del 27 maggio 2004
che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di maggio 2004 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 593/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari 1 , in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,
visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame 2 , in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1 o maggio al 30 giugno 2004, presentate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 2004.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura
1 GU L 94 del 31.3.2004, pag. 10 .
2 GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 ( GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24 ).