32004R1214•Regolamento (CE) n. 1214/2004 della Commissione, del 30 giugno 2004, recante deroga al regolamento (CE) n. 2424/1999 che stabilisce le modalità di applicazione del contingente tariffario all’importazione di carni bovine disossate ed essiccate di cui al regolamento (CE) n. 2249/1999 del Consiglio
32004R1214Regulation1 lug 2004
del 30 giugno 2004
recante deroga al regolamento (CE) n. 2424/1999 che stabilisce le modalità di applicazione del contingente tariffario all'importazione di carni bovine disossate ed essiccate di cui al regolamento (CE) n. 2249/1999 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine 1 , in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
vista la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera 2 , in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2424/1999 della Commissione 3 ha aperto un contingente tariffario su base pluriennale per l'importazione dalla Svizzera di carni bovine disossate ed essiccate, per un quantitativo annuo di 700 tonnellate, per periodi compresi tra il 1 o luglio e il 30 giugno dell'anno successivo.
(2) Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2424/1199 è entrato in vigore, nella sua versione finale, l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato a nome della Comunità europea con la decisione 2002/309/CE, Euratom.
(3) Tale accordo prevede l'importazione, in esenzione da dazio, di un quantitativo di 1 200 tonnellate all'anno di carni bovine disossate ed essiccate, di cui al codice NC ex 0210 20 90 . Tuttavia, in seguito alla crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), nella dichiarazione comune concernente il settore delle carni, inclusa nell'atto finale di tale accordo 4 le parti hanno dichiarato che, in via eccezionale, la Comunità aprirà per le carni bovine essiccate un contingente annuale autonomo di 700 tonnellate (peso netto), soggetto al dazio ad valorem ed esente da dazio specifico.
(4) Inizialmente era stato previsto di limitare l'applicazione di tale deroga ad un anno dall'entrata in vigore dell'accordo, con l'intesa di riesaminare la situazione se a quella scadenza non fossero state abolite le misure restrittive imposte da taluni Stati membri nei confronti delle importazioni dalla Svizzera.
(5) Nella prima riunione del comitato misto per l'agricoltura svoltasi a Bruxelles il 12 dicembre 2002, le parti hanno reiterato la posizione espressa nella dichiarazione comune.
(6) La situazione è stata riesaminata, come previsto, un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo, in occasione della seconda riunione del comitato misto per l'agricoltura svoltasi a Berna l'11 giugno 2003, nella quale si è concluso che fino a quel momento la situazione non era cambiata cosicché, essendo impossibile applicare le preferenze previste dall'accordo per i prodotti a base di carne, era opportuno continuare ad applicare le misure autonome di cui alla dichiarazione comune.
(7) Nella sua terza riunione del 4 dicembre 2004 a Bruxelles, il comitato misto per l'agricoltura ha concluso che, dopo l'adozione della decisione n. 2/2003 del comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 25 novembre 2003, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo 5 e la successiva abolizione delle misure restrittive imposte dagli Stati membri alla Confederazione svizzera si sarebbero dovute applicare quanto prima le concessioni previste dall'accordo. Tuttavia, in considerazione delle modifiche delle regole di origine, le parti sono d'accordo sulla necessità di concedere agli operatori un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi e prendere i provvedimenti necessari per le eventuali scorte di prodotti, per cui l'applicazione dell'accordo è prevista a partire dal 1 o gennaio 2005.
(8) È pertanto opportuno adottare disposizioni per i mesi rimanenti del 2004, ossia fino a quando sarà posto in essere un nuovo regime di attuazione delle concessioni a partire dal 1 o gennaio 2005.
(9) Le concessioni si riferiscono all'importazione di un quantitativo annuo di 700 tonnellate: per i mesi da luglio a dicembre 2004, il quantitativo sarà quindi limitato a 350 tonnellate. Qualora nel 2004 siano rilasciati titoli di importazione per un quantitativo inferiore a 700 tonnellate, la differenza andrà ad aggiungersi ai quantitativi disponibili per il 2005. La situazione sarà riesaminata dopo la fine del 2004.
(10) Appare quindi appropriato prevedere le deroghe necessarie al regolamento (CE) n. 2424/1999.
(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2424/1999, per il periodo compreso tra il 1 o luglio e il 31 dicembre 2004 è aperto un contingente tariffario comunitario per un quantitativo di 350 tonnellate di carni bovine disossate ed essiccate, del codice NC ex 0210 20 90 .
2. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2424/1999, la validità dei certificati di autenticità e dei titoli d'importazione rilasciati a partire dal 1 o luglio 2004 scade al più tardi il 31 dicembre 2004.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 ).
2 GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1 .
3 GU L 294 del 16.11.1999, pag. 13 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2589/1999 ( GU L 315 del 9.12.1999, pag. 6 ).
4 GU L 114 del 30.4.2002, pag. 352 .
5 Decisione 2004/78/CE ( GU L 23 del 28.1.2004, pag. 27 ).
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