32004R0989•Regolamento (CE) n. 989/2004 del Consiglio, del 17 maggio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 151/2003 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette magnetiche, a grani orientati, originarie della Russia
32004R0989Regulation20 mag 2004
del 17 maggio 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 151/2003 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette «magnetiche», a grani orientati, originarie della Russia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 1 («regolamento di base»), in particolare gli articoli 8, 11, paragrafo 3, 21 e 22, lettera c),
vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Dazi in vigore
(1) Con il regolamento (CE) n. 990/2004 2 il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 151/2003 del Consiglio, del 17 gennaio 2003, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette «magnetiche» a grani orientati («prodotto in esame») originarie della Russia 3 .
(2) L’aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è fissata, per le importazioni del prodotto in esame originarie della Russia, al 40,1 % per il prodotto fabbricato dalla Novolipetsky Iron & Steel Corporation (NLMK) e al 14,7 % per il prodotto fabbricato dalla VizStal Ltd.
2. Inchiesta
(3) Il 20 marzo 2004 la Commissione ha annunciato, mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4 , l’avvio di un riesame intermedio parziale dei dazi in vigore («dazi») a norma degli articoli 11, paragrafo 3 e 22, lettera c) del regolamento di base.
(4) Il riesame è stato avviato su iniziativa della Commissione per valutare se, a seguito dell’ampliamento dell’Unione europea del 1 o maggio 2004 («ampliamento») e tenendo conto dell'interesse della Comunità, sia necessario adeguare i dazi onde evitare un effetto repentino ed eccessivamente negativo su tutte le parti interessate, compresi gli utilizzatori, i distributori e i consumatori.
3. Parti interessate dall’inchiesta
(5) Tutte le parti interessate note alla Commissione, compresi l'industria comunitaria, le associazioni di produttori o utilizzatori della Comunità, i produttori esportatori del paese interessato, gli importatori e le loro associazioni, le autorità competenti dei paesi in questione e le parti interessate dei dieci nuovi Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1 o maggio 2004 («UE10»), sono state informate dell’apertura dell’inchiesta e hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni per iscritto, di comunicare informazioni e di fornire elementi di prova entro il termine fissato nell’avviso di apertura. È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere validi motivi per essere sentite.
(6) Le seguenti parti interessate hanno formulato osservazioni al riguardo:
| a) | —: Confederazione europea delle industrie siderurgiche (Eurofer) | — | Confederazione europea delle industrie siderurgiche (Eurofer) |
|---|---|---|---|
| — | Confederazione europea delle industrie siderurgiche (Eurofer) |
| b) | —: Novolipetsky Iron & Steel Corporation (NLMK), Lipetsk, | — | Novolipetsky Iron & Steel Corporation (NLMK), Lipetsk, | — | VizStal Ltd., Ekaterinburg. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Novolipetsky Iron & Steel Corporation (NLMK), Lipetsk, | ||||
| — | VizStal Ltd., Ekaterinburg. |
B. PRODOTTO IN ESAME
(7) Il prodotto in esame è quello oggetto dell'inchiesta iniziale, vale a dire le lamiere e i nastri di acciai al silicio detti «magnetici», laminati a freddo e a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, originari della Russia, di cui ai codici NC 7225 11 00 e ex 7226 11 00 . Questo prodotto viene utilizzato per apparecchiature elettromagnetiche e in impianti quali trasformatori elettrici e di distribuzione.
(8) Nel processo di fabbricazione delle LMGO, piuttosto complesso, le strutture dei grani sono orientate uniformemente in direzione della laminazione della lamiera o del nastro, affinché possa condurre un campo magnetico con un elevato grado di efficienza. Il prodotto in esame deve essere conforme a una serie di specifiche tecniche relative all'induzione magnetica, al fattore di irradiazione in pila e al livello massimo ammissibile di perdite di rimagnetizzazione. In genere, entrambi i lati del prodotto sono ricoperti da un sottile rivestimento isolante.
C. RISULTANZE DELL’INCHIESTA
1. Comunicazioni delle parti interessate nei paesi esportatori
(9) Due produttori esportatori russi e le autorità russe hanno dichiarato che, a causa del livello elevato dei dazi antidumping, l’estensione di queste misure all’UE10 avrebbe considerevolmente perturbato i loro flussi commerciali tradizionali nell’UE10.
(10) È stato affermato in particolare che i notevoli e repentini aumenti di prezzo causati dall’alto livello dei dazi antidumping avevano reso proibitivo il prodotto utilizzato per apparecchiature elettromagnetiche e impianti quali trasformatori elettrici e di distribuzione.
2. Osservazioni dell'industria comunitaria
(11) L’industria comunitaria ha dichiarato che, sebbene i prezzi medi nell'UE10 fossero nettamente inferiori a quelli dell’Unione europea nella sua composizione fino al 1 o maggio 2004 («UE15»), non si sarebbe opposta ad alcuna proposta di istituire dazi intermedi per un periodo transitorio, sempreché non si ripercuota negativamente sulla sua situazione.
3. Osservazioni degli Stati membri
(12) Secondo le autorità di alcuni Stati membri dell’UE10, dopo l’ampliamento si dovrebbe applicare un regime transitorio speciale alle importazioni del prodotto in esame dalla Russia.
(13) Si è affermato al riguardo che il prodotto in esame ha una notevole importanza per gli utilizzatori finali dell’industria dell’UE10.
4. Valutazione
(14) L'analisi eseguita in base ai dati e alle informazioni disponibili ha confermato che nel 2002 e nel 2003 erano stati importati nell’UE10 volumi consistenti del prodotto in esame provenienti dalla Russia.
(15) Considerata la notevole importanza del prodotto in esame per gli utilizzatori finali dell’industria nell’UE10 e il livello relativamente elevato del dazio antidumping, si è concluso pertanto che è nell’interesse della Comunità adeguare gradatamente i dazi in vigore per evitare ripercussioni repentine e troppo negative su tutte le parti interessate.
5. Conclusioni
(16) Dall’esame globale dei diversi aspetti e interessi suddetti è emerso che applicando immediatamente i dazi in vigore, senza adeguarli temporaneamente, si sarebbe causato un grave pregiudizio agli interessi degli importatori e degli utilizzatori dell'UE10.
(17) D’altro canto, la stessa industria comunitaria ha confermato che un adeguamento temporaneo dei dazi non avrebbe leso indebitamente i suoi interessi, poiché attualmente tale industria non è in grado di soddisfare integralmente la domanda dei clienti dell’UE10.
(18) Ne consegue che non è nell’interesse della Comunità applicare i dazi esistenti senza adeguarli e che l’adeguamento temporaneo dei dazi esistenti per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame nell’UE10 non avrebbe compromesso in misura considerevole il livello di difesa commerciale auspicato.
(19) Si è quindi cercato il modo migliore di tutelare l'industria comunitaria dalle pratiche di dumping pregiudizievoli attenuando al tempo stesso l’impatto economico dei dazi antidumping per gli acquirenti tradizionali dell’UE10 durante la fase di adeguamento economico successiva all’ampliamento.
(20) Si è deciso a tal fine di esentare dai dazi antidumping, per un periodo transitorio, i volumi tradizionalmente importati dalla Russia nell’UE10. Tutte le esportazioni nell'UE10 superiori a questi volumi tradizionali sarebbero soggette a dazi antidumping normali come le esportazioni nell’UE15.
6. Impegni
(21) Avendo esaminato le diverse possibilità, si è deciso che il modo migliore per non interrompere questi flussi di esportazione tradizionali nell'UE10 consisteva nell’accettare impegni volontari, con contingenti quantitativi, dalle parti che hanno collaborato. A norma dell’articolo 8, paragrafo 2 del regolamento di base, gli impegni sono stati proposti dalla Commissione ai produttori esportatori in questione e, successivamente, offerti da 2 produttori esportatori del prodotto in esame in Russia.
(22) In tale contesto va osservato che, a norma dell’articolo 22, lettera c) del regolamento di base, nel definire le condizioni degli impegni si è tenuto conto delle particolari circostanze dell’ampliamento, che costituiscono una misura speciale poiché servono ad adeguare temporaneamente i dazi esistenti per l'Unione europea ampliata di 25 Stati membri.
(23) Si sono quindi stabiliti i volumi d'importazione («massimali») per i produttori esportatori in Russia basandosi sulla media dei loro volumi tradizionali di esportazione nell’UE10 per gli anni 2001, 2002 e 2003. Va sottolineato, tuttavia, che gli aumenti anormali dei volumi di esportazione nell’UE10 rilevati negli ultimi mesi del 2003 e nei primi mesi del 2004 sono stati detratti dai volumi tradizionali utilizzati per determinare i massimali.
(24) Per le vendite effettuate nell’UE10 nel quadro dei loro impegni, i produttori esportatori devono accettare di mantenere sostanzialmente invariate le loro strutture tradizionali di vendita a clienti individuali nell’UE10. I produttori esportatori devono quindi essere consapevoli che gli impegni offerti possono essere considerati realizzabili e, quindi, accettabili, solo se mantengono, per le vendite da essi coperte, le strutture commerciali tradizionalmente applicate ai clienti dell'UE10.
(25) I produttori esportatori devono inoltre tener presente che qualora si riscontrasse, nel quadro degli impegni, che le strutture di vendita suddette sono notevolmente cambiate, o che è diventato difficile o impossibile verificare gli impegni, la Commissione potrebbe revocare l'accettazione dell'impegno della società, sostituendolo con dazi antidumping definitivi al livello indicato nel regolamento (CE) n. 151/2003, adeguare il livello del massimale o adottare altre misure correttive.
(26) Tutte le offerte di impegni che rispettano le condizioni suddette possono quindi essere accettate dalla Commissione, con regolamento della Commissione.
D. MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 990/2004
(27) In considerazione di quanto precede si deve prevedere, qualora la Commissione accetti gli impegni in un successivo regolamento della Commissione, la possibilità di esentare le importazioni nella Comunità effettuate nel quadro di tali impegni dal dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 151/2003, modificando il regolamento in questione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 151/2003, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 990/2004, è sostituito dal seguente:
«Articolo 2 1. Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica sono esenti dai dazi antidumping istituiti dall’articolo 1 a condizione che siano prodotte da società i cui impegni sono accettati dalla Commissione e i cui nomi sono elencati nel regolamento della Commissione pertinente, modificato periodicamente, e che l’importazione sia conforme alle disposizioni del medesimo regolamento della Commissione. 2. Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esenti dal dazio antidumping a condizione che: a) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione del prodotto di cui all’articolo 1; b) venga presentata alle autorità doganali degli Stati membri, al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati nell'allegato; e c) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura commerciale.».
Il testo di cui all'allegato del presente regolamento è aggiunto al regolamento (CE) n. 151/2003.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 2004. Per il Consiglio Il Presidente B. COWEN
1 GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ( GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12 ).
2 Cfr. la pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.
3 GU L 25 del 30.1.2003, pag. 7 .
4 GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15 .
«ALLEGATO Nella fattura commerciale relativa alle lamiere dette “magnetiche”, a grani orientati, vendute nella Comunità dalla società assoggettata all'impegno devono essere indicate le seguenti informazioni: 1. Intestazione “FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE A UN IMPEGNO” 2. Nome della società di cui all'articolo 1 del regolamento n. […] della Commissione che rilascia la fattura commerciale 3. Numero della fattura commerciale 4. Data di rilascio della fattura commerciale 5. Codice addizionale Taric con il quale le merci figuranti nella fattura vengono sdoganate alla frontiera comunitaria 6. Descrizione esatta delle merci, in particolare: — numero di codice del prodotto (NCP) utilizzato ai fini dell’inchiesta e dell’impegno (NCP 1, NCP 2, ecc.), — descrizione in parole semplici delle merci corrispondenti all’NCP in questione (NCP 1: NCP 2:, ecc.), — eventualmente, numero di codice del prodotto della società (CPS), — codice NC, — quantità (in tonnellate). 7. Descrizione delle condizioni di vendita, compresi: — il prezzo alla tonnellata, — le condizioni di pagamento applicabili, — le condizioni di consegna applicabili, — sconti e riduzioni complessivi. 8. Nome della società che funge da importatore nella Comunità a cui la fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno viene rilasciata direttamente dalla società. 9. Nome del responsabile della società che ha emesso la fattura, seguito dalla seguente dichiarazione firmata: “Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno proposto dalla [nome della società] e accettato dalla Commissione europea con il regolamento n. […]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.” »
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