del 9 giugno 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 1 , in particolare l'articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca le persone giuridiche, gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie e le entità dell'ex governo iracheno i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma di detto regolamento.
(2) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità associati al regime dell'ex presidente Saddam Hussein e interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.
(3) Il 2 giugno 2004, il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco che comprende Saddam Hussein e altri alti funzionari dell’ex regime iracheno, le persone ad essi legate da stretti vincoli di parentela nonché le entità possedute o controllate da essi o da persone che agiscono per loro conto o su loro istruzione, cui deve essere applicato il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare di conseguenza detto allegato IV.
(4) È necessario trasferire cinque voci dall’allegato III all’allegato IV e modificarne due.
(5) E' necessario prevedere l'immediata entrata in vigore del presente regolamento al fine di garantire l'efficacia delle misure in esso stabilite,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
2. L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2004. Per la Commissione Christopher PATTEN Membro della Commissione
1 GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 979/2004 della Commissione del 14.5.2004 ( GU L 180 del 15.5.2004, pag. 9 ).
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato nel modo seguente:
Sono escluse le seguenti persone fisiche:
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Hikmat Jarjes Bahnam ( alias Hikmat Gargees). Indirizzo: Baghdad, Iraq. Passaporto n. 035667 (iracheno).
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Tarik Nasser S. Al Obaidi [ alias a) Tarik al'Ubaydi, b) Tariq al'Ubaydi]. Indirizzo: Baghdad, Iraq. Passaporto n. 212331 (iracheno).
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Khalaf M. M. Al-Dulaymi ( alias Khalaf Al Dulaimi). Data di nascita: 25 gennaio 1932. Passaporto n. H0044232 (iracheno).
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Adnan S. Hasan Ahmed [ alias a) Hasan Ahmed S. Adnan, b) Ahmed Sultan]. Indirizzo: Amman, Giordania.
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Munir Al Qubaysi [ alias a) Munir Al-Kubaysi, b) Muneer Al-Kubaisi, c) Munir Mamduh Awad, d) Munir A. Awad]. Indirizzo: Siria. Nazionalità irachena.
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato nel modo seguente: