32004R1153•Regolamento (CE) n. 1153/2004 della Commissione, del 23 giugno 2004, che fissa le restituzioni all’esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, uve da tavola, mele e pesche)
32004R1153Regulation24 giu 2004
del 23 giugno 2004
che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, uve da tavola, mele e pesche)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli 1 , in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione 2 , ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.
(2) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di rilievo economico, i prodotti esportati dalla Comunità possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
(3) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è necessario curare che non siano perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, in base alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione 3 . Tali quantitativi devono essere suddivisi tenendo conto della natura più o meno deperibile dei prodotti in causa.
(4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.
(5) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.
(6) La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.
(7) I pomodori, le arance, le uve da tavola, le mele e le pesche delle categorie Extra, I e II, delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.
(8) Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile e tenuto conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno fissare le restituzioni all'esportazione secondo i sistemi A1 e B.
(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. Per il sistema A1, i tassi di restituzione, il periodo di domanda della restituzione e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento. Per il sistema B, i tassi di restituzione indicativi, il periodo di presentazione delle domande dei titoli e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento.
2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione 4 , non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione
1 GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ( GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64 ).
2 GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 ( GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69 ).
3 GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2180/2003 ( GU L 335 del 22.12.2003, pag. 1 ).
4 GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/2004 ( GU L 100 del 6.4.2004, pag. 25 ).
| Tasso di restituzione (EUR/t nette) | Quantità previste (in t) | Tasso di restituzione indicativo (EUR/t nette) | Quantità previste (in t) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0702 00 00 9100 | F08 | 30 | 30 | 3 747 | |
| 0805 10 10 9100 0805 10 30 9100 0805 10 50 9100 | A00 | 25 | 25 | 1 229 | |
| 0806 10 10 9100 | A00 | 19 | 19 | 13 255 | |
| 0808 10 20 9100 0808 10 50 9100 0808 10 90 9100 | F04 , F09 | 30 | 30 | 5 158 | |
| 0808 30 10 9100 0809 30 90 9100 | F03 | 13 | 13 | 19 415 |
1 I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ( GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1 ).
2 I codici delle destinazioni di serie « A » sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione ( GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11 ).
Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
| F03 | : | Tutte le destinazioni diverse dalla Svizzera. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F04 | : | Sri Lanka, Hong-Kong SAR, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica e Giappone. | ||||||
| F08 | : | Tutte le destinazioni diverse dalla Bulgaria. | ||||||
| F09 | : | —: Norvegia, Islanda, Groenlandia, Isole Færøer, Romania, Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia Saudita, Bahrein, Quatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abou Dhabi, Dubai, Chardja, Adjaman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma e Fudjayra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia, | — | Norvegia, Islanda, Groenlandia, Isole Færøer, Romania, Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia Saudita, Bahrein, Quatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abou Dhabi, Dubai, Chardja, Adjaman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma e Fudjayra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia, | — | paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica, | — | destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione ( GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11 ). |
| — | Norvegia, Islanda, Groenlandia, Isole Færøer, Romania, Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia Saudita, Bahrein, Quatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abou Dhabi, Dubai, Chardja, Adjaman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma e Fudjayra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia, | |||||||
| — | paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica, | |||||||
| — | destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione ( GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11 ). |
I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (). ↩ ↩2 ↩3
I codici delle destinazioni di serie « A » sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87. ↩ ↩2 ↩3
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2180/2003 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/2004 (). ↩ ↩2
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