32004R0953•Regolamento (CE) n. 953/2004 della Commissione, del 7 maggio 2004, relativo al rilascio dei titoli per l’importazione di aglio nel trimestre dal 1° giugno al 31 agosto 2004
32004R0953Regulation8 mag 2004
del 7 maggio 2004
relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1 o giugno al 31 agosto 2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli 1 ,
visto il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi 2 , in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) I quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli da parte degli importatori tradizionali e dai nuovi importatori il 3 e 4 maggio 2004, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 565/2002, superano i quantitativi disponibili, per i prodotti originari della Cina e di tutti i paesi terzi diversi dalla Cina e dell'Argentina.
(2) È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli trasmesse alla Commissione il 6 maggio 2004 e fissare, secondo la categoria di importatori e l'origine dei prodotti, le date in cui il rilascio dei titoli deve essere sospeso,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Le domande di titoli d'importazione presentate, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002, il 3 e 4 maggio 2004 e trasmesse alla Commissione il 6 maggio 2004, sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato I.
Per la categoria di importatori e l'origine di cui trattasi, le domande di titoli d'importazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002 relative al trimestre che va dal 1 o giugno al 31 agosto 2004 e presentate dopo il 4 maggio 2004 e prima della data indicata nell'allegato II, sono respinte.
Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura
1 GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ( GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64 ).
2 GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11 .
| Cina | Paesi terzi diversi da Cina e Argentina | Argentina | |
|---|---|---|---|
| —: importatori tradizionali [articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 565/2002] | 14,418 % | 100,000 % | X |
| —: nuovi importatori [articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 565/2002] | 0,795 % | 9,376 % | X |
| «X»: : — Per questa origine, nessun contingente per il trimestre considerato. «—»: : — Nessuna domanda di titolo è stata trasmessa alla Commissione. |
| Cina | Paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina | Argentina | |
|---|---|---|---|
| —: importatori tradizionali [articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 565/2002] | 31.8.2004 | — | — |
| —: nuovi importatori [articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 565/2002] | 31.8.2004 | 5.7.2004 | — |
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