32004R1185•Regolamento (CE) n. 1185/2004 della Commissione, del 25 giugno 2004, relativo all’apertura di una gara permanente per l’esportazione di segala detenuta dall’organismo d’intervento tedesco
32004R1185Regulation26 giu 2004
del 25 giugno 2004
relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , in particolare l'articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione 2 , fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
(2) Vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione di 1 000 000 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco.
(3) Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle spese. A tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.
(4) Qualora il ritiro della segala avvenga con oltre cinque giorni di ritardo o lo svincolo di una delle cauzioni previste sia ritardato per motivi imputabili all'organismo d'intervento, lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, l'organismo d'intervento tedesco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di segala da esso detenuto.
1. La gara concerne un quantitativo massimo di 1 000 000 tonnellate di segala che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 1 000 000 tonnellate di segala figurano nell'allegato I.
1. In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta, senza alcuna maggiorazione mensile.
2. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione, né alcuna maggiorazione mensile.
3. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.
1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.
2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione 3 .
1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 1 o luglio 2004 alle ore 9 (ora di Bruxelles).
2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles), eccetto il 22 luglio 2004, il 5 agosto 2004, il 19 agosto 2004, il 2 settembre 2004, il 23 dicembre 2004, il 24 marzo 2005, il 5 maggio 2005 e il 26 maggio 2005.
3. L'ultima gara parziale scade il 23 giugno 2005, alle ore 9 (ora di Bruxelles).
4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung BLE Adickesallee 40 D-60322 Frankfurt am Main (Fax: 00 49 691 56 49 62).
1. L'organismo d'intervento, l'ammassatore nonché l'aggiudicatario, se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio con la frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore. In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione. Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità: a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale; b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a: — 1 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 68 kg/hl, — un punto percentuale per il tenore di umidità, — mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione 4 , e — mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 824/2000, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale; c) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può: — accettare la partita tal quale, — oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, qualora chieda all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di segala d'intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; d) inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di segala d'intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.
2. Tuttavia se l'uscita della segala ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.
3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine di un mese dalla data della domanda di sostituzione da esso presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.
4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzi una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro nonché le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.
In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione 5 , i documenti relativi alla vendita di segala conformemente al presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, devono recare la dicitura:
— Centeno de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n o …/2004
— Intervenční žito nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. …/2004
— Rug fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. …/2004
— Interventionsroggen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. …/2004
— Sekkumisrukis, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr …/2004
— Σίκαλη παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. …/2004
— Intervention rye without application of refund or tax, Regulation (EC) No …/2004
— Seigle d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) n o …/2004
— Segala d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. …/2004
— Intervences rudzi bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. …/2004
— Intervenciniai rugiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. …/2004
— Intervenciós rozs, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, …/2004/EK rendelet
— Rogge uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. …/2004
— Żyto interwencyjne niedające prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr …/2004
— Centeio de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n. o …/2004
— Intervenčný jačmeň, nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. …/2004
— Intervencija rži brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. …/2004
— Interventioruista, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o …/2004
— Interventionsråg, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr …/2004.
1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.
2. In deroga all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell'obbligo di esportazione è costituita una cauzione il cui importo è pari alla differenza tra il prezzo d'intervento valido il giorno dell'aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione e mai inferiore a 25 EUR per tonnellata. La metà di tale importo è depositata all'atto del rilascio del titolo e il saldo è depositato prima del ritiro dei cereali. In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3002/92: — la parte dell'importo della cauzione depositata all'atto del rilascio del titolo deve essere svincolata entro venti giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova che il cereale ritirato ha lasciato il territorio doganale della Comunità. In deroga all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2131/93: — l'importo restante deve essere svincolato entro quindici giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce le prove previste all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione 6 .
3. Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare in caso di avvio di un'indagine amministrativa, l'eventuale superamento dei termini previsti dal presente articolo per lo svincolo delle cauzioni ivi indicate darà luogo ad un risarcimento, da parte dello Stato membro, pari a 0,015 EUR/10 tonnellate per giorno di ritardo. Tale risarcimento non è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.
L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato III tramite i numeri menzionati nell'allegato IV.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione
1 GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ( GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1 ).
2 GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 ( GU L 23 del 27.4.2004, pag. 50 ).
3 GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1 .
4 GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31 .
5 GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17 .
6 GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11 .
| Località di magazzinaggio | Quantitativi |
|---|---|
| Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/Bremen/ Mecklenburg-Vorpommern | 139 719 |
| Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalt/Sachsen/Thüringen | 860 281 |
Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di segala detenuto dall'organismo d'intervento tedesco
(Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1185/2004)
— Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:
— Data dell'aggiudicazione:
— Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:
| Numero della partita | Quantità in tonnellate | Indirizzo del silo | Giustificazione del rifiuto della partita |
|---|---|---|---|
| —: Peso specifico (kg/hl) |
Gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco
[Regolamento (CE) n. 1185/2004]
| Numero degli offerenti | Numero della partita | Quantitativo in tonnellate | Prezzo d'offerta (in EUR/t) 1 | Maggiorazioni (+) Riduzioni (–) (in EUR/t) (per memoria) | Spese commerciali (in EUR/t) | Destinazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| ecc. |
1 Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.
I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti: DG AGRI (C/1):
| fax: | (+32) 2 296 49 56 (+32) 2 295 25 15 |
|---|
{
"legislation": {
"id": "32004r1185",
"hash": "ee5dd9b5330c9fd3e0ee8b65c3b678baa4d5b0fec16f6494fffd4184bb3efb2d",
"celex": "32004R1185",
"source": "eu-legislation",
"inForce": null,
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Règlement (CE) n° 1185/2004 de la Commission du 25 juin 2004 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour l’exportation de seigle détenu par l’organisme d’intervention allemand",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/98063fc2-5082-4240-846f-3ab96c84b6b5.0009.03/DOC_1"
},
{
"title": "Commission Regulation (EC) No 1185/2004 of 25 June 2004 opening a standing invitation to tender for the export of rye held by the German intervention agency",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/98063fc2-5082-4240-846f-3ab96c84b6b5.0005.03/DOC_1"
},
{
"title": "Regolamento (CE) n. 1185/2004 della Commissione, del 25 giugno 2004, relativo all’apertura di una gara permanente per l’esportazione di segala detenuta dall’organismo d’intervento tedesco",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/98063fc2-5082-4240-846f-3ab96c84b6b5.0011.03/DOC_1"
},
{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 1185/2004 der Kommission vom 25. Juni 2004 zur Eröffnung einer Dauerausschreibung zur Ausfuhr von Roggen aus Beständen der deutschen Interventionsstelle",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/98063fc2-5082-4240-846f-3ab96c84b6b5.0003.03/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T16:07:20.313Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004R1185",
"adoptionDate": "2004-06-25",
"effectiveDate": "2004-06-26",
"expirationDate": null,
"lastAmendmentDate": "2005-04-26"
},
"content": {
"celex": "32004R1185",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/98063fc2-5082-4240-846f-3ab96c84b6b5.0011.03/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}