32004R1164•Regolamento (CE) n. 1164/2004 della Commissione, del 24 giugno 2004, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 28 giugno 2004
32004R1164Regulation28 giu 2004
del 24 giugno 2004
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 28 giugno 2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame 1 , in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, per le esportazioni dei prodotti ivi elencati all'articolo 1, paragrafo 1, la differenza tra i prezzi del mercato mondiale e quelli praticati nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
(2) L'applicazione di tali norme e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore del pollame impone di fissare per la restituzione un importo che permetta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e che tenga conto inoltre della natura delle esportazioni di tali prodotti e della loro importanza allo stato attuale.
(3) L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli 2 , stabilisce che non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione. Al fine di garantire un'applicazione uniforme della normativa in vigore, è opportuno precisare che, per beneficiare della restituzione, il pollame di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2777/75, deve recare il bollo sanitario previsto dalla direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile 3 .
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
I codici dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, e gli importi di tale restituzione, sono fissati in allegato.
Tuttavia, per beneficiare della restituzione, i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del capitolo XII dell'allegato della direttiva 71/118/CEE devono soddisfare inoltre i requisiti in materia di bollo sanitario previsti dalla direttiva in questione.
Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione
1 GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ( GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1 ).
2 GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 ( GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3 ).
3 GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23 . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 ( GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36 ).
Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 28 giugno 2004
| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Ammontare delle restituzioni |
|---|---|---|---|
| 0105 11 11 9000 | A02 | EUR/100 unità | 0,80 |
| 0105 11 19 9000 | A02 | EUR/100 unità | 0,80 |
| 0105 11 91 9000 | A02 | EUR/100 unità | 0,80 |
| 0105 11 99 9000 | A02 | EUR/100 unità | 0,80 |
| 0105 12 00 9000 | A02 | EUR/100 unità | 1,70 |
| 0105 19 20 9000 | A02 | EUR/100 unità | 1,70 |
| 0207 12 10 9900 | V01 | EUR/100 kg | 50,00 |
| 0207 12 10 9900 | A24 | EUR/100 kg | 50,00 |
| 0207 12 90 9190 | V01 | EUR/100 kg | 50,00 |
| 0207 12 90 9190 | A24 | EUR/100 kg | 50,00 |
| 0207 12 90 9990 | V01 | EUR/100 kg | 50,00 |
| 0207 12 90 9990 | A24 | EUR/100 kg | 50,00 |
| V01: Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran. |
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