del 16 giugno 2004
recante adattamento di alcuni regolamenti relativi al mercato delle carni bovine a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,
visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) A seguito dell’adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in appresso denominati «i nuovi Stati membri», è necessario apportare alcune modifiche di ordine tecnico a diversi regolamenti relativi al settore delle carni bovine per quanto riguarda alcune diciture nelle varie lingue della Comunità.
(2) L’articolo 10, paragrafo 5, l’articolo 12, paragrafo 5, e l’articolo 12 bis , paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 1 recano una serie di diciture in tutte le lingue della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 (in appresso denominata «la Comunità dei quindici»). È necessario inserire nelle citate disposizioni le diciture in tutte le lingue dei nuovi Stati membri.
(3) L’articolo 4, lettera d), del regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata 2 , reca una serie di diciture in tutte le lingue della Comunità dei quindici. È necessario inserire nella citata disposizione le diciture in tutte le lingue dei nuovi Stati membri.
(4) L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione, del 3 giugno 1997, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d’importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 3 reca una serie di diciture in tutte le lingue della Comunità dei quindici. È necessario inserire nella citata disposizione le diciture in tutte le lingue dei nuovi Stati membri.
(5) L’articolo 8, lettera c), del regolamento (CE) n. 1143/98 della Commissione, del 2 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi e che modifica il regolamento (CE) n. 1012/98 4 reca una serie di diciture in tutte le lingue della Comunità dei quindici. È necessario inserire nella citata disposizione le diciture in tutte le lingue dei nuovi Stati membri. Inoltre le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’allegato I di detto regolamento riguardano gli scambi con i nuovi Stati membri e pertanto non sono più applicabili a decorrere dalla data di adesione. Occorre quindi abrogare tali disposizioni.
(6) L’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dalle decisioni 2003/286/CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/18/CE, 2003/263/CE e 2003/285/CE del Consiglio per la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria 5 reca una serie di diciture in tutte le lingue della Comunità dei quindici. È necessario inserire nella citata disposizione le diciture in tutte le lingue dei nuovi Stati membri. Inoltre il titolo e le disposizioni dell’articolo 1, primo comma, dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’allegato I di detto regolamento riguardano gli scambi con i nuovi Stati membri e pertanto non sono più applicabili a decorrere dalla data di adesione. Occorre quindi modificare il titolo e abrogare tali disposizioni.
(7) L’articolo 6, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 1128/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, recante modalità d’applicazione di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 chilogrammi, originari di alcuni paesi terzi 6 reca una serie di diciture in tutte le lingue della Comunità dei quindici. È necessario inserire nella citata disposizione le diciture in tutte le lingue dei nuovi Stati membri. Inoltre le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’articolo 7 e dell’allegato I di detto regolamento riguardano gli scambi con i nuovi Stati membri e pertanto non sono più applicabili a decorrere dalla data di adesione. Occorre quindi abrogare tali disposizioni.
(8) L’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1247/1999 della Commissione, del 16 giugno 1999, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi 7 reca una serie di diciture in tutte le lingue della Comunità dei quindici. È necessario inserire nella citata disposizione le diciture in tutte le lingue dei nuovi Stati membri. Inoltre le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, dell’articolo 6 e dell’allegato II di detto regolamento riguardano gli scambi con i nuovi Stati membri e pertanto non sono più applicabili a decorrere dalla data di adesione. Occorre quindi abrogare tali disposizioni.
(9) L’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 2424/1999 della Commissione, del 15 novembre 1999, che stabilisce le modalità di applicazione del contingente tariffario all’importazione di carni bovine disossate ed essiccate di cui al regolamento (CE) n. 2249/1999 del Consiglio 8 reca una serie di diciture in tutte le lingue della Comunità dei quindici. È necessario inserire nella citata disposizione le diciture in tutte le lingue dei nuovi Stati membri.
(10) L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 297/2003 della Commissione, del 17 febbraio 2003, che stabilisce le modalità d’applicazione per il contingente tariffario di carni bovine originarie del Cile 9 reca una serie di diciture in tutte le lingue della Comunità dei quindici. È necessario inserire nella citata disposizione le diciture in tutte le lingue dei nuovi Stati membri.
(11) L’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), e l’articolo 12, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 780/2003 della Commissione, del 7 maggio 2003, relativo all’apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1 o luglio 2003 al 30 giugno 2004) 10 , recano una serie di diciture in tutte le lingue della Comunità dei quindici. È necessario inserire nelle citate disposizioni le diciture in tutte le lingue dei nuovi Stati membri.
(12) L’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1146/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1 o luglio 2003 al 30 giugno 2004) 11 , reca una serie di diciture in tutte le lingue della Comunità dei quindici. È necessario inserire nella citata disposizione le diciture in tutte le lingue dei nuovi Stati membri.
(13) L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2234/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le modalità d’applicazione per i contingenti tariffari relativi ai prodotti «baby beef» originari della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Serbia e Montenegro 12 reca una serie di diciture in tutte le lingue della Comunità dei quindici. È necessario inserire nella citata disposizione le diciture in tutte le lingue dei nuovi Stati membri.
(14) L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e l’allegato del regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, recante modalità di applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) 13 recano una serie di diciture in tutte le lingue della Comunità dei quindici. È necessario inserire nelle citate disposizioni le diciture in tutte le lingue dei nuovi Stati membri.
(15) Occorre pertanto adattare conseguentemente i regolamenti (CE) n. 1445/95, (CE) n. 936/97, (CE) n. 996/97, (CE) n. 1143/98, (CE) n. 1279/98, (CE) n. 1128/1999, (CE) n. 1247/1999, (CE) n. 2424/1999, (CE) n. 297/2003, (CE) n. 780/2003, (CE) n. 1146/2003, (CE) n. 2234/2003 e (CE) n. 2247/2003,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1445/95 è modificato come segue:
Articolo 2
All’articolo 4 del regolamento (CE) n. 936/97, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:
Articolo 3
All’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 996/97, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:
Articolo 4
Il regolamento (CE) n. 1143/98 è modificato come segue:
- All’articolo 1, paragrafo 1, è soppressa la nota in calce 2 della tabella.
- L’allegato I è sostituito dal testo dell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 5
Il regolamento (CE) n. 1279/98 è modificato come segue:
-
Il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dalle decisioni 2003/286/CE e 2003/18/CE del Consiglio per la Bulgaria e la Romania».
-
All’articolo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: «Le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui all’allegato I del presente regolamento, effettuate nel quadro dei contingenti aperti dalle decisioni 2003/286/CE e 2003/18/CE del Consiglio per la Bulgaria e la Romania, sono subordinate alla presentazione di un titolo d’importazione.».
-
All’articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, sono soppressi i codici NC 0210 99 59 e 0210 99 90 .
-
L’allegato I è sostituito dal testo dell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 6
Il regolamento (CE) n. 1128/1999 è modificato come segue:
- All’articolo 2, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Per la quantità indicata al paragrafo 1, l’aliquota del dazio doganale è ridotta del 90 % per gli animali originari della Bulgaria e della Romania.»
-
Il testo dell’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Gli animali importati beneficiano dei dazi di cui all’articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 4 allegato agli accordi europei con la Bulgaria e la Romania, oppure su presentazione di una dichiarazione dell’esportatore conformemente alle disposizioni di detti protocolli.»
-
L’allegato I è sostituito dal testo dell’allegato III del presente regolamento.
Articolo 7
Il regolamento (CE) n. 1247/1999 è modificato come segue:
- All’articolo 1, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Per la quantità indicata al paragrafo 1, l’aliquota del dazio doganale è ridotta del 90 % per gli animali originari della Bulgaria e della Romania.»
-
Il testo dell’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Gli animali importati beneficiano dei dazi di cui all’articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 4 allegato agli accordi europei con la Bulgaria e la Romania, oppure su presentazione di una dichiarazione dell’esportatore conformemente alle disposizioni di detti protocolli.».
-
L’allegato II è sostituito dal testo dell’allegato IV del presente regolamento.
Articolo 8
All’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2424/1999, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:
Articolo 9
All’articolo 3 del regolamento (CE) n. 297/2003, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La domanda di titolo d’importazione e il titolo stesso recano, nella casella 20, il numero d’ordine 09.4181 e una delle seguenti diciture: — Reglamento (CE) n o 297/2003 — Nařízení (ES) č. 297/2003 — Forordning (EF) nr. 297/2003 — Verordnung (EG) Nr. 297/2003 — Määrus (EÜ) nr 297/2003 — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 297/2003 — Regulation (EC) No 297/2003 — Règlement (CE) n o 297/2003 — Regolamento (CE) n. 297/2003 — Regula (EK) Nr. 297/2003 — Reglamentas (EB) Nr. 297/2003 — 297/2003/EK rendelet — Regolament (KE) Nru 297/2003 — Verordening (EG) nr. 297/2003 — Rozporządzenie (WE) nr 297/2003 — Regulamento (CE) n. o 297/2003 — Nariadenie (ES) č. 297/2003 — Uredba (ES) št. 297/2003 — Asetus (EY) N:o 297/2003 — Förordning (EG) nr 297/2003.».
Articolo 10
Il regolamento (CE) n. 780/2003 è modificato come segue:
Articolo 11
All’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1146/2003, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:
Articolo 12
All’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2234/2003, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
«La domanda di titolo e il titolo recano, nella sezione 20, una delle seguenti diciture:
— «Baby beef» [Reglamento (CE) n o 2234/2003]
— „Baby beef“ (nařízení (ES) č. 2234/2003)
— »Baby beef« (forordning (EF) nr. 2234/2003)
— „Baby beef“ (Verordnung (EG) Nr. 2234/2003)
— “Baby beef” (määrus (EÜ) nr 2234/2003)
— «Baby beef» [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2234/2003]
— ‘Baby beef’ (Regulation (EC) No 2234/2003)
— «Baby beef» [règlement (CE) n o 2234/2003]
— «Baby beef» [regolamento (CE) n. 2234/2003]
— “Baby beef” (Regula (EK) Nr. 2234/2003)
— „Baby beef“ (Reglamentas (EB) Nr. 2234/2003)
— „Baby beef” (2234/2003/EK rendelet)
— “Baby beef” (Regolament (KE) Nru 2234/2003)
— „Baby beef” (Verordening (EG) nr. 2234/2003)
— „Baby beef” (Rozporządzenie (WE) nr 2234/2003)
— «Baby beef» [Regulamento (CE) n. o 2234/2003]
— „Baby beef“ (Nariadenie (ES) č. 2234/2003)
— „Baby beef“ (Uredba (ES) št. 2234/2003)
— ”Baby beef” (asetus (EY) N:o 2234/2003)
— ”Baby beef” (förordning (EG) nr 2234/2003).».
Articolo 13
Il regolamento (CE) n. 2247/2003 è modificato come segue:
- L’allegato è sostituito dal testo dell’allegato V del presente regolamento.
Articolo 14
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o maggio 2004. Esso non pregiudica tuttavia la validità delle domande di titoli presentate e dei titoli rilasciati tra il 1 o maggio 2004 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione
1 GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 360/2004 ( GU L 63 del 28.2.2004, pag. 13 ).
2 GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 649/2003 ( GU L 95 dell’11.4.2003, pag. 13 ).
3 GU L 144 del 4.6.1997, pag. 6 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 649/2003.
4 GU L 159 del 3.6.1998, pag. 14 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 673/2003 ( GU L 97 del 15.4.2003, pag. 18 ).
5 GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1144/2003 ( GU L 160 del 28.6.2003, pag. 44 ).
6 GU L 135 del 29.5.1999, pag. 50 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1144/2003.
7 GU L 150 del 17.6.1999, pag. 18 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1144/2003.
8 GU L 294 del 16.11.1999, pag. 13 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2589/1999 ( GU L 315 del 9.12.1999, pag. 6 ).
9 GU L 43 del 18.2.2003, pag. 26 .
10 GU L 114 dell’8.5.2003, pag. 8 .
11 GU L 160 del 28.6.2003, pag. 59 .
12 GU L 339 del 24.12.2003, pag. 27 .
13 GU L 333 del 20.12.2003, pag. 37 .
«ALLEGATO I Elenco dei paesi terzi — Romania — Bulgaria.»
«ALLEGATO I Concessioni applicabili alle importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari di alcuni paesi (NPF = dazio applicabile alla nazione più favorita) Paese d’origine Numero d’ordine Codice NC Designazione delle merci Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) Quantitativo annuo dall’ 1.7.2002 al 30.6.2003 (t) Quantitativo annuo dall’ 1.7.2003 al 30.6.2004 (t) Incremento annuo a partire dall’1.7.2004 (t) Romania 09.4753 0201 0202 Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate Esenzione 3 500 4 000 0 09.4765 0206 10 95 Pezzi detti «onglets» e «hampes» della specie bovina, freschi o refrigerati Esenzione 50 100 0 0206 29 91 Pezzi detti «onglets» e «hampes» della specie bovina, congelati 0210 20 Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate 0210 99 51 Pezzi detti «onglets» di animali della specie bovina 09.4768 1602 50 Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di animali della specie bovina Esenzione 250 500 0 Bulgaria 09.4651 0201 0202 Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate Esenzione 250 250 0 »
«ALLEGATO I Elenco dei paesi terzi — Romania — Bulgaria.»
«ALLEGATO II Elenco dei paesi terzi — Romania — Bulgaria.»
«ALLEGATO Prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002 Código NC kód KN KN-kode KN-Code CN-koodid Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC KN kods KN kodas KN-kód Kodiċi NM GN-code Kod CN Código NC kód KN Oznaka KN CN-koodi KN-nummer 0102 90 05 0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49 0102 90 51 0102 90 59 0102 90 61 0102 90 69 0102 90 71 0102 90 79 0201 10 00 0201 20 20 0201 20 30 0201 20 50 0201 20 90 0201 30 00 0202 10 00 0202 20 10 0202 20 30 0202 20 50 0202 20 90 0202 30 10 0202 30 50 0202 30 90 0206 10 95 0206 29 91 0210 20 10 0210 20 90 0210 99 51 0210 99 90 1602 50 10 1602 90 61 Nota: Los códigos NC, incluidas las notas a pie de página, se definen en el Reglamento (CEE) n o 2658/87 del Consejo, modificado ( DO L 256 de 7.9.1987, p. 1 ). Pozn.: Kódy KN a poznámky pod čarou jsou vymezeny nařízením Rady (EHS) č. 2658/87 ( Úř. věst. L 256 ze dne 7.9.1987, s. 1 ). NB: KN-koderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i Rådets ændrede forordning (EØF) nr. 2658/87 ( EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1 ). NB: Die KN-Codes sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch die geänderte Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates bestimmt ( ABl. L 256 vom 7.9.1987, S. 1 ). NB: CN-koodid ja joonealused märkused on määratletud muudetud nõukogu määruses (EMÜ) nr 2658/87 ( EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1 ). Σημείωση: Οι κωδικοί της συνδυασμένης ονοματολογίας, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου ( ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1 ). NB: The CN codes and the footnotes are defined in amended Council Regulation (EEC) No 2658/87 ( OJ L 256, 7.9.1987, p. 1 ). NB: Les codes NC ainsi que les renvois en bas de page sont définis au règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil, modifié ( JO L 256 du 7.9.1987, p. 1 ). NB: I codici NC e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio modificato ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). NB: KN kodi un zemsvītras piezīmes ir definētas grozītajā Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ( OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp. ). NB: KN kodai ir išnašos apibrėžti Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2658/87 su pakeitimais ( OL L 256, 1987 9 7, p. 1 ). NB: A KN-kódokat és a lábjegyzeteket a módosított 2658/87/EGK tanácsi rendelet ( HL L 256., 1987.9.7., 1. o. ) határozza meg. NB: Il-kodiċijiet NM u n-noti ta’ qiegħ il-paġna huma mfissra fir-Regolament emendat (KEE) Nru 2658 87 ( ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1 ). NB: GN-codes en voetnoten: zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad ( PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1 ). Uwaga: Kody CN i przypisy są określone w zmienionym rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 ( Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1 ). NB: Os códigos NC, incluindo as remissões em pé-de-página, são definidos no Regulamento (CEE) n o 2658/87 do Conselho, alterado ( JO L 256 de 7.9.1987, p. 1 ). Pozn.: Kódy KN a poznámky pod čiarou sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Rady (EHS) č. 2658/87 ( Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1 ). Opomba: Oznake KN in opombe so opredeljene v spremenjeni Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 ( UL L 256, 7.9.1987, str. 1 ). Huom.: Tuotekoodit ja niihin liittyvät alaviitteet määritellään neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 ( EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1 ). Anm.: KN-numren och fotnoterna definieras i rådets ändrade förordning (EEG) nr 2658/87 ( EGT L 256, 7.9.1987, s. 1 ).»