del 3 maggio 2004
che rettifica il regolamento (CE) n. 937/2004 che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso 1 ,
visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso 2 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Da una verifica è emerso un errore nell'allegato I del regolamento (CE) n. 937/2004 della Commissione 3 . È quindi necessario rettificarlo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 937/2004 sono sostituitio dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 2004.
Esso è applicabile a decorrere dal 1 o maggio 2004.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura
1 GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 ( GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27 ).
2 GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2002 ( GU L 189 del 18.7.2002, pag. 8 ).
3 GU L 169 del 1.5.2004, pag. 15 .
Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso
1 Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2286/2002 del Consiglio ( GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5 ) e (CE) n. 638/2003 della Commissione ( GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3 ), modificato.
2 Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.
3 Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.
4 Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00 ), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio ( GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1 ) e (CEE) n. 862/91 della Commissione ( GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7 ), modificato.
5 L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio ( GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1 ), modificata.
6 Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].
7 Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.
8 Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio ( GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1 ) e (CE) n. 196/97 della Commissione ( GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53 ).
Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso
1 Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.