del 10 giugno 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 1342/2003 per quanto riguarda la definizione di categorie di riso ai sensi del regolamento (CE) n. 1291/2000
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso 1 , in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli 2 , prevede la possibilità di definire categorie di prodotti per le domande di titoli e per i titoli recanti fissazione anticipata della restituzione.
(2) Per permettere una gestione più flessibile del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore del riso, è opportuno definire categorie di riso.
(3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso 3 .
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1342/2003 è aggiunto il testo seguente:
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica ai titoli rilasciati a decorrere dal 1 o aprile 2004.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione
1 GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ( GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27 ). È abrogato dal regolamento (CE) n. 1785/2003 ( GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96 ) con effetto a decorrere dalla data in cui acquista efficacia il presente regolamento.
2 GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/2004 ( GU L 100 del 6.4.2004, pag. 25 ).
3 GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 777/2004 ( GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50 ).