32004R1213•Regolamento (CE) n. 1213/2004 della Commissione, del 30 giugno 2004, relativo all’apertura di contingenti tariffari per l’importazione di zucchero greggio di canna preferenziale speciale originario dei paesi ACP e dell’India per l’approvvigionamento delle raffinerie durante il periodo dal 1° luglio 2004 al 28 febbraio 2005
32004R1213Regulation1 lug 2004
del 30 giugno 2004
relativo all’apertura di contingenti tariffari per l’importazione di zucchero greggio di canna preferenziale speciale originario dei paesi ACP e dell’India per l’approvvigionamento delle raffinerie durante il periodo dal 1 o luglio 2004 al 28 febbraio 2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 , in particolare l’articolo 39, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, durante le campagne di commercializzazione 2001/2002-2005/2006 e per l’adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie, viene riscosso un dazio speciale ridotto all’importazione dello zucchero greggio di canna originario di Stati con i quali la Comunità ha concluso accordi di fornitura a condizioni preferenziali. Per il momento, accordi di tale genere sono stati conclusi, in forza della decisione 2001/870/CE del Consiglio 2 , da un lato con gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (paesi ACP) menzionati nel protocollo n. 3 relativo allo zucchero ACP, accluso all’allegato V della convenzione ACP-CE 3 e, dall’altro, con la Repubblica dell’India.
(2) Gli accordi sotto forma di scambio di lettere, conclusi in forza della decisione 2001/870/CE, dispongono che i raffinatori interessati debbano pagare un prezzo di acquisto minimo, pari al prezzo garantito dello zucchero greggio diminuito dell’aiuto di adattamento fissato per la campagna di commercializzazione considerata. Occorre pertanto stabilire tale prezzo minimo, tenendo conto degli elementi applicabili alla campagna di commercializzazione 2004/2005.
(3) A norma dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001 i quantitativi di zucchero preferenziale speciale da importare sono determinati sulla base di un bilancio comunitario previsionale annuo. Da tale bilancio risulta la necessità di importare zucchero greggio e di aprire, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, contingenti tariffari a dazio ridotto speciale, come previsto dagli accordi precitati, in modo da soddisfare il fabbisogno delle raffinerie comunitarie durante una parte della campagna di cui trattasi.
(4) Tenuto conto delle previsioni di produzione di zucchero greggio di canna attualmente disponibili per la campagna di commercializzazione 2004/2005 e dei quantitativi che risultano mancanti in base al bilancio previsionale, occorre prevedere autorizzazioni di importazione per il periodo dal 1 o luglio 2004 al 28 febbraio 2005.
(5) Va precisato che al nuovo contingente occorre applicare il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l’importazione di zucchero di canna nell’ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 4 .
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Per il periodo dal 1 o luglio 2004 al 28 febbraio 2005 sono aperti, nell’ambito della decisione 2001/870/CE, per l’importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione del codice NC 1701 11 10 :
a) un contingente tariffario di 138 000 tonnellate, espresse in zucchero bianco originario dei paesi ACP firmatari dell’accordo sotto forma di scambio di lettere approvato in forza della decisione 2001/870/CE;
b) un contingente tariffario di 10 000 tonnellate, espresse in zucchero bianco originario dell’India.
1. Il dazio ridotto speciale per 100 chilogrammi di zucchero greggio della qualità tipo all’importazione dei quantitativi di cui all’articolo 1 è fissato a 0 EUR.
2. Il prezzo minimo d’acquisto che i raffinatori comunitari debbono pagare è fissato, per il periodo di cui all’articolo 1, a 49,68 EUR per 100 chilogrammi di zucchero della qualità tipo.
Il regolamento (CE) n. 1159/2003 si applica al contingente tariffario aperto dal presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione
1 GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione ( GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16 ).
2 GU L 325 dell’8.12.2001, pag. 21 .
3 GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3 .
4 GU L 162 dell’1.7.2003, pag. 25 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 96/2004 ( GU L 15 del 22.1.2004, pag. 3 ).
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