (CE) n. 1520/2000 5 , (CE) n. 1488/2001 6 , (CE) n. 76/2002 7 , (CE) n. 349/2003 8 e (CE) n. 358/2003 9 della Commissione e le decisioni 2000/657/CE 10 , 2002/602/CECA 11 , 1469/2002/CECA 12 e 2003/122/CE 13 della Commissione.
(4) Occorre abrogare la decisione 2003/450/CE della Commissione, del 18 giugno 2003, che riconosce le disposizioni della Repubblica ceca per la lotta contro il Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman e Kotthoff) Davis et al. come equivalenti alle disposizioni comunitarie 14 ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I regolamenti (CE) n. 1474/2000, (CE) n. 1477/2000, (CE) n. 1520/2000, (CE) n. 1488/2001, (CE) n. 76/2002, (CE) n. 349/2003 e (CE) n. 358/2003 e le decisioni 2000/657/CE, 2002/602/CECA, 1469/2002/CECA e 2003/122/CE sono modificati come indicato nell'allegato.
Articolo 2
La decisione 2003/450/CE è abrogata.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, dalla data di entrata in vigore dello stesso.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004. Per la Commissione Günter VERHEUGEN Membro della Commissione
1 GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17 .
2 GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33 .
3 GU L 171 dell'11.7.2000, pag. 11 .
4 GU L 171 dell'11.7.2000, pag. 44 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1446/2002 ( GU L 213 del 9.8.2002, pag. 3 ).
5 GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 ( GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12 ).
6 GU L 196 del 20.7.2001, pag. 9 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1914/2003 ( GU L 283 del 31.10.2003, pag. 27 ).
7 GU L 16 del 18.1.2002, pag. 3 . Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
8 GU L 51 del 26.2.2003, pag. 3 .
9 GU L 53 del 28.2.2003, pag. 8 .
10 GU L 275 del 27.10.2000, pag. 44 . Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/508/CE ( GU L 174 del 12.7.2003, pag. 10 ).
11 GU L 195 del 24.7.2002, pag. 38 . Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 57/2004 del Consiglio ( GU L 9 del 15.1.2004, pag. 1 ).
12 GU L 222 del 19.8.2002, pag. 1 .
13 GU L 49 del 22.2.2003, pag. 15 .
14 GU L 151 del 19.6.2003 pag. 42 .
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
Prodotti alimentari
POLITICA DELLA CONCORRENZA
Regolamento (CE) n. 358/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni.
È aggiunto l'articolo seguente:
«Articolo 11 bis Il divieto previsto dall'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi in vigore alla data dell'adesione di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data dell'adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti stabiliti dal presente regolamento.».
AGRICOLTURA
Normativa fitosanitaria
Decisione 2003/122/CE della Commissione, del 21 febbraio 2003, che autorizza gli Stati membri a prendere decisioni a norma della direttiva 1999/105/CE sui materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi.
Nell'allegato, le seguenti voci sono soppresse:
«Repubblica ceca Abies alba Mill SI SS, St Acer plantanoides L. SI SS, St Acer pseudoplatanus L. SI SS, St Betula pendula Roth. SI SS, St Betula pubescens Ehrh. SI SS, St Fagus sylvatica L. SI SS, St Fraxinus excelsior L. SI SS, St Larix decidua Mill. SI SS, St Larix kaempferi Carr. SI SS, St Picea abies Karst. SI SS, St Pinus sylvestris L. SI SS, St Quercus cerris L. SI SS, St Quercus petraea Liebl. SI SS, St Quercus robur L. SI SS, St Quercus rubra L. SI SS, St Robinia pseudoacacia L. SI SS, St Tilia cordata Mill. SI SS, St Tilia platyphyllos Scop. SI SS, St Estonia Picea abies Karst. SI SS, St Ungheria Acer plantanoides L. SI SS, St Acer pseudoplatanus L. SI SS, St Alnus glutinosa Gaertn. SI SS, St Betula pendula Roth. SI SS, St Carpinus betulus L. SI SS, St Castanea sativa Mill. SI SS, St Fagus sylvatica L. SI SS, St Fraxinus excelsior L. SI SS, St Larix decidua Mill. SI SS, St Pinus sylvestris L. SI SS, St Populus alba L. SI SS, St Populus x canescens Sm. SI SS, St Populus nigra L. SI SS, St Populus tremula L. SI SS, St Prunus avium L. SI SS, St Quercus cerris L. SI SS, St Quercus petraea Liebl. SI SS, St Quercus robur L. SI SS, St Quercus rubra L. SI SS, St Robinia pseudoacacia L. SI SS, St Tilia cordata Mill. SI SS, St Tilia platyphyllos Scop. SI SS, St Lettonia Picea abies Karst. SI SS, St Lituania Picea abies Karst. SI SS, St Polonia Abies alba Mill. SI SS, St Acer plantanoides L. SI SS, St Acer pseudoplatanus L. SI SS, St Alnus incana Moench. SI SS, St Betula pendula Roth. SI SS, St Betula pubescens Ehrh. SI SS, St Carpinus betulus L. SI SS, St Larix decidua Mill. SI SS, St Larix kaempferi Carr. SI SS, St Picea abies Karst. SI SS, St Pinus sylvestris L. SI SS, St Prunus avium L. SI SS, St Quercus cerris L. SI SS, St Quercus petraea Liebl. SI SS, St Quercus robur L. SI SS, St Quercus rubra L. SI SS, St Robinia pseudoacacia L. SI SS, St Tilia cordata Mill. SI SS, St Tilia platyphyllos Scop. SI SS, St Slovacchia Abies alba Mill. SI SS, St Acer plantanoides L. SI SS, St Betula pendula Roth. SI SS, St Fagus sylvatica L. SI SS, St Larix decidua Mill. SI SS, St Picea abies Karst. SI SS, St Prunus avium L. SI SS, St Quercus petraea Liebl. SI SS, St Quercus robur L. SI SS, St Quercus rubra L. SI SS, St Robinia pseudoacacia L. SI SS, St Tilia platyphyllos Scop. SI SS, St Slovenia Abies alba Mill. SI SS, St Acer plantanoides L. SI SS, St Acer pseudoplatanus L. SI SS, St Alnus incana Moench. SI SS, St Betula pendula Roth. SI SS, St Carpinus betulus L. SI SS, St Fagus sylvatica L. SI SS, St Larix decidua Mill. SI SS, St Pinus nigra Arnold SI SS, St Pinus sylvestris L. SI SS, St Quercus cerris L. SI SS, St Quercus petraea Liebl. SI SS, St Quercus robur L. SI SS, St Quercus rubra L. SI SS, St Robinia pseudoacacia L. SI SS, St Tilia cordata Mill. SI SS, St Tilia platyphyllos Scop. SI SS, St»
AMBIENTE
1. Decisione 2000/657/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, che adotta, a norma del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, decisioni in materia di importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi. Nell'allegato I, il testo figurante nel riquadro prima del formulario è sostituito dal seguente: «PAESE: Comunità europea (Stati membri: Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia, Regno Unito)»
RELAZIONI ESTERNE
1. Regolamento (CE) n. 76/2002 della Commissione, del 17 gennaio 2002, relativo all'introduzione di una vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE originari di alcuni paesi terzi. Tra l'articolo 4 e l'articolo 5 è inserito l'articolo seguente: «Articolo 4 bis Per quanto riguarda l'immissione in libera pratica nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia dal 1 o maggio 2004 dei prodotti siderurgici contemplati dal presente regolamento della Commissione e spediti anteriormente al 1 o maggio 2004, non è richiesta una licenza di importazione purché le merci siano state spedite anteriormente al 1 o maggio 2004. È richiesta la presentazione della polizza di carico o di un altro documento di trasporto ritenuto equivalente dalle autorità comunitarie, comprovante la data di spedizione.»
2. Decisione 2002/602/CECA della Commissione, dell'8 luglio 2002, relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa. Tra l'articolo 7 e l'articolo 8 è inserito l'articolo seguente: «Articolo 7 bis Per quanto riguarda l'immissione in libera pratica nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia dal 1 o maggio 2004 dei prodotti di acciaio contemplati dalla presente decisione della Commissione, è richiesta una licenza di importazione anche se i prodotti di acciaio sono stati spediti anteriormente a tale data. Se i prodotti di acciaio sono spediti verso un nuovo Stato membro anteriormente al 1 o maggio 2004, la licenza di importazione è concessa automaticamente senza alcun limite quantitativo su presentazione della polizza di carico o di un altro documento di trasporto ritenuto equivalente dagli uffici comunitari competenti per le licenze comprovante la data di spedizione, e previa approvazione dell'ufficio della Commissione responsabile per la gestione delle licenze (SIGL). Se i prodotti di acciaio sono spediti verso un nuovo Stato membro il 1 o maggio 2004 o dopo tale data, essi sono soggetti alle specifiche norme in materia di limiti quantitativi definite nella presente decisione della Commissione.»