del 24 maggio 2004
che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso 2 , in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 29 aprile 2004, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 895/2004 della Commissione 3 .
(2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 895/2004 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 895/2004 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 25 maggio 2004.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2004. Per la Commissione Erkki LIIKANEN Membro della Commissione
1 GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ( GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1 ).
2 GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ( GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27 ).
3 GU L 163 del 30.4.2004, pag. 23 .
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 25 maggio 2004 a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
1 Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione ( GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1 ).
2 Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.
3 Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99 , 1702 40 90 et 1702 60 90 , ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.