32004R1009•Regolamento (CE) n. 1009/2004 della Commissione, del 19 maggio 2004, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India
32004R1009Regulation21 mag 2004
del 19 maggio 2004
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 1 modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 2 (in appresso denominato «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
(1) Il 21 agosto 2003, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3 (in appresso denominato «l'avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India.
(2) Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata il 7 luglio 2003 dalla European Carbon and Graphite Association (ECGA) per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 50%, della produzione comunitaria complessiva di alcuni sistemi di elettrodi di grafite. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all’esistenza di pratiche di dumping sul prodotto in esame e al conseguente pregiudizio grave considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.
(3) L'apertura di un parallelo procedimento antisovvenzioni, relativo a importazioni dello stesso prodotto nella Comunità originarie dell'India, è stata annunciata con un avviso pubblicato nella stessa data nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4 .
(4) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento il denunziante e altri produttori comunitari noti, i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori, i fornitori notoriamente interessati e i rappresentanti indiani. Alle parti direttamente interessate è stata offerta la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
(5) I due produttori esportatori indiani, il governo indiano, nonché i produttori e utilizzatori comunitari e gli importatori/operatori commerciali hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Hanno avuto l'opportunità di essere sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine di cui sopra dimostrando di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.
2. CAMPIONAMENTO
(6) A causa dell’elevato numero di importatori non collegati nella Comunità, si è ritenuto opportuno, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base, valutare l’opportunità di ricorrere al campionamento. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse realmente necessario e, in tal caso, selezionare un campione, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti gli importatori noti non collegati sono stati invitati a manifestarsi entro due settimane dall'apertura del procedimento e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura per il periodo tra il 1° aprile 2002 e il 31 marzo 2003. Soltanto due importatori non collegati hanno accettato di essere inclusi nel campione e fornito entro il termine le informazioni di base richieste. Di conseguenza, il campionamento non è stato ritenuto necessario nel presente procedimento.
3. QUESTIONARI
(7) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate, ai due importatori non collegati summenzionati e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura.
(8) Sono pervenute risposte da due produttori esportatori indiani, dai due produttori comunitari denunzianti, da otto società utilizzatrici e dai due importatori non collegati summenzionati. Inoltre, una società utilizzatrice ha presentato una comunicazione scritta contenente alcune informazioni quantitative e due associazioni di utilizzatori hanno presentato una comunicazione scritta alla Commissione.
(9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
| —: SGL Carbon GmbH, Wiesbaden e Meitingen, Germania; | — | SGL Carbon GmbH, Wiesbaden e Meitingen, Germania; | — | SGL Carbon SA, La Coruña, Spagna; | — | UCAR SNC, Notre Dame de Briançon, Francia e la società collegata, UCAR SA, Etoy, Svizzera; | — | UCAR Electrodos Ibérica SL, Pamplona, Spagna; | — | Nuroll Spa, Caserta, Italia; | — | Graftech, Caserta, Italia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | SGL Carbon GmbH, Wiesbaden e Meitingen, Germania; | |||||||||||
| — | SGL Carbon SA, La Coruña, Spagna; | |||||||||||
| — | UCAR SNC, Notre Dame de Briançon, Francia e la società collegata, UCAR SA, Etoy, Svizzera; | |||||||||||
| — | UCAR Electrodos Ibérica SL, Pamplona, Spagna; | |||||||||||
| — | Nuroll Spa, Caserta, Italia; | |||||||||||
| — | Graftech, Caserta, Italia. |
| —: Promidesa SA, Madrid, Spagna; | — | Promidesa SA, Madrid, Spagna; | — | AGC-Matov allied graphite & carbon GmbH, Berlino, Germania. |
|---|---|---|---|---|
| — | Promidesa SA, Madrid, Spagna; | |||
| — | AGC-Matov allied graphite & carbon GmbH, Berlino, Germania. |
| —: ISPAT Hamburger Stahlwerke GmbH, Amburgo, Germania; | — | ISPAT Hamburger Stahlwerke GmbH, Amburgo, Germania; | — | ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Germania; | — | Lech-Stahlwerke, Meitingen, Germania; | — | Ferriere Nord, Osoppo, Italia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ISPAT Hamburger Stahlwerke GmbH, Amburgo, Germania; | |||||||
| — | ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Germania; | |||||||
| — | Lech-Stahlwerke, Meitingen, Germania; | |||||||
| — | Ferriere Nord, Osoppo, Italia. |
| —: Graphite India Limited (GIL), Kolkatta e Nasik; | — | Graphite India Limited (GIL), Kolkatta e Nasik; | — | Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Bhopal. |
|---|---|---|---|---|
| — | Graphite India Limited (GIL), Kolkatta e Nasik; | |||
| — | Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Bhopal. |
(10) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2002 e il 31 marzo 2003 (in appresso denominato «periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1999 e la fine del periodo del PI («periodo considerato»).
B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
1. PRODOTTO IN ESAME
(11) Il prodotto in esame è costituito da elettrodi di grafite e/o relativi nippli, importati insieme o separatamente. Un elettrodo di grafite è una colonna di grafite ottenuta mediante stampi in ceramica o mediante estrusione. A ciascuna delle due estremità del cilindro viene successivamente creata una cavità filettata troncoconica per consentire il collegamento di due o più elettrodi fino a creare una colonna. Gli elettrodi vengono uniti mediante un manicotto di giunzione filettato, anch’esso in grafite, chiamato «nipplo». Sia l’elettrodo di grafite che il nipplo vengono forniti solitamente in formato predisposto come «sistemi di elettrodi di grafite».
(12) Gli elettrodi di grafite ed i relativi nippli vengono prodotti utilizzando coke di petrolio, un sottoprodotto dell’industria petrolifera, e pece di catrame di carbone. Il processo di produzione si articola in sei fasi: formatura, cottura, impregnazione, ricottura, grafitizzazione e lavorazione. Durante la fase di grafitizzazione il prodotto viene riscaldato elettricamente fino a superare i 3 000 °C e viene fisicamente trasformato in grafite, la forma cristallina del carbonio: una materiale unico caratterizzato da una bassa conduttività elettrica e da un’elevata conduttività termica, una notevole resistenza e ottime prestazioni ad alte temperature, il che lo rende particolarmente idoneo per l’impiego nei forni elettrici ad arco. Il tempo di lavorazione di un sistema di elettrodi di grafite è di circa due mesi e non esistono altri prodotti alternativi.
(13) I sistemi di elettrodi di grafite vengono utilizzati per la produzione di acciaio nei forni elettrici ad arco, definiti anche «miniacciaerie», e come conduttori elettrici per la produzione di acciaio con rottame riciclato. L’inchiesta riguarda esclusivamente gli elettrodi di grafite e i relativi nippli con una densità apparente di 1,65g/cm 3 o superiore e una resistenza elettrica di 6,0μΩ.m o inferiore. I sistemi di elettrodi di grafite che corrispondono a questi parametri tecnici possono avere un tasso estremamente elevato di alimentazione elettrica.
(14) Un esportatore indiano ha affermato che, in alcuni casi, ha fabbricato il prodotto in esame senza utilizzare il cosiddetto «premium needle coke», un coke aghiforme di petrolio particolarmente pregiato che, secondo la società, era ritenuto indispendsabile dai denunzianti per fabbricare il prodotto conformemente alle specifiche di cui ai considerandi (11)-(13). Tale esportatore ha pertanto asserito che gli elettrodi di grafite e i relativi nippli prodotti senza utilizzare il «premium needle coke» dovrebbero essere esclusi dall’inchiesta. Per produrre i sistemi di elettrodi di grafite possono infatti essere utilizzati diversi tipi di coke di petrolio. Tuttavia, a prescindere dalle materie prime utilizzate, sono le caratteristiche fisiche e tecniche di base del prodotto finale e il relativo uso finale che determinano la definizione del prodotto. Se gli elettrodi di grafite ed i relativi nippli originari dell’India e importati nella Comunità presentano le caratteristiche fisiche e tecniche di base contenute nella definizione del prodotto, essi vengono considerati come prodotto in esame. La richiesta è stata pertanto respinta.
2. PRODOTTO SIMILE
(15) Si è accertato che il prodotto esportato nella Comunità dall'India, quello prodotto e venduto sul mercato interno indiano e quello fabbricato e venduto nella Comunità dai produttori comunitari presentavano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni, e sono stati pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
C. DUMPING
1. VALORE NORMALE
(16) Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha innanzitutto stabilito, per ciascun produttore esportatore, se le rispettive vendite complessive del prodotto simile sul mercato interno fossero rappresentative rispetto al totale delle esportazioni nella Comunità. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite effettuate sul mercato interno sono state considerate rappresentative quando, per ciascun produttore esportatore, il loro volume totale corrispondeva ad almeno il 5% del volume totale delle esportazioni nella Comunità.
(17) La Commissione ha successivamente individuato i tipi di elettrodi di grafite, venduti sul mercato interno dalle società con vendite interne globali rappresentative, identici o direttamente comparabili con i tipi venduti per l'esportazione nella Comunità. Gli elementi presi in considerazione per definire i vari tipi di elettrodi di grafite erano i seguenti: i) se il prodotto viene venduto con o senza nipplo, ii) il diametro e iii) la lunghezza. I tipi di nippli venduti separatamente venivano definiti in base al diametro e alla lunghezza.
(18) È stato quindi esaminato se le vendite interne dei singoli produttori esportatori che hanno collaborato fossero rappresentative dei singoli tipi di prodotto, ossia se costituissero almeno il 5% del volume delle vendite dello stesso tipo di prodotto effettuate nella Comunità. Per questi tipi di prodotto è stato quindi esaminato se le vendite interne di ciascun produttore esportatore possano considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
(19) L’esame teso ad accertare se le vendite interne dei singoli tipi di prodotto, venduti sul mercato interno in quantitativi rappresentativi, potessero essere considerati come vendite realizzate nel corso di normali operazioni commerciali è stato effettuato calcolando la percentuale di vendite remunerative del tipo in questione ad acquirenti indipendenti. Per entrambi i produttori esportatori è stato stabilito che, laddove i quantitativi delle vendite interne di un particolare tipo di prodotto erano sufficienti, oltre l’80 %, in termini di volume, è stato venduto con profitto sul mercato interno e la media ponderata del prezzo di vendita era superiore alla media ponderata del relativo costo unitario. Pertanto, per questi tipi di prodotto il valore normale era basato sul prezzo effettivo sul mercato interno calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di quel tipo di prodotto effettuate sul mercato interno durante il PI.
(20) Per i restanti tipi di prodotto per i quali le vendite sul mercato interno non erano rappresentative, il valore normale è stato costruito in conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. In conformità dell’articolo 2, paragrafo 6, prima frase, del regolamento di base il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione dei tipi esportati (con gli opportuni adeguamenti) un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e un congruo margine di profitto, basato sui dati effettivi riguardanti la produzione e le vendite del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte dei produttori esportatori oggetto dell'inchiesta.
2. PREZZO ALL’ESPORTAZIONE
(21) L’inchiesta ha dimostrato che tutte le vendite all’esportazione di entrambi i produttori esportatori indiani che hanno collaborato erano destinate direttamente a clienti indipendenti nella Comunità.
(22) Pertanto, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia in base ai prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili.
3. CONFRONTO
(23) Il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi.
(24) Di conseguenza, sono stati concessi, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze inerenti a spese di trasporto, nolo marittimo e assicurazione, spese di movimentazione, carico e costi accessori e spese di credito, commissioni e sconti.
(25) Entrambe le società oggetto dell'inchiesta hanno chiesto un adeguamento per la restituzione del dazio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, sostenendo che il prodotto simile sarebbe stato gravato, secondo quanto affermavano, da oneri all'importazione allorché esso era destinato al consumo nel paese esportatore, ma che tali oneri erano rimborsati o non venivano versati quando il prodotto era esportato nella Comunità. Le società avevano fatto ricorso al sistema di credito sui dazi d'importazione ( Duty Entitlement Passbook Scheme - DEPB ) post-esportazione per tale motivo. A tal riguardo l’inchiesta ha dimostrato che non si è potuto stabilire un nesso diretto tra i crediti concessi dal governo dell’India ai produttori esportatori nell’ambito del sistema DEPB e le materie prime acquistate, poiché i crediti potevano essere utilizzati per i dazi pagabili su qualsiasi prodotto di importazione ad eccezione dei beni strumentali e delle merci soggette a restrizioni o divieti d'importazione. Inoltre, i crediti potevano anche essere venduti sul mercato interno o utilizzati in qualsiasi altro modo e non esisteva alcuna restrizione all’impiego di tali crediti per l’importazione di materie prime incorporate nel prodotto esportato. Le richieste sono state pertanto respinte.
(26) A titolo di alternativa, entrambe le società hanno chiesto lo stesso adeguamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k. Tuttavia, non è stato possibile concedere tale adeguamento, poiché le società non hanno potuto dimostrare che il DEPB post-esportazione influisce sulla comparabilità dei prezzi e in particolare che i clienti pagano costantemente dei prezzi differenti sul mercato interno a causa dei vantaggi derivanti dal suddetto sistema.
(27) Entrambe le società hanno chiesto un adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale. Poiché entrambe le società vendevano esclusivamente a utilizzatori finali sul mercato interno, mentre le loro vendite nella Comunità erano destinate sia agli utilizzatori finali che agli operatori commerciali, esse hanno chiesto un adeguamento speciale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d, punto ii), del regolamento di base. Una società asseriva, a giustificazione della propria richiesta, che i prezzi di vendita da essa applicati ai distributori della Comunità erano inferiori ai prezzi applicati agli utilizzatori finali, il che giustificherebbe un adeguamento speciale. A tal riguardo, è emerso che la società non poteva dimostrare che svolgeva funzioni differenti per le diverse categorie di clienti. Inoltre, è stato stabilito che i prezzi applicati ai distributori non erano sempre inferiori a quelli applicati agli utilizzatori finali. Di conseguenza, non è stato possibile concedere l’adeguamento.
(28) L’altra società ha affermato che il rincaro dei distributori sul prezzo di rivendita del prodotto in esame agli utilizzatori finali del mercato comunitario giustificava un adeguamento a livello di stadio commerciale. Va osservato a tal riguardo che il prezzo all’esportazione descritto nei precedenti considerandi (21) e (22) è stato stabilito in base ai prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili. I presunti prezzi di rivendita applicati dai distributori nella Comunità sono stati pertanto considerati irrilevanti. Pertanto, la richiesta è stata respinta.
4. MARGINE DI DUMPING
(29) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per ciascun tipo di prodotto la media ponderata del valore normale è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione di ciascun tipo corrispondente di prodotto in esame.
(30) Tale confronto ha dimostrato l’esistenza delle pratiche di dumping. I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
| Graphite India Limited (GIL) | 34,3 % |
|---|---|
| Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited | 24,0 % |
(31) Poiché il livello di collaborazione era alto (100% delle esportazioni del prodotto in esame dall’India alla Comunità), il margine residuo di dumping è stato fissato in via provvisoria al livello del margine di dumping più elevato stabilito per una delle società che ha collaborato, ossia al livello stabilito per la Graphite India Limited (34,3%).
D. INDUSTRIA COMUNITARIA
1. PRODUZIONE COMUNITARIA GLOBALE
(32) All’interno della Comunità il prodotto simile viene fabbricato dalla SGL AG («SGL») e da diverse filiali della UCAR SA («UCAR»), ossia UCAR SNC, UCAR Electrodos Ibérica SL e Graftech SpA, a nome delle quali è stata presentata la denuncia. Gli impianti di produzione della SGL e della UCAR si trovano in Austria, Belgio, Germania, Francia, Italia e Spagna.
(33) Nel periodo tra il 1999 e il PI il prodotto simile è stato fabbricato nella Comunità dai due produttori comunitari denunzianti, la SGL e la UCAR, e da altri due produttori. Uno di questi due produttori ha dichiarato lo stato di insolvenza e ha dovuto invocare la tutela giudiziaria ai sensi della legge tedesca sui fallimenti. Quest'ultima società ha smesso di produrre il prodotto simile a partire dal novembre del 2002. Queste due società hanno espresso il loro sostegno a favore della denuncia, ma hanno declinato l'invito della Commissione a collaborare attivamente all'inchiesta. Si conclude che i suddetti 4 produttori costituiscono la produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
2. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA
(34) I due produttori comunitari denunzianti hanno debitamente risposto al questionario e collaborato pienamente all'inchiesta. Durante il PI essi rappresentavano oltre l’80 % della produzione comunitaria.
(35) Si ritiene che essi costituiscano l'industria comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e saranno in appresso denominati «l'industria comunitaria».
E. PREGIUDIZIO
1. OSSERVAZIONE PRELIMINARE
(36) Poiché esistono soltanto due produttori esportatori indiani del prodotto in esame e poiché anche l'industria comunitaria conta soltanto due produttori, è stato necessario indicizzare i dati riguardanti le importazioni nella Comunità del prodotto in esame originarie dell’India o l'industria comunitaria per tutelare la riservatezza dei dati forniti, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base.
2. CONSUMO COMUNITARIO
(37) Il consumo comunitario è stato stabilito sulla base del volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario, del volume delle vendite degli altri produttori comunitari sul mercato comunitario calcolato in base alle prove disponibili, del volume delle vendite sul mercato comunitario dei due produttori esportatori indiani che hanno collaborato, del volume delle vendite importate dalla Polonia ottenuto attraverso la collaborazione della SGL, dei dati Eurostat relativi alle rimanenti importazioni nella Comunità, debitamente adattati, ove opportuno.
(38) Con questo metodo si è constatato che tra il 1999 e il PI il consumo del prodotto in esame nella Comunità è aumentato del 9%. In particolare, esso è salito del 14% tra il 1999 e il 2000, è sceso del 7% nel 2001 e di un altro 1% nel 2002, prima di riaumentare del 3% nel PI. Poiché il prodotto in esame viene utilizzato principalmente nella siderurgia elettrica, lo sviluppo del consumo deve essere considerato alla luce delle tendenze economiche di questo settore specifico. Tali tendenze mostrano una forte accelerazione nel 2000, seguita da un rallentamento a partire dal 2001.
| Indice 1999 = 100 | 100 | 114 | 107 | 106 | 109 |
|---|
3. IMPORTAZIONI DAL PAESE INTERESSATO
(a) Volume
(39) Il volume delle importazioni del prodotto in esame dall’India nella Comunità è aumentato del 76% tra il 1999 e il PI. In particolare, le importazioni dall'India sono aumentate del 45% tra il 1999 e il 2000 e del 31% nel 2001, per poi rimanere pressoché stabili nel 2002 e nel PI.
| Indice 1999 = 100 | 100 | 127 | 164 | 166 | 161 |
|---|
(b) Quota di mercato
(40) La quota di mercato detenuta dagli esportatori nel paese interessato è aumentata del 3,4% (61%) durante il periodo in questione ed ha raggiunto un livello pari all’8-10% durante il PI. Essa è cresciuta dell’1,5% tra il 1999 e il 2000, quindi ha registrato un ulteriore aumento del 2% nel 2001 per poi stabilizzarsi e questo livello nel 2002 e nel PI. Va osservato che nel periodo tra il 1999 e il PI l'aumento delle importazioni dal paese interessato e l'incremento della loro quota di mercato hanno coinciso con una crescita del consumo del 9%.
(c) Prezzi
(i) Evoluzione dei prezzi
(41) Tra il 1999 e il PI il prezzo medio delle importazioni del prodotto in esame originarie dell’India è aumentato del 2% nel 2000 e dell’8% nel 2001, per poi diminuire del 9% nel 2002. Nel corso del PI il prezzo è rimasto stabile a questo livello. Durante il PI il prezzo medio delle importazioni del prodotto in esame originarie dell’India era superiore dell’1% rispetto al 1999.
| Indice 1999 = 100 | 100 | 102 | 110 | 101 | 101 |
|---|
(ii) Sottoquotazione dei prezzi
(42) Sono stati messi a confronto i prezzi medi di modelli comparabili del prodotto in esame applicati dai produttori esportatori e dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità. A tal fine, i prezzi dell’industria comunitaria franco fabbrica (al netto di tutte le riduzioni ed imposte) applicati nei confronti dei clienti non collegati sono stati confrontati con i prezzi CIF frontiera comunitaria applicati dai produttori esportatori indiani, debitamente adeguati per tener conto dei costi successivi all’importazione. Dal confronto è emerso che durante il PI il prodotto in esame originario dell’India venduto nella Comunità determinava una sottoquotazione dei prezzi dell'industria comunitaria che oscillava tra il 6,5% e il 12,2%.
(43) È opportuno rilevare che questi margini di sottoquotazione non illustrano pienamente l'effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dell'industria comunitaria, essendo stato osservato un fenomeno di depressione e soffocamento dei prezzi. Ciò è dimostrato dal livello relativamente modesto di redditività raggiunto durante il PI dall'industria comunitaria, la quale avrebbe potuto sperare in un margine di profitto ragionevolmente maggiore in assenza di dumping.
4. SITUAZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA
(44) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti che incidono sulla situazione dell'industria comunitaria.
(a) Osservazioni preliminari
(45) Per poter eseguire una valutazione significativa di taluni indicatori di pregiudizio, era necessario integrare in maniera adeguata alcuni dei dati riguardanti la UCAR con quelli relativi alle sue filiali produttive nella Comunità [cfr. considerando (32)].
(46) La Commissione ha esaminato con particolare attenzione tutte le possibili conseguenze sugli indicatori di pregiudizio derivanti dal precedente comportamento anticoncorrenziale da parte dei due produttori comunitari denunzianti. La Commissione ha garantito in particolare che il punto di partenza per la valutazione del pregiudizio (1999) fosse libero da eventuali pratiche anticoncorrenziali [cfr. considerandi (77), (78) e (81)]. Inoltre, nel determinare i costi e la redditività per l'industria comunitaria, la Commissione ha esplicitamente chiesto e verificato che il costo diretto dei pagamenti, o gli eventuali costi indiretti (comprese le spese di finanziamento) legati alle sanzioni imposte dall'autorità preposta alla concorrenza fossero chiaramente esclusi, in maniera tale da fornire un quadro dei profitti, dell’utile sul capitale investito e del flusso di cassa che escludesse tutte queste spese straordinarie.
(b) Produzione
(47) La produzione dell'industria comunitaria è aumentata del 14% nel 2000, è diminuita del 16% nel 2001 e ancora del 4% nel 2002 ed ha registrato un aumento del 5% durante il PI. Il forte incremento verificatosi nel 2000 era dovuto al clima economico favorevole, che si è tradotto anche in un crescente tasso di utilizzo della capacità.
| Indice 1999 = 100 | 100 | 114 | 98 | 94 | 99 |
|---|
(c) Capacità e tassi di utilizzazione della capacità
(48) La capacità di produzione è scesa nel 2000 di circa il 2% ed è rimasta invariata nel 2001. Nel 2002 e durante il PI la capacità di produzione è diminuita rispettivamente del 5% e del 2%. Nel PI la capacità di produzione era inferiore del 9% rispetto al 1999. Ciò è dovuto principalmente alla messa fuori servizio di un impianto di un produttore comunitario durante l'intero PI.
(49) Il tasso di utilizzazione della capacità era pari al 70% nel 1999. Nel 2000 esso ha raggiunto l’81%, spinto da una forte domanda, in particolare nella siderurgia elettrica. Nel 2001 e nel 2002 è risceso al 70% per poi risalire al 76% nel PI.
(50) Dall’inchiesta è emerso che diversi fattori hanno contribuito ai problemi economici incontrati dal sopracitato impianto messo fuori servizio, in particolare: (i) gli elevati costi di produzione legati al prezzo dell’energia elettrica nel paese in questione e (ii) la concorrenza da parte delle importazioni oggetto di dumping originarie dell’India. Data la difficoltà di separare i due fattori, la Commissione ha esaminato quali sarebbero state le tendenze in termini di capacità e di utilizzazione della capacità nel 2002 e nel PI se tale impianto non fosse stato messo fuori servizio. Nella simulazione il volume della produzione è stato lasciato invariato mentre gli altri impianti di produzione del produttore comunitario in questione aumentavano la propria produzione per colmare il divario. Come illustrato nella tabella riportata qui di seguito, se l’impianto non fosse stato messo fuori servizio, sia la capacità di produzione che l’utilizzazione della capacità dell'industria comunitaria nel suo insieme avrebbero raggiunto nel corso del PI un livello simile a quello del 1999.
| Indice 1999 = 100 | 100 | 115 | 99 | 100 | 108 |
|---|
| Indice 1999 = 100 | 100 | 115 | 99 | 93 | 98 |
|---|
(d) Scorte
(51) Durante il PI le scorte di prodotti finiti rappresentavano circa il 3% della produzione complessiva dell'industria comunitaria. Complessivamente, il livello delle giacenze finali dell'industria comunitaria è aumentato durante il periodo considerato ed era circa 5 volte superiore durante il PI rispetto al 1999. Tuttavia, dall'inchiesta è emerso che lo sviluppo delle scorte non viene considerato come un indicatore particolarmente importante della situazione economica dell'industria comunitaria, poiché i produttori comunitari producono in genere in base agli ordinativi e le scorte sono rappresentate pertanto da merci in attesa di essere inviate ai clienti
| Indice 1999 = 100 | 100 | 235 | 700 | 663 | 515 |
|---|
(e) Volume delle vendite
(52) Tra il 1999 e il PI le vendite della produzione dell'industria comunitaria ai clienti non collegati sul mercato della Comunità sono diminuite dell’1%. In particolare, esse hanno registrato un forte aumento nel 2000 (+16%), sono diminuite del 17% nel 2001 e di un altro 5% nel 2002, per poi riaumentare del 5% durante il PI. Lo sviluppo del volume delle vendite riflette fedelmente le tendenze economiche nel campo della siderurgia elettrica la quale, dopo la notevole espansione registrata nel 2000, ha sofferto un calo nel 2001 e nel 2002.
| Indice 1999 = 100 | 100 | 116 | 99 | 94 | 99 |
|---|
(f) Quota di mercato
(53) Dopo un leggero aumento iniziale dell’1% nel 2000, la quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria è scesa drasticamente fino al 2002, perdendo il 6,5% nel 2001 e il 2,8% nel 2002, per poi recuperare l’1,9% durante il PI. Rispetto al 1999 la quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria durante il PI era inferiore del 6,3% o del 9% in termini di indici.
| Indice 1999 = 100 | 100 | 102 | 93 | 89 | 91 |
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(g) Crescita
(54) Tra il 1999 e il PI, quando il consumo nella Comunità è aumentato del 9%, il volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario è sceso dell’1%. L'industria comunitaria ha perso il 6,3% della propria quota di mercato, come accennato precedentemente, mentre le importazioni oggetto di dumping hanno guadagnato il 3,4% di quota di mercato durante lo stesso periodo.
(h) Occupazione
(55) Il livello di occupazione dell’industria comunitaria è diminuito di circa il 17% tra il 1999 e il PI. La forza lavoro si è ridotta dell’1% nel 2000 e del 5% nel 2001. Nel 2002 e durante il PI si è registrato un calo rispettivamente del 9% e del 3%. Tale calo è riconducibile principalmente alla messa fuori servizio di un impianto di un produttore comunitario e alla riassegnazione di una parte della forza lavoro a settori commerciali più redditizi.
| Indice 1999 = 100 | 100 | 99 | 95 | 86 | 83 |
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(i) Produttività
(56) La produttività della forza lavoro dell'industria comunitaria, calcolata come produzione annuale per persona occupata, ha registrato prima un marcato aumento (+15%) tra il 1999 e il 2000, è diminuita del 12% nel 2001, per poi risalire del 5% nel 2002 e ancora dell’11% durante il PI. Alla fine del periodo considerato, la produttività era superiore del 19% rispetto a quella registrata all'inizio del periodo, il che rispecchia i tentativi di razionalizzazione cui è stata sottoposta l’industria comunitaria per mantenere la propria competitività. A titolo di confronto, durante lo stesso periodo il tasso medio di crescita della produttività della forza lavoro per l'intera economia comunitaria (tutti i settori economici) ammontava a soltanto l’1,5% l’anno.
| Indice 1999 = 100 | 100 | 115 | 103 | 108 | 119 |
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(j) Salari
(57) Tra il 1999 e il PI il salario medio per dipendente è aumentato del 13%. Questa cifra è leggermente inferiore al tasso di crescita della retribuzione nominale media per dipendente (14%) osservato durante lo stesso periodo nell'intera economia comunitaria (tutti i settori economici).
| Indice 1999 = 100 | 100 | 104 | 105 | 111 | 113 |
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(k) Prezzi di vendita
(58) I prezzi unitari di vendita nella Comunità ai clienti non collegati della produzione propria dell’industria comunitaria sono diminuiti del 6% tra il 1999 e il 2000, saliti del 9% nel 2001, scesi del 12% nel 2002 e risaliti dell’1% nel PI. Complessivamente, tra il 1999 e il PI il calo dei prezzi unitari di vendita è stato dell’8%. Questo andamento relativamente irregolare si spiega nel modo seguente.
(59) I prezzi sono influenzati da due fattori principali: il costo di produzione e la situazione del mercato in termini di domanda e offerta. Sebbene i prezzi unitari di vendita siano scesi dell’8% tra il 1999 e il PI, i costi unitari di produzione sono aumentati del 2%. Questa relativa stabilità dei costi cela un incremento del 10% verificatosi nel 2001 a seguito dell'aumento dei prezzi delle materie prime avvenuto nel 2000. Le due principali materie prime utilizzate per la produzione di sistemi di elettrodi di grafite, ossia il coke di petrolio e la pece, rappresentano circa il 34% del costo complessivo di produzione. L’energia, il cui prezzo è anche strettamente collegato alle fluttuazioni dei prezzi petroliferi, assorbe il 13% del costo di produzione. Questi tre fattori di costo, il cui prezzo è direttamente influenzato dalle variazioni dei prezzi petroliferi, rappresentano insieme quasi il 50% del costo totale di produzione del prodotto simile. Poiché i prezzi dell’industria comunitaria non potevano riflettere l'incremento dei costi di produzione a causa del soffocamento dei prezzi legato alle importazioni oggetto di dumping, l’industria comunitaria ha subito un calo in termini di redditività.
| Indice 1999 = 100 | 100 | 101 | 111 | 101 | 102 |
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(l) Fattori che influenzano i prezzi comunitari
(60) L'inchiesta ha dimostrato che le importazioni oggetto di dumping determinavano nel PI una sottoquotazione media dei prezzi di vendita depressi dell’industria comunitaria pari al 6-12% [cfr. considerando (42)]. Tuttavia, l'analisi per tipo ha rivelato che in alcuni casi i prezzi praticati dai produttori esportatori in esame erano sensibilmente più bassi della suddetta sottoquotazione media dei prezzi dell'industria comunitaria. Questa sottoquotazione, stabilita più a livello dei singoli tipi di prodotto, unita all’aumento della quota di mercato detenuta dalle importazioni oggetto di dumping, ha certamente influito sui prezzi nazionali dell'industria comunitaria.
(m) Redditività e utile sul capitale investito
(61) Durante il periodo considerato, la redditività delle vendite nella Comunità della produzione propria ai clienti non collegati è diminuita, in termini di utile sulle vendite nette prima della tassazione, del 50% nel 2000, di un altro 3% nel 2001 e del 18% nel 2002, per poi risalire del 4% durante il PI. Tra il 1999 e il PI la redditività è scesa al 66%, con oscillazioni tra il 12-15% nel 1999 e il 3-6% nel PI.
(62) L'utile sul capitale investito, espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito nel complesso il trend della redditività nel periodo considerato. Esso è sceso del 34% nel 2000, del 23% nel 2001, del 26% nel 2002 e dell’8% nel PI. Rispetto alla situazione prevalente nel 1999, l’utile sul capitale investito è diminuito di circa il 90% nel PI, con oscillazioni comprese tra il 45-55% nel 1999 e il 3-10% nel PI.
(63) La Commissione ha isolato l'impatto della suddetta messa fuori servizio [cfr. considerando (50)] sulla redditività complessiva dell'industria comunitaria durante il PI. È emerso che la redditività dell'industria comunitaria sarebbe stata superiore dello 0,8% nel 2002 e dello 0,5% nel PI, il che non avrebbe alterato in maniera significativa l'andamento della redditività a partire dal 1999.
| Indice 1999 = 100 | 100 | 51 | 48 | 35 | 39 |
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(n) Flusso di cassa e capacità di ottenere capitale
(64) Il flusso di cassa netto legato alle attività operative è diminuito nel 2000 del 40%, è risalito del 24% nel 2001, è risceso del 12% nel 2002 e ancora del 7% nel PI. Durante il PI il flusso di cassa era inferiore del 35% rispetto all’inizio del periodo considerato.
| Indice 1999 = 100 | 100 | 60 | 84 | 72 | 65 |
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(65) Entrambi i produttori comunitari denunzianti erano stati multati da varie autorità nazionali e regionali responsabili della concorrenza per aver partecipato ad accordi di fissazione dei prezzi e manipolazione del mercato negli anni '90 in diversi paesi. Oltre a queste ammende, i due produttori comunitari denunzianti hanno dovuto sostenere ulteriori spese legate da una parte alla composizione di una serie di azioni legali collettive promosse da clienti e azionisti negli Usa e in Canada e dall'altra al finanziamento di queste spese straordinarie. Di conseguenza, l'indebitamento dei due gruppi è cresciuto in maniera vertiginosa, con conseguente deterioramento dell’affidabilità creditizia e della capacità di raccogliere capitali. La conseguenza pratica di tale situazione è che non è possibile eseguire una valutazione separata, riguardo alla capacità di raccogliere capitali, che sia limitata alla portata della produzione del settore e alla vendita del prodotto simile e che prescinda dal contesto antitrust. Tuttavia, le prove raccolte in materia di redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa (vedi sopra) e le prove riguardanti gli investimenti (vedi appresso), la cui pertinenza è limitata esclusivamente alla portata del prodotto simile e per i quali gli eventuali effetti di questo comportamento anticoncorrenziale sono stati attentamente eliminati, potrebbero certamente essere considerate come un elemento aggravante, che si aggiunge alla situazione finanziaria, già precaria, illustrata precedentemente.
(o) Investimenti
(66) Gli investimenti totali effettuati ogni anno dall'industria comunitaria nel prodotto in esame sono aumentati del 50% circa tra il 1999 e il PI. In particolare, essi sono scesi del 27% nel 2000, sono risaliti del 4% nel 2001 e diminuiti del 18% nel 2002 per poi calare ulteriormente dell’8% durante il PI.
| Indice 1999 = 100 | 100 | 73 | 77 | 59 | 51 |
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(p) Entità del margine di dumping
(67) Quanto all'incidenza dell'entità del margine effettivo di dumping sull'industria comunitaria, questa non può considerarsi trascurabile dati il volume ed i prezzi delle importazioni originarie del paese interessato.
(q) Ripresa dopo le precedenti pratiche di dumping o sovvenzioni
(68) In assenza di informazioni sull’esistenza di eventuali meccanismi di dumping o di sovvenzionamento prima della situazione oggetto del presente procedimento la questione viene considerata irrilevante.
5. CONCLUSIONI IN MATERIA DI PREGIUDIZIO
(69) Tra il 1999 e il PI il volume delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame originarie dell’India ha registrato un forte aumento (+76%) e la sua quota di mercato a livello comunitario è salita del 3,4%. Nel periodo considerato i prezzi medi delle importazioni oggetto di dumping dall’India erano notevolmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Inoltre, durante il PI i prezzi delle importazioni dal paese in questione erano sottoquotati rispetto a quelli dell’industria comunitaria. In base alla media ponderata, durante il PI la sottoquotazione dei prezzi ammontava in media al 6-12%, mentre dal punto di vista dei singoli tipi di prodotto, la sottoquotazione dei prezzi era in alcuni casi di gran lunga maggiore.
(70) Nel periodo considerato si è constatato un deterioramento della situazione dell'industria comunitaria. Tra il 1999 e il PI quasi tutti gli indicatori relativi al pregiudizio hanno mostrato uno sviluppo negativo: il volume di produzione è sceso dell’1%, la capacità di produzione è diminuita del 9%, il volume delle vendite nella Comunità è calato dell’1%, e l’industria comunitaria ha perso il 6,3% della propria quota di mercato. I prezzi unitari di vendita sono diminuiti dell’8%, mentre il costo unitario di produzione è aumentato del 2%, la redditività è scesa del 66% e l’utile sul capitale investito e il flusso di cassa legato alle attività operative hanno seguito lo stesso andamento negativo. Gli occupati sono diminuiti del 17% e gli investimenti hanno subito una contrazione del 50%.
(71) Alcuni indicatori hanno registrato degli evidenti sviluppi positivi: nel periodo considerato i salari sono aumentati del 13%, il che può essere considerato come un normale tasso di incremento, mentre la produttività è cresciuta del 19%. Quest'ultimo dato, unito al sopraccitato calo dell'occupazione, illustra gli sforzi compiuti dall'industria comunitaria per rimanere competitiva nonostante la concorrenza delle importazioni indiane oggetto di dumping.
(72) Alla luce delle considerazioni che precedono si conclude provvisoriamente che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.
F. CAUSA DEL PREGIUDIZIO
1. INTRODUZIONE
(73) Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni oggetto di dumping originarie dell'India abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire grave. Sono inoltre stati esaminati i fattori noti diversi dalle importazioni summenzionate che avrebbero pure potuto arrecare pregiudizio all'industria comunitaria, per assicurarsi che l'eventuale pregiudizio provocato da detti altri fattori non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping.
2. EFFETTI DELLE IMPORTAZIONI OGGETTO DI DUMPING
(74) Il notevole incremento (+76%) del volume delle importazioni oggetto di dumping registrato tra il 1999 e il PI e della corrispondente quota di mercato comunitario (circa 3,5%) e la sottoquotazione riscontrata (pari in media al 6-12% durante il PI) hanno coinciso con il deterioramento della situazione economica dell'industria comunitaria. Nello stesso periodo l'industria comunitaria ha registrato una diminuzione del volume delle vendite (-1%), della quota di mercato (-6,3%) e un deterioramento della redditività (-8,7%). Tale sviluppo andrebbe considerato nel contesto di un mercato comunitario in espansione tra il 1999 e il PI. Inoltre, i prezzi oggetto di dumping erano inferiori a quelli dell'industria comunitaria durante il periodo considerato ed hanno esercitato una pressione su questi ultimi. Il risultante calo dei prezzi dell'industria comunitaria (8%), in un momento in cui i costi di produzione sono aumentati di quasi il 2%, ha causato l'osservato calo della redditività. Si ritiene pertanto provvisoriamente che le importazioni oggetto di dumping abbiano avuto un sensibile impatto negativo sulla situazione dell'industria comunitaria.
3. EFFETTI DI ALTRI FATTORI
(a) Calo della domanda legato al rallentamento del mercato siderurgico
(75) Le due parti interessate hanno affermato che l’eventuale pregiudizio avvertito dall’industria comunitaria era legato alla recessione che ha colpito nel 2001 e all’inizio del 2002 il consumatore principale del prodotto simile, ossia l’industria siderurgica.
(76) La crisi del 2001-2002 dell’industria siderurgica è stata riconosciuta ed è confermata dall'andamento dei consumi del prodotto in esame e del prodotto simile, che hanno raggiunto l'apice nel 2000 per poi calare nel 2001 e nel 2002. La redditività dell’industria comunitaria è infatti diminuita costantemente negli anni 2000-2002. Tuttavia, questo argomento non può certamente essere applicato al 2000, poiché l’industria comunitaria non poteva beneficiare appieno del boom del mercato siderurgico, come confermano le forte riduzioni dei prezzi di vendita e della redditività osservate in tale anno. Per contro, nello stesso anno le importazioni dall’India sono aumentate del 45% e la loro quota di mercato è salita dell’1,5%. Va osservato inoltre che tra il 2000 e il PI il consumo era di gran lunga superiore rispetto ai livelli del 1999. Pertanto, la crisi dell'industria siderurgica non si è tradotta in una riduzione globale della domanda per il prodotto in esame e il prodotto simile, sebbene ovviamente negli anni successivi non sia stato raggiunto l'eccezionale livello del 2000. Si conclude pertanto provvisoriamente che il calo della domanda legato alla crisi del mercato siderurgico non fornisce una spiegazione soddisfacente del pregiudizio avvertito dall’industria comunitaria e che, ammesso che abbia avuto un effetto, esso ha contribuito soltanto in maniera limitata al pregiudizio subito dall’industria comunitaria. L'effetto non è pertanto stato tale da alterare il risultato in base al quale esisterebbe un reale e sostanziale nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping dal paese in questione e il pregiudizio materiale subito dall’industria comunitaria.
(b) Ritorno alle normali condizioni di concorrenza in segutio allo smantellamento del cartello
(77) Diverse parti interessate hanno affermato che l'eventuale pregiudizio avvertito dall’industria comunitaria era semplicemente una conseguenza del ritorno alle normali condizioni di concorrenza sul mercato comunitario per i sistemi di elettrodi di grafite. In particolare, dette parti hanno attribuito il calo dei prezzi e della redditività dell'industria comunitaria a partire dal 1999 al fatto che il punto di partenza era artificialmente elevato a causa dell'esistenza del cartello.
(78) Nella decisione 2002/271/CE del 18 luglio 2001 5 la Commissione rilevava che i due produttori comunitari denunzianti avevano praticato un cartello insieme ad altri produttori nel periodo compreso tra maggio 1992 e marzo 1998. Il PI relativo alla presente inchiesta antidumping riguarda il periodo dal 1° aprile 2002 al 31 marzo 2003, mentre il periodo preso in cosiderazione per la valutazione del pregiudizio va dal 1° gennaio 1999 alla fine del PI. Pertanto, sia il PI che il periodo considerato sono di gran lunga posteriori rispetto al periodo di attuazione del cartello. Dall'inchiesta è emerso che, nonostante l'esistenza di diversi tipi di accordi e contratti, le transazioni di maggior volume sono solitamente coperte da un contratto annuale in base al quale un certo numero di consegne sono garantite nel corso dell'anno ad un determinato prezzo. I negoziati relativi ai contratti annuali hanno luogo generalmente a ottobre-novembre dell'anno precedente l'entrata in vigore del contratto. L’inchiesta ha rivelato che nel periodo 1998-1999, i contratti annuali coprivano circa il 40% delle transazioni, i contratti semestrali circa il 35% e i contratti trimestrali o i singoli ordinativi circa il 25%. La diffusione dei contratti a lungo termine (ad es. i contratti triennali) è piuttosto recente. Nel 1997-98 l'utilizzo di tali contratti era assai modesto, se non addirittura inesistente, come ci si aspetterebbe logicamente in un mercato caratterizzato da prezzi elevati. È risultato pertanto che quasi tutte le transazioni effettivamente fatturate e pagate nel 1999 e i relativi prezzi esaminati ai summenzionati considerandi (58) e (59) risultano da accordi tra venditori ed acquirenti stipulati dopo il periodo nel corso del quale è stata riscontrata la fissazione dei prezzi e la manipolazione del mercato.
(79) A sostegno della suddetta argomentazione, le stesse parti interessate hanno richiamato l'attenzione della Commissione sul sviluppo dei prezzi degli elettrodi di grande diametro (ossia con un diametro superiore a 700 mm), un segmento al quale presumibilmente non partecipano i produttori esportatori indiani. L'inchiesta ha rivelato che, sebbene i due produttori esportatori indiani non abbiano esportato durante il PI questa tipologia di prodotto nella Comunità, essi hanno sviluppato la capacità tecnica per fabbricare i prodotti appartenenti a questa categoria. Dall'inchiesta è emerso inoltre che i prezzi dell'industria comunitaria per questa particolare categoria di prodotti avevano subito una diminuzione relativamente maggiore tra il 1999 e il PI rispetto ai prodotti medi dell'industria comunitaria per il prodotto simile considerato nel suo insieme. La categoria di prodotto in questione rappresenta una quota limitata, ossia circa l’8 % del volume complessivo delle vendite del prodotto simile dell'industria comunitaria nel mercato della Comunità. Questo particolare segmento di mercato presenta altre due caratteristiche. Innanzitutto, è un segmento di mercato crescente e relativamente recente, il che significa che questo mercato è diventato sempre più competitivo tra il 1999 e il PI. In secondo luogo, esso è caratterizzato dalla presenza di un numero estremamente limitato di grandi clienti, che acquistano anche elettrodi di diametro più piccolo. Logicamente, questi grandi clienti sfruttano il loro potere d'acquisto per ottenere sconti più consistenti rispetto ai clienti «normali». L'andamento dei prezzi per questo particolare segmento viene pertanto distorto dal crescente predominio di questi grandi clienti. Infine, sebbene durante il PI i produttori indiani non abbiano esportato regolarmente questa categoria di prodotto, l'inchiesta ha individuato delle offerte di prezzo da parte di produttori indiani per questo tipo di prodotto che i clienti della Comunità hanno utilizzato come ulteriore strumento di contrattazione nei loro negoziati con l'industria comunitaria.
(80) Inoltre, l’argomentazione relativa al ritorno alle normali condizioni di concorrenza in seguito allo smantellamento del cartello non spiega la perdita di quota di mercato subita dall'industria comunitaria tra il 1999 e il PI e la corrispondente espansione della quota di mercato da parte delle importazioni oggetto di dumping. Ne consegue che il ritorno alle normali condizioni di concorrenza in seguito allo smantellamento del cartello potrebbe spiegare soltanto in parte l'andamento pregiudizievole subito dall'industria comunitaria. Pertanto, l'effetto di tale andamento non è stato tale da alterare il risultato provvisorio in base al quale vi sarebbe un reale e sostanziale nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping dal paese in questione e il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria.
(81) Nessun altro produttore comunitario non appartenente all'industria comunitaria ha collaborato all'inchiesta. Va osservato tuttavia che uno dei due altri produttori comunitari noti è diventato insolvente ed ha interrotto la produzione a partire da novembre 2002 [cfr. considerando (33)]. In base alle prove disponibili, il volume delle vendite CE dei due altri produttori è aumentato da circa 15 000 tonnellate nel 1999 a circa 21 000 tonnellate nel 2002, prima di scendere a circa 19 000 tonnellate durante il PI. Per quanto riguarda la loro quota di mercato, essa è salita dal 12,5% nel 1999 al 16,6% nel 2002, per poi calare al 14,4% durante il PI. Se l'inchiesta avesse riguardato l'intero anno 2003, la quota di mercato dell'unico produttore comunitario rimanente sarebbe stata del 9,7%. Sebbene sia vero che gli altri due produttori comunitari abbiano aumentato la propria quota di mercato dell’1,9% tra il 1999 e il PI, il fatto che un produttore sia diventato insolvente è, come nel caso dell'industria comunitaria, indicativo di una situazione pregiudizievole. Si conclude pertanto in via provvisoria che i risultati degli altri produttori comunitari, se hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, lo hanno fatto solo in misura molto limitata e il loro effetto non è stato pertanto tale da alterare il risultato provvisorio in base al quale vi sarebbe un reale e sostanziale nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato e il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria.
(c) Risultati di altri produttori comunitari
(82) Nessun altro produttore comunitario non appartenente all'industria comunitaria ha collaborato all'inchiesta. Va osservato tuttavia che uno dei due altri produttori comunitari noti è diventato insolvente ed ha interrotto la produzione a partire da novembre 2002 [cfr. considerando (33)]. In base alle prove disponibili, il volume delle vendite CE dei due altri produttori è aumentato da circa 15 000 tonnellate nel 1999 a circa 21 000 tonnellate nel 2002, prima di scendere a circa 19 000 tonnellate durante il PI. Per quanto riguarda la loro quota di mercato, essa è salita dal 12,5% nel 1999 al 16,6% nel 2002, per poi calare al 14,4% durante il PI. Se l'inchiesta avesse riguardato l'intero anno 2003, la quota di mercato dell'unico produttore comunitario rimanente sarebbe stata del 9,7%. Sebbene sia vero che gli altri due produttori comunitari abbiano aumentato la propria quota di mercato dell’1,9% tra il 1999 e il PI, il fatto che un produttore sia diventato insolvente è, come nel caso dell'industria comunitaria, indicativo di una situazione pregiudizievole. Si conclude pertanto in via provvisoria che i risultati degli altri produttori comunitari, se hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, lo hanno fatto solo in misura molto limitata e il loro effetto non è stato pertanto tale da alterare il risultato provvisorio in base al quale vi sarebbe un reale e sostanziale nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato e il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria.
(d) Importazioni da altri paesi terzi
(83) In base alle informazioni disponibili, il volume complessivo delle importazioni del prodotto simile originarie dei paesi terzi, esclusa l'India, è aumentato del 20%, passando da circa 13 000 tonnellate nel 1999 a circa 15 000 tonnellate nel PI, mentre la loro quota di mercato è salita dal 10,7% nel 1999 all’11,8% nel PI. La media ponderata dei prezzi cif di tali importazioni è diminuita dell’8% tra il 1999 e il PI, passando da 2 400 €/t a 2 200 €/t. Va rilevato che i prezzi delle importazioni da altri paesi terzi sono rimasti sostanzialmente al di sopra dei prezzi delle importazioni dal paese interessato per tutto il periodo considerato.
(84) Si è constatato inoltre che solo le importazioni provenienti da tre paesi diversi dall’India avevano una quota del mercato comunitario superiore all'1% durante il PI, ossia il Giappone, la Polonia e gli USA. É emerso che (i) la quota di mercato del Giappone è salita dal 2,1% nel 1999 al 2,6% nel PI, che (ii) la quota di mercato della Polonia è aumentata dal 3,3% nel 1999 al 4,4% nel PI e che (iii) la quota di mercato degli USA è scesa dal 5,3% nel 1999 al 4,7% nel PI. I prezzi di importazione CIF del Giappone e degli USA sembrano determinare una sottoquotazione dei prezzi dell'industria comunitaria, mentre i prezzi delle importazioni originarie della Polonia erano superiori ai prezzi dell'industria comunitaria. Inoltre, i prezzi di importazione CIF di questi tre paesi sono sempre stati superiori a quelli del paese in questione e nulla dimostra che tali importazioni possano essere state effettuate a prezzi di dumping.
(85) L’inchiesta ha stabilito che i due impianti che producevano il prodotto simile in Polonia per poi esportarlo nella Comunità sono entrambi filiali di un produttore comunitario denunziante. Pertanto, tutte le suddette importazioni dalla Polonia durante il PI sono state eseguite a nome del summenzionato produttore comunitario. L'inchiesta ha stabilito che circa il 40% dei volumi del prodotto simile importati dagli USA sono stati in realtà importati dall'altro produttore comunitario denunziante per la vendita finale nella Comunità. Nulla lascia intendere che le corrispondenti rivendite abbiano arrecato un pregiudizio agli altri produttori comunitari o che tali attività di importazione siano state eseguite a scapito della produzione propria della Comunità. I due produttori comunitari denunzianti possiedono altri impianti che producono il prodotto simile in altri paesi terzi. Tuttavia, l'inchiesta ha rivelato che, sia individualmente che collettivamente, tali volumi di importazione erano insignificanti in quanto inferiori all’1% del consumo della Comunità.
(86) I due produttori comunitari denunzianti sono grandi società che operano a livello mondiale. Il loro campo di attività non si limita soltanto alla Comunità. Oltre ad importare quantitativi limitati del prodotto simile per la vendita finale nella Comunità, esse esportano una parte cospicua della loro produzione comunitaria al di fuori della Comunità. Il motivo alla base di queste spedizioni internazionali è dato dalla crescente tendenza a specializzare i singoli impianti in base alle dimensioni e alle tipologie del prodotto simile. La conseguenza diretta di ciò è che, per determinate dimensioni e tipologie, entrambi i produttori comunitari denunzianti devono ricorrere alle importazioni da impianti esterni alla CE per completare la gamma di prodotti offerti ai clienti comunitari.
(87) Alla luce dei prezzi medi, dell’esiguo volume delle importazioni in questione, delle modeste dimensioni della quota di mercato e delle precedenti considerazioni relative alla gamma di prodotti, non è emerso alcun elemento che dimostri che queste importazioni, originarie o meno dagli impianti di proprietà dei due produttori comunitari denunzianti, abbiano contribuito alla situazione pregiudizievole subita dall'industria comunitaria, in particolare in termini di quote di mercato, volume delle vendite, occupazione, investimenti, redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa.
(88) È stato inoltre affermato che il presente procedimento era discriminatorio, in quanto non teneva conto dell'esistenza delle importazioni del prodotto simile originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»), come presumibilmente dimostrato dal volume relativamente elevato di importazioni dalla RPC registrato nell'ambito del codice NC 8545 11 00 . È opportuno sottolineare innanzitutto che il codice NC 8545 11 00 comprende non soltanto il prodotto in esame e il prodotto simile, bensì anche altri prodotti. È pertanto inopportuno formulare delle conclusioni esclusivamente sulla base di tale codice. Tale aspetto è stato tuttavia tenuto in particolare considerazione durante le visite di verifica condotte presso le sedi degli utilizzatori che hanno collaborato. Sebbene diversi utilizzatori abbiano dichiarato nei rispettivi questionari dei volumi del prodotto simile importati dalla RPC, dalla verifica in loco è emerso che nessuno di questi elettrodi cinesi corrispondeva ai parametri che definiscono il prodotto in esame. Inoltre, una delle due associazioni di utilizzatori ha dichiarato chiaramente in una comunicazione scritta che la RPC non era in grado di produrre ed esportare il prodotto simile nella Comunità tra il 1999 e il PI. L'argomentazione è pertanto respinta.
(e) Andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria
(89) Citando il significativo calo dei prezzi di esportazione dell’industria comunitaria, una delle parti interessate ha affermato che (i) tale calo era indicativo dell’assenza di un nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria comunitaria sul mercato comunitario e che (ii) potrebbe essere considerato come un pregiudizio autoinflitto.
(90) Come spiegato precedentemente, i due produttori comunitari denunzianti operano a livello mondiale. L'inchiesta ha rivelato che l’industria comunitaria esporta circa il 15% in più di quanto essa venda nella Comunità. Partendo da un livello pari a circa 100 000 tonnellate nel 1999, il volume delle vendite esportate dall’industria comunitaria è aumentato del 12% nel 2000, è sceso del 20% nel 2001, è cresciuto del 2% nel 2002 e di un altro 6% nel PI. Durante il PI, il volume delle vendite all'esportazione era molto simile a quello registrato nel 1999. Pertanto, non può essere attribuita alcuna perdita di economie di scala all'attività di esportazione. Dall'inchiesta è emerso che i prezzi delle vendite all'esportazione sono scese di circa il 14% tra il 1999 e il PI. Tuttavia, escludendo gli altri fattori che potrebbero influire al livello di mercato internazionale, questa osservazione non assume alcuna importanza in relazione al presente procedimento, il quale riguarda il mercato comunitario e non il mercato internazionale. Va inoltre osservato che l'andamento della redditività esaminato nell'ambito della valutazione del pregiudizio riguarda esclusivamente le vendite nella Comunità della produzione dell'industria comunitaria. Sebbene la redditività delle vendite all'esportazione sia stata leggermente inferiore rispetto a quella delle vendite della Comunità, anche questo fatto viene considerato irrilevante ai fini del presente procedimento. Si ritiene pertanto che l'attività di esportazione non possa aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
| Indice 1999 = 100 | 100 | 96 | 102 | 88 | 86 |
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4. CONCLUSIONI SUL NESSO DI CAUSALITÀ
(91) In conclusione, è confermato che il pregiudizio grave subito dall’industria comunitaria, caratterizzato principalmente dalla riduzione della quota di mercato registrata tra il 1999 e il PI, dal calo dei prezzi di vendita unitari (-8%), dall’aumento del costo unitario di produzione (+2%), dal conseguente calo in termini di redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa legato alle attività operative e dalla riduzione degli investimenti e dell’occupazione, è riconducibile alle importazioni in questione oggetto di dumping.
(92) Gli effetti della diminuzione della domanda legata alla crisi del mercato siderurgico, del ritorno alle normali condizioni di concorrenza in seguito allo smantellamento del cartello, dei risultati degli altri produttori comunitari, delle importazioni da altri paesi terzi e dei risultati delle esportazioni dell’industria comunitaria erano infatti inesistenti o estremamente limitati e pertanto non alteravano il risultato provvisorio in base al quale esiste un reale e sostanziale nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping dal paese in questione e il pregiudizio materiale subito dall’industria comunitaria.
(93) Si conclude pertanto in via provvisoria che le importazioni oggetto di dumping originarie dell’India hanno arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento di base.
G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ
(94) La Commissione ha esaminato se, nonostante le risultanze sul dumping, sul pregiudizio e sul nesso di causalità, vi fossero valide ragioni per concludere che nella fattispecie l'adozione di misure non è nell'interesse della Comunità. A tal fine, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato i probabili effetti delle misure per tutte le parti interessate.
1. INTERESSE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA
(95) L’industria comunitaria è composta da due gruppi di società, che comprendono complessivamente nove impianti di produzione sparsi in vari paesi della Comunità, con 1 800 persone che partecipano direttamente alla produzione, vendita e gestione del prodotto simile. In seguito all’istituzione delle misure, si prevede un aumento del volume delle vendite e dei prezzi di vendita praticati dall’industria comunitaria sul mercato della Comunità. Tuttavia, l’introduzione di un eventuale dazio antidumping non determinerebbe certo un corrispondente aumento dei prezzi dell’industria comunitaria in quanto rimarrebbe ancora la concorrenza tra i produttori comunitari, le importazioni originarie del paese in questione a prezzi non oggetto di dumping e le importazioni originarie di altri paesi terzi. In conclusione, l'incremento della produzione e del volume delle vendite, da un lato, e l'ulteriore diminuzione dei costi unitari, dall'altro, associati ad un moderato aumento dei prezzi, dovrebbero permettere all'industria comunitaria di migliorare la propria situazione finanziaria.
(96) Se invece le misure antidumping non saranno istituite, è probabile che si perpetui il trend negativo dell'industria comunitaria. L’industria comunitaria continuerà probabilmente a perdere quote di mercato e subire un calo della propria redditività. Ciò determinerà quasi certamente dei tagli alla produzione e agli investimenti, la chiusura di certe capacità produttive e un'ultreriore contrazione dell’occupazione nella Comunità.
(97) In conclusione, l’istituzione delle misure antidumping consentirà all’industria comunitaria di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole accertato.
2. INTERESSE DEGLI IMPORTATORI/OPERATORI COMMERCIALI INDIPENDENTI DELLA COMUNITÀ
(98) Durante il PI, i due importatori che hanno collaborato hanno assorbito circa il 20% del volume complessivo delle importazioni CE del prodotto in esame originarie del paese in questione. Dalla collaborazione dei due produttori esportatori indiani emerge che gli importatori/operatori commerciali della Comunità (ossia i due summenzionati importatori che hanno collaborato, da una parte, e gli importatori/operatori commerciali indipendenti, dall’altra) rappresentano circa il 40% del volume complessivo delle importazioni CE del prodotto in esame originarie dell’India.
(99) Se saranno introdotte misure antidumping, è possibile che il volume delle importazioni originarie del paese in questione diminuisca. Non si può escludere inoltre che l'istituzione di misure antidumping determini un moderato incremento dei prezzi del prodotto in esame nella Comunità, con una certa incidenza sulla situazione economica degli importatori/operatori commerciali. Per quanto riguarda i due importatori che hanno collaborato, il commercio del prodotto in esame originario dell’India rappresenta circa il 40% del loro fatturato complessivo. In termini di forza lavoro, 4 dipendenti su 10 partecipano direttamente al commercio del prodotto in esame originario dell’India. L’effetto sugli importatori dell’aumento del prezzo di importazione del prodotto in esame dipenderà anche dalla loro capacità di trasferirlo sui loro clienti. La scarsa incidenza del prodotto in esame sui costi complessivi degli utilizzatori [cfr. considerando (103)] potrebbe anche facilitare il trasferimento dell’eventuale aumento del prezzo sugli utilizzatori da parte degli importatori.
(100) Su questa base si è concluso provvisoriamente che l'istituzione di misure antidumping non dovrebbe avere ripercussioni negative gravi sulla situazione degli importatori della Comunità.
3. INTERESSE DELL'INDUSTRIA UTILIZZATRICE
(101) La principale industria utilizzatrice, che rappresenta circa l’80% del consumo complessivo della CE del prodotto in esame e del prodotto simile, è la siderurgia elettrica. Durante il PI gli 8 utilizzatori finali che hanno collaborato hanno consumato circa il 27% del volume complessivo di importazioni CE del prodotto in esame originarie del paese in questione, importate direttamente dai due produttori esportatori indiani o attraverso importatori/operatori commerciali. Stando alla collaborazione dei due produttori esportatori indiani, sembrerebbe che gli utilizzatori finali nella Comunità (ossia i suddetti 8 utilizzatori finali che hanno collaborato, da una parte, e gli utilizzatori che non hanno collaborato, dall'altra) rappresentino circa il 56% del volume complessivo di importazioni dirette CE del prodotto in esame originarie dell’India. La parte restante (4%) è stata importata dall'industria comunitaria
(102) Gli utilizzatori che hanno collaborato affermano che l'istituzione delle misure antidumping influirebbero negativamente sulla loro situazione finanziaria. Ciò accadrebbe sia direttamente, attraverso l'aumento dei prezzi del prodotto importato dall'India, sia indirettamente, attraverso il probabile aumento dei prezzi attuato dai produttori comunitari per la quota dei loro prodotti acquistati dai produttori comunitari.
(103) L’inchiesta ha rivelato che il consumo del prodotto in esame e del prodotto simile rappresenta in media l’1% dei costi complessivi di produzione degli utilizzatori che hanno collaborato. L'impatto del costo sugli utilizzatori potrebbe essere il seguente: qualora venissero applicate le misure antidumping, i costi di produzione degli utilizzatori subirebbero un aumento compreso tra lo 0,15% (se, nella peggiore delle ipotesi, i prezzi del prodotto in esame e del prodotto simile salissero tanto quanto il dazio, a prescindere dalla loro origine) e lo 0,03% (soltanto i prodotti provenienti dall'India sono colpiti dall'aumento dei prezzi). Nel complesso, si calcola che il risultato effettivo dovrebbe collocarsi a metà tra questi due scenari, per i seguenti motivi. L’industria comunitaria potrebbe attuare un leggero aumento dei propri prezzi, ma approfitterà probabilmente anche della ridotta pressione sui prezzi per riconquistare la quota di mercato precedentemente persa applicando prezzi competitivi rispetto a quelli indiani. Esistono delle capacità residue e il ritorno a condizioni di mercato eque e più redditizie determinerebbe sicuramente un aumento dell'offerta potenziale da tutte le fonti e promuoverebbe nuovi investimenti. Inoltre, circa il 15% del consumo CE proviene da fonti alternative (ossia altri produttori comunitari e le importazioni da paesi terzi diversi dall'India). Pertanto, è improbabile che si verifichi un aumento generale dei prezzi. Infine, almeno una parte del probabile impatto limitato sui costi di produzione degli utilizzatori descritto precedentemente potrebbe essere trasferito sui clienti a valle, riducendo in tal modo ancora di più l'impatto finale sugli utili degli utilizzatori.
(104) Un altro motivo addotto dagli utilizzatori che hanno collaborato nel criticare l'istituzione delle misure antidumping è che essa ostacolerebbe la creazione di un mercato competitivo, ripristinando de facto il cartello riscontrato dalla Commissione nel 2001.
(105) I due produttori comunitari denunzianti, che avevano praticato un cartello tra maggio del 1992 e marzo del 1998, sono stati multati nel 2001 dalla Commissione. L'inchiesta ha confermato che i due produttori che rappresentavano l’industria comunitaria avevano smesso di fissare i prezzi e manipolare il mercato e nessuna delle parti contesta questo fatto. Si tratta di ripristinare delle condizioni eque in seguito alle distorsioni introdotte dalle pratiche commerciali sleali degli esportatori indiani. L’obiettivo delle misure antidumping non è quello di bloccare l'accesso alla Comunità alle importazioni provenienti dal paese in questione, bensì quello di eliminare l'impatto della distorsione del mercato derivante dalla presenza di importazioni oggetto di dumping. Il ripristino di condizioni di mercato eque produrrà dei benefici non soltanto per i produttori comunitari, ma anche per le fonti di approvvigionamento alternative, come ad esempio le importazioni non oggetto di dumping. Il fatto che l’industria comunitaria abbia praticato un cartello nel periodo 1992-98 non dovrebbe privarla del diritto di essere difesa da pratiche commerciali sleali, come previsto dal regolamento di base.
(106) Alla luce di questi risultati, è possibile concludere provvisoriamente che l'istituzione delle misure antidumping (i) non dovrebbe influire negativamente sulla situazione finanziaria degli utilizzatori; e (ii) non dovrebbe produrre alcun impatto negativo sulla situazione generale della concorrenza nel mercato comunitario.
4. CONCLUSIONI RELATIVE ALL'INTERESSE DELLA COMUNI
(107) L'istituzione di misure avrà prevedibilmente l'effetto di offrire all'industria comunitaria l'opportunità di riconquistare le quote di vendita e di mercato perdute e di migliorare la propria redditività. D'altra parte, alla luce del deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, vi è il rischio che in assenza di misure taluni produttori comunitari debbano chiudere i propri impianti e licenziare una parte della propria forza lavoro. Sebbene alcuni degli effetti negativi possano determinare una riduzione dei volumi importati e dei leggeri aumenti dei prezzi per gli importatori/operatori commerciali e gli utilizzatori, l’entità di tali aumenti può essere ridotta trasferendo l'aumento sui clienti a valle. In considerazione di quanto precede, si conclude in via provvisoria che non vi sono motivi convincenti per non istituire misure nel presente caso e che l'applicazione di misure è nell'interesse della Comunità.
H. PROPOSTA DI MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
(108) Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuno adottare misure provvisorie al fine di impedire che le importazioni oggetto di dumping arrechino ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.
1. LIVELLO NECESSARIO PER ELIMINARE IL PREGIUDIZIO
(109) Il livello delle misure antidumping provvisorie dovrebbe essere sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni oggetto di dumping e non dovrebbe essere superiore ai margini di dumping rilevati. Al momento del calcolo dell'entità del dazio necessario ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, si è considerato che le misure dovrebbero essere tali da consentire all'industria comunitaria di ottenere un profitto al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping.
(110) Pertanto, sulla base delle informazioni disponibili, è stato accertato in via preliminare che un margine di profitto del 9,4% sul fatturato poteva essere considerato un livello adeguato che l'industria comunitaria poteva prevedere di ottenere in assenza di pratiche di dumping pregiudizievoli. I produttori comunitari denunzianti hanno affermato che avrebbero potuto ragionevolmente aspettarsi un margine di profitto del 10-15% in assenza di importazioni oggetto di dumping. L’inchiesta ha rivelato che l’industria comunitaria aveva raggiunto un livello di utili compreso tra il 12 e il 15% del fatturato nel 1999 [cfr. considerando (61)], quando la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping era ai livelli più bassi. La Commissione ha esaminato se le condizioni di mercato del 1999 potessero essere considerate come rappresentative delle normali condizioni di mercato per il prodotto in esame. L’inchiesta ha stabilito che il ritorno alle normali condizioni di concorrenza in seguito alla fine del periodo di fissazione dei prezzi e manipolazione del mercato ha avuto un effetto sui prezzi e che il prezzo delle principali materie prime è cresciuto notevolmente tra il 1999 e il PI. In queste circostanze, si ritiene improbabile che l’industria comunitaria potesse raggiungere una redditività del 12-15% durante il PI. Infine, la Commissione ha esaminato le statistiche relative ai bilanci annuali delle società raccolte per i singoli settori dalle Banche centrali di Germania, Francia, Italia, Giappone e Stati Uniti. La base di dati che riunisce tali informazioni è gestita dalla Commissione. Dall'esame è emerso che nel 2002 le società appartenenti al settore disponibile più vicino nei grandi paesi industrializzati citati precedentemente registravano in media un utile, al netto delle sopravvenienze, pari al 9,4%. Tenendo conto di tutte le circostanze e di tutti gli elementi, la Commissione ritiene che il 9,4% rappresenti un utile ragionevole che l’industria comunitaria potrebbe ottenere in assenza di importazioni oggetto di dumping.
(111) Il livello dell'aumento dei prezzi necessario è stato quindi determinato in base ad un confronto, transazione per transazione, tra la media ponderata dei prezzi all'importazione, utilizzata per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, e i prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto dall'industria comunitaria sul mercato comunitario. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto adeguando il prezzo delle vendite dell'industria comunitaria in modo tale da riflettere il suddetto margine di profitto. Le differenze risultanti da tale confronto sono state quindi espresse in percentuale del valore totale all'importazione CIF.
(112) Dal suddetto confronto dei prezzi sono emersi i seguenti margini pregiudizievoli:
| Graphite India Limited (GIL) | 20,3 % |
|---|---|
| Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited | 12,8 % |
2. MISURE PROVVISORIE
(113) Sulla scorta di quanto precede, si ritiene che un dazio provvisorio antidumping debba essere istituito al livello del margine di dumping accertato. Tale dazio non dovrebbe essere superiore al margine di pregiudizio di cui sopra, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base.
(114) Nel procedimento parallelo antisovvenzioni vengono anche istituiti dei dazi di compensazione sui sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2026/97 6 del Consiglio (in appresso denominato «il regolamento di base antisovvenzioni»). Poiché, in conformità dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base nessun prodotto viene sottoposto contemporaneamente a dazi antidumping e a dazi di compensazione per far fronte alla stessa situazione derivante dalla pratica di dumping o di sovvenzioni alle esportazioni, è opportuno determinare se, e in quale misura, gli importi della sovvenzione ed i margini di dumping derivino dalla stessa situazione.
(115) I sistemi di sovvenzione esaminati nell’ambito dell’inchiesta e giudicati compensabili nel quadro del procedimento antisovvenzioni, costituivano sovvenzioni alle esportazioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base antisovvenzioni. Pertanto, i margini di dumping provvisori stabili per i produttori esportatori in India sono in parte dovuti all’esistenza di sovvenzioni alle esportazioni e, pertanto, il dazio provvisorio antidumping dovrebbe corrispondere al margine di dumping o, se inferiore, al margine di pregiudizio riscontrato nell’ambito di questo procedimento meno di dazio compensativo provvisorio che controbilanci l’effetto delle sovvenzioni all’esportazione.
(116) Di conseguenza, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere i seguenti:
| Società | Margine di eliminazione del pregiudizio | Margine di dumping | Dazio compensativo provvisorio | Dazio antidumping proposto |
|---|---|---|---|---|
| Graphite India Limited (GIL) | 20,3 % | 34,3 % | 14,6 % | 5,7 % |
| Hindustan Electro Graphite Limited (HEG) | 12,8 % | 24,0 % | 12,8 % | 0 % |
| Tutte le altre società | 20,3 % | 34,3 % | 14,6 % | 5,7 % |
3. DISPOSIZIONE FINALE
(117) Ai fini di una buona gestione, è necessario fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possono presentare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione. Va inoltre precisato che tutte le risultanze riguardanti l’istituzione dei dazi ed elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali dazi definitivi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di elettrodi di grafite utilizzati nei forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm 3 o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, classificabili al codice NC ex 8545 11 00 (codice TARIC 8545 11 00 10), e dei relativi nippli, classificabili al codice NC ex 8545 90 90 (codice TARIC 8545 90 90 10), importati insieme o separatamente e originari dell’India.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sottoelencate sono le seguenti: Società Dazio provvisorio Codice addizionale TARIC Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta – 700016, West Bengal 5,7 % A530 Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida – 201301, Uttar Pradesh 0 % A531 Tutte le altre società 5,7 % A999
3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
L'articolo 1 del presente regolamento si applica per sei mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2004. Per la Commissione Pascal LAMY Membro della Commissione
1 GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 .
2 GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12 .
3 GU C 197 del 21.8.2003, pag. 2 .
4 GU C 197 del 21.8.2003, pag. 5 .
5 GU L 100 del 16.4.2002, pag. 1 .
6 GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1 .
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