32004R1233•Regolamento (CE) n. 1233/2004 della Commissione, del 2 luglio 2004, recante misure transitorie relative alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 595/2004 per quanto riguarda il prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea
32004R1233Regulation6 lug 2004
del 2 luglio 2004
recante misure transitorie relative alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 595/2004 per quanto riguarda il prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Occorre adottare misure transitorie per consentire alla Repubblica ceca, all’Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all’Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia (di seguito «i nuovi Stati membri») di applicare il prelievo di cui al regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1 .
(2) Il regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 2 , stabilisce che gli Stati membri devono adeguare il tenore di riferimento di grassi individuale di tutti i produttori in caso di superamento del tenore di riferimento di grassi nazionale. È opportuno disporre che i nuovi Stati membri adeguino il tenore di riferimento di grassi individuale solo a partire dal secondo periodo di dodici mesi di applicazione del prelievo in detti Stati membri. Questo lasso di tempo dovrebbe essere sufficiente per consentire ai nuovi Stati membri di calcolare il rispettivo superamento del tenore di riferimento di grassi nazionale.
(3) Ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 595/2004, per la commercializzazione dei prodotti diversi dal latte gli Stati membri stabiliscono i quantitativi di latte utilizzati nella trasformazione. Se risulta difficile determinare i quantitativi di latte impiegati per la trasformazione in base ai prodotti commercializzati, gli Stati membri possono fissare forfettariamente i quantitativi di equivalente latte, assumendo come base di calcolo il numero di vacche lattiere del produttore e una resa lattiera media per vacca che sia rappresentativa dell’allevamento. Se, all’inizio dell’applicazione del prelievo, ci fossero difficoltà di ordine amministrativo dovute all’elevato numero di piccoli produttori, dovrebbe essere possibile autorizzare i nuovi Stati membri, sulla base di una richiesta debitamente giustificata, a utilizzare come base di calcolo, per un periodo di tempo limitato, la resa lattiera media dello Stato membro anziché la resa lattiera media per vacca rappresentativa dell’allevamento.
(4) Per la Polonia e la Slovenia la ripartizione dei quantitativi individuali di riferimento si applicherà solo a partire dal periodo 2005-2006, conformemente all’atto di adesione, come adeguato dalla decisione del Consiglio 2004/281/CE, del 22 marzo 2004, recante adattamento dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, a seguito della riforma della politica agricola comune 3 . Per i due Stati membri in questione è opportuno che il termine di presentazione della relazione sul sistema di gestione dei rispettivi quantitativi di riferimento nazionali, di cui al regolamento (CE) n. 595/2004, sia prorogato fino al 1 o settembre 2005.
(5) Conformemente alle disposizioni dell'atto di adesione, come adeguato dalla Decisione del Consiglio 2004/281/CE, le basi per i quantitativi di riferimento individuali per i nuovi Stati membri sono definite nell’allegato I, tabella f), del regolamento (CE) n. 1788/2003. Non occorre quindi che i nuovi Stati membri comunichino alla Commissione la ripartizione tra consegne e vendite dirette risultante dalla prima assegnazione individuale, come prevede l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia applicano l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 595/2004 a decorrere dal secondo periodo di dodici mesi di applicazione del prelievo in detti Stati membri, in conformità del capitolo 6.A, punto 13, dell’allegato II dell’atto di adesione.
In deroga all’articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 595/2004, la Commissione può autorizzare la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia a utilizzare come base di calcolo, al massimo fino al 31 marzo 2007, la resa lattiera media dello Stato membro anziché la resa lattiera media per vacca rappresentativa dell’allevamento, purché la richiesta sia debitamente giustificata.
Nel caso della Polonia e della Slovenia, la relazione di cui all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 595/2004 deve essere trasmessa al più tardi entro il 1 o settembre 2005.
La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia non applicano l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123 .
2 GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22 .
3 GU L 93 del 30.3.2004, pag. 1 .
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