32004R1283•Regolamento (CE) n. 1283/2004 della Commissione, del 13 luglio 2004, relativo alla sospensione della pesca della limanda da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro
32004R1283Regulation30 mar 2004
del 13 luglio 2004
relativo alla sospensione della pesca della limanda da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca 1 , in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, prevede dei contingenti di limanda per il 2004 2 .
(2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
(3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di limanda nelle acque della zona NAFO 3LNO da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. La Comunità ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 30 marzo 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Si ritiene che le catture di limanda nelle acque della zona NAFO 3LNO da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 2004.
La pesca della limanda nelle acque della zona NAFO 3LNO da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 30 marzo 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2004. Per la Commissione Jörgen HOLMQUIST Direttore generale della Pesca
1 GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 ( GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1 ).
2 GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1 .
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