del 21 giugno 2004
che sospende i dazi autonomi della tariffa doganale comune per certi prodotti della pesca originari di Ceuta e Melilla
Preamble
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Con il regolamento (CE) n. 656/2000 1 , il Consiglio ha aperto contingenti tariffari comunitari a dazio nullo per certi prodotti della pesca, originari di Ceuta, che sono scaduti il 31 dicembre 2002.
(2) Nell'ottobre 2002 la Spagna ha chiesto di prorogare la validità dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 656/2000, motivando la richiesta con argomenti di carattere sociale ed economico riguardanti Ceuta, illustrando i vincoli ai quali è sottoposta la sua economia e le difficoltà affrontate dall'industria ittica locale. La richiesta viene motivata con la situazione economica di Ceuta che rende necessaria l'adozione di misure preferenziali per agevolare le sue esportazioni verso la Comunità.
(3) Con la decisione 2000/204/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 24 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra 2 , la Comunità ha sospeso totalmente i dazi all'importazione della tariffa doganale comune di un'ampia gamma di prodotti della pesca originari del Marocco. Le importazioni di questi prodotti nella Comunità non sono soggette ad alcuna limitazione quantitativa e la loro gamma è molto più ampia di quella dei prodotti contemplati dai contingenti tariffari aperti per Ceuta. Dato che il Marocco circonda i territori di Ceuta e Melilla sulla terraferma, è opportuno impedire ulteriori discriminazioni e concedere a Ceuta e Melilla un trattamento preferenziale per la stessa gamma di prodotti della pesca, in modo da fornire opportunità commerciali analoghe e promuovere lo sviluppo economico di questi territori.
(4) Poiché l'accordo di associazione con il Marocco non prevede alcuna limitazione temporale per l'applicazione del trattamento preferenziale per i prodotti della pesca, il presente regolamento non dovrebbe introdurre alcun limite di tempo.
(5) L'ammissibilità alle sospensioni tariffarie introdotte dal presente regolamento è soggetta alle norme di origine stabilite nel regolamento (CE) n. 82/2001 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa nel commercio tra il territorio doganale della Comunità e Ceuta e Melilla 3 ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti di cui all'allegato, originari di Ceuta e Melilla, sono totalmente sospesi.
Articolo 2
La prova del carattere originario dei prodotti è fornita ai sensi del regolamento (CE) n. 82/2001.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 2004. Per il Consiglio Il presidente J. WALSH
1 GU L 80 del 31.3.2000, pag. 5 .
2 GU L 70 del 18.3.2000, pag. 1 .
3 GU L 20 del 20.1.2001, pag. 1 .
Prodotti originari di Ceuta e Melilla per i quali i dazi autonomi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi