32004R1215•Regolamento (CE) n. 1215/2004 della Commissione, del 30 giugno 2004, che modifica alcuni elementi dei disciplinari di una denominazione figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine (Scotch Beef)
32004R1215Regulation21 lug 2004
del 30 giugno 2004
che modifica alcuni elementi dei disciplinari di una denominazione figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine (Scotch Beef)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari 1 , in particolare l’articolo 9,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, le autorità del Regno Unito hanno chiesto di modificare alcuni elementi relativi alla descrizione del prodotto e alla zona geografica per la denominazione «Scotch Beef», registrata quale indicazione geografica protetta dal regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio 2 .
(2) Dall’esame di tale richiesta di modifica risulta che non si tratta di modifiche di scarsa rilevanza.
(3) Conformemente alla procedura prevista dall’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e non trattandosi di modifiche di scarsa rilevanza, si applica mutatis mutandis la procedura prevista all’articolo 6.
(4) Le modifiche sono considerate conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92. Dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3 non è pervenuta alla Commissione nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del succitato regolamento.
(5) Dette modifiche devono essere pertanto registrate e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Le modifiche che figurano nell’allegato I del presente regolamento sono registrate e pubblicate conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2081/92.
La scheda consolidata che riporta i principali elementi del disciplinare figura nell’allegato II del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione
1 GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ( GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1 ).
2 GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 526/2004 ( GU L 85 del 23.3.2004, pag. 3 ).
3 GU C 99 del 25.4.2003, pag. 2 (Scotch Beef).
MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA (articolo 9)
N. CE: UK/0274/25.1.1994
1. Denominazione registrata: IGP Scotch Beef
2. Modifiche richieste Sezione del disciplinare:
Nome
Descrizione
Zona geografica
Prova dell’origine
Metodo di ottenimento
Legame
Etichettatura
Condizioni nazionali
3. Modifiche
Descrizione
Al fine di tenere maggiormente conto della prassi attualmente seguita e delle esigenze dei consumatori in merito a un'etichettatura più trasparente nonché di migliorare la qualità dello Scotch Beef, l'attuale descrizione:
«Il prodotto è ottenuto da bovini ingrassati per un periodo minimo di 3 mesi e macellati e trattati nelle zone stabilite.»
è modificata come segue:
«Il prodotto è ottenuto da bovini nati, allevati per la loro intera esistenza, macellati e trattati nella zona geografica indicata. Gli animali sono stati ottenuti e macellati conformemente al regime di assicurazione della qualità accreditato per la norma europea EN 45011 (guida ISO 65) nel rispetto delle norme e delle valutazioni nonché delle frequenze di valutazione stabilite dal richiedente.»
Metodo di ottenimento
A seguito delle modifiche apportate alla descrizione di cui sopra, occorre modificare la descrizione dettagliata del metodo di produzione. Inoltre, quando è stata presentata la richiesta iniziale, non vi era in pratica alcun quantitativo di Scotch Beef venduto in stato di congelazione. Pur non essendo tale pratica ancora molto diffusa, il richiedente desidera eliminare la frase «Può essere venduto soltanto come prodotto fresco o refrigerato» per consentire la vendita dello Scotch Beef congelato, se il trasformatore lo desidera.
Pertanto l'attuale descrizione:
«I bovini sono ingrassati in Scozia per un periodo non inferiore a tre mesi. La macellazione ed il trattamento sono effettuati conformemente alla normativa in materia. Può essere venduto soltanto come prodotto fresco o refrigerato.»
è modificata come segue:
«I bovini sono nati e allevati per la loro intera esistenza nella zona geografica indicata. Gli animali sono stati ottenuti e macellati conformemente al regime di assicurazione della qualità accreditato per la norma europea EN 45011 (guida ISO 65) nel rispetto delle norme e delle valutazioni nonché delle frequenze di valutazione stabilite dal richiedente. La macellazione ed il trattamento sono effettuati nella zona in questione, conformemente alle norme stabilite nel disciplinare.»
SCHEDA CONSOLIDATA
Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio
«SCOTCH BEEF»
N. CE: UK/0274/25.1.1994
DOP ( ) IGP (X)
La presente scheda è una sintesi elaborata a fini informativi. Per informazioni complete, in particolare per i produttori di prodotti contemplati dalla relativa DOP o IGP, consultare la versione completa del disciplinare a livello nazionale o presso i servizi della Commissione europea 1 .
1. Servizio competente dello Stato membro
| Nome | : | Department of Environment, Food and Rural Affairs Food Chain Marketing and Competitiveness Division | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indirizzo | : | Room 338 Nobel House 17 Smith Square London, SW1P 3JR United Kingdom | Room 338 | Nobel House | 17 Smith Square | London, SW1P 3JR | United Kingdom |
| Room 338 | |||||||
| Nobel House | |||||||
| 17 Smith Square | |||||||
| London, SW1P 3JR | |||||||
| United Kingdom | |||||||
| Tel. | : | (44-207) 238 66 87 | |||||
| Fax | : | (44-207) 238 57 28 | |||||
| : | rlf.feedback@defra.gsi.gov.uk |
2. Richiedente
| 2.1. | Nome: : — Quality Meat Scotland | Nome | : | Quality Meat Scotland |
|---|---|---|---|---|
| Nome | : | Quality Meat Scotland |
| 2.2. | Indirizzo: : — Rural Centre West Mains Ingliston Newbridge Midlothian, EH28 8NZ United Kingdom — Rural Centre — West Mains — Ingliston — Newbridge — Midlothian, EH28 8NZ — United Kingdom Rural Centre West Mains Ingliston Newbridge Midlothian, EH28 8NZ United Kingdom Tel.: : — (44-131) 472 40 40 Fax: : — (44-131) 472 40 38 E-mail: : — info@qmscotland.co.uk | Indirizzo | : | Rural Centre West Mains Ingliston Newbridge Midlothian, EH28 8NZ United Kingdom | Rural Centre | West Mains | Ingliston | Newbridge | Midlothian, EH28 8NZ | United Kingdom | Tel. | : | (44-131) 472 40 40 | Fax | : | (44-131) 472 40 38 | : | info@qmscotland.co.uk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indirizzo | : | Rural Centre West Mains Ingliston Newbridge Midlothian, EH28 8NZ United Kingdom | Rural Centre | West Mains | Ingliston | Newbridge | Midlothian, EH28 8NZ | United Kingdom | |||||||||||
| Rural Centre | |||||||||||||||||||
| West Mains | |||||||||||||||||||
| Ingliston | |||||||||||||||||||
| Newbridge | |||||||||||||||||||
| Midlothian, EH28 8NZ | |||||||||||||||||||
| United Kingdom | |||||||||||||||||||
| Tel. | : | (44-131) 472 40 40 | |||||||||||||||||
| Fax | : | (44-131) 472 40 38 | |||||||||||||||||
| : | info@qmscotland.co.uk |
2.3. Composizione : produttori (8 969), trasformatori (32), altri (310)
3. Tipo di prodotto: classe 1.1 — Carni (e frattaglie) fresche
4. Descrizione del disciplinare (sintesi delle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2)
4.1. Nome : «Scotch Beef»
4.2. Descrizione : Il prodotto è ottenuto da bovini nati, allevati per la loro intera esistenza, macellati e trattati nella zona geografica indicata. Gli animali sono stati ottenuti e macellati conformemente al regime di assicurazione della qualità accreditato per la norma europea EN 45011 (guida ISO 65) nel rispetto delle norme e delle valutazioni nonché delle frequenze di valutazione stabilite dal richiedente.
4.3. Zona geografica : La zone indicata è la Scozia continentale, comprese le isole al largo della costa occidentale, le Orcadi e le Shetland.
4.4. Prova dell’origine : Lo Scotch Beef è noto fin dall’Ottocento per le sue qualità superiori ottenute grazie ai sistemi tradizionali di alimentazione utilizzati. Il prodotto ha ottenuto un’ottima reputazione sul mercato della carne, nel Regno Unito e all’estero.
4.5. Metodo di ottenimento : I bovini sono nati e allevati per la loro intera esistenza nella zona geografica indicata. Gli animali sono stati ottenuti e macellati conformemente al regime di assicurazione della qualità accreditato per la norma europea EN 45011 (guida ISO 65) nel rispetto delle norme e delle valutazioni nonché delle frequenze di valutazione stabilite dal richiedente. La macellazione ed il trattamento sono effettuati nella zona in questione, conformemente alle norme stabilite nel disciplinare.
4.6. Legame : La qualità e le caratteristiche dello Scotch Beef sono il risultato di un pascolo estensivo sulle praterie caratteristiche della Scozia.
4.7. Organismo di controllo :
| Nome | : | Scottish Food Quality Certification | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indirizzo | : | Royal Highland Centre 10th Avenue Ingliston Edinburgh, EH28 8NF United Kingdom | Royal Highland Centre | 10th Avenue | Ingliston | Edinburgh, EH28 8NF | United Kingdom |
| Royal Highland Centre | |||||||
| 10th Avenue | |||||||
| Ingliston | |||||||
| Edinburgh, EH28 8NF | |||||||
| United Kingdom | |||||||
| Tel. | : | (44-131) 335 66 15 | |||||
| Fax | : | (44-131) 335 66 01 | |||||
| : | enquiries@sfqc.co.uk |
4.8. Etichettatura : IGP
4.9. Condizioni nazionali : —
1 Commissione europea — Direzione generale dell’Agricoltura — Unità Politica di qualità dei prodotti agricoli — B-1049 Bruxelles.
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"languages": [
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"title": "Règlement (CE) n° 1215/2004 de la Commission du 30 juin 2004 modifiant des éléments du cahier des charges d’une dénomination figurant à l’annexe du règlement (CE) n° 1107/96 relatif à l’enregistrement des appellations d’origine et des indications géographiques (Scotch Beef)",
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"title": "Commission Regulation (EC) No 1215/2004 of 30 June 2004 amending the specification of a name appearing in the Annex to Regulation (EC) No 1107/96 on the registration of geographical indications and designations of origin (Scotch Beef)",
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"title": "Regolamento (CE) n. 1215/2004 della Commissione, del 30 giugno 2004, che modifica alcuni elementi dei disciplinari di una denominazione figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine (Scotch Beef)",
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