32004R1289•Regolamento (CE) n. 1289/2004 della Commissione, del 14 luglio 2004, che autorizza l’utilizzo per dieci anni dell’additivo Deccox® nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose(Testo rilevante ai fini del SEE)
32004R1289Regulation18 lug 2004
del 14 luglio 2004
che autorizza l’utilizzo per dieci anni dell’additivo «Deccox ® » nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali 1 , come da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 1756/2002 2 , in particolare l’articolo 9 G, paragrafo 5, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) Come previsto dall’articolo 9 G, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE, i coccidiostatici inclusi nell’allegato I a tale direttiva entro il 1 o gennaio 1988 sono stati autorizzati ad essere utilizzati provvisoriamente, a partire dal 1 o aprile 1998, e trasferiti al capitolo I dell’allegato B, in vista di una loro rivalutazione in quanto additivi collegati alla persona responsabile della loro messa in circolazione.
(2) Per i suddetti additivi vanno presentate nuove domande di autorizzazione. Inoltre l’articolo 9 G, paragrafo 4, della direttiva di cui sopra impone che i fascicoli contenenti tali domande siano presentati entro e non oltre il 30 settembre 2000, ai fini di un loro riesame. Le informazioni contenute in tali fascicoli dovranno essere presentate conformemente alle indicazioni di cui all’articolo 4 della stessa direttiva.
(3) L’articolo 9 G, paragrafo 5, della direttiva 70/524/CEE impone che, una volta effettuato il riesame dei fascicoli presentati, l’autorizzazione provvisoria all’uso degli additivi in questione possa essere ritirata o, se del caso, sostituita da un'autorizzazione collegata alla persona responsabile della loro messa in circolazione per un periodo decennale, tramite l'adozione di un regolamento la cui data di entrata in vigore sia antecedente al 1 o ottobre 2003.
(4) La persona responsabile della messa in circolazione del prodotto decochinato (Deccox ® ), un additivo appartenente alla categoria «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose», di cui al capitolo I dell’allegato B della direttiva 70/524/CEE, ha presentato una domanda di autorizzazione e un fascicolo, in ottemperanza all’articolo 9 G, paragrafi 2 e 4, della stessa direttiva.
(5) Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare 3 , modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 4 , stabilisce che tale autorità (EFSA) rilevi il compito, finora affidato ai comitati scientifici istituiti dalla Commissione, di formulare pareri scientifici nei settori di sua competenza. Il gruppo scientifico su additivi e prodotti o sostanze utilizzate nell’alimentazione animale ha emesso parere favorevole quanto alla sicurezza e agli effetti del Deccox ® , preparato del decochinato destinato ai polli da ingrasso.
(6) La Commissione ha adottato tutte le misure necessarie affinché la rivalutazione del prodotto a base di decochinato (Deccox ® ) sia completata entro la scadenza prevista dall’articolo 9 G, paragrafo 5, della direttiva 70/524/CEE. L’esame ha rivelato che le condizioni applicabili fissate dalla direttiva 70/524/CEE sono soddisfatte e che il Deccox ® , a base di decochinato , può figurare al capitolo I dell’elenco di cui all’articolo 9 T, lettera b), di detta direttiva, in quanto additivo collegato alla persona responsabile della sua messa in circolazione e autorizzato per un periodo di dieci anni.
(7) L’articolo 9 G, paragrafo 6, della direttiva 70/524/CEE consente la proroga automatica del periodo di autorizzazione della commercializzazione degli additivi interessati fino al momento dell’adozione da parte della Commissione di una decisione, qualora, per ragioni non imputabili al titolare dell’autorizzazione, non sia possibile decidere riguardo alla richiesta prima della scadenza dell’autorizzazione. Tale disposizione si applica all’autorizzazione concessa al Deccox ® preparato a base di decochinato . Nel processo di riesame sono state presentate numerose richieste di informazioni supplementari, allungando così il tempo di valutazione per cause non imputabili alla persona responsabile della messa in circolazione del prodotto interessato.
(8) L’articolo 9 M della direttiva 70/524/CEE prevede che l’utilizzo di un additivo possa essere prorogato fino ad esaurimento delle scorte, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3, lettere b) ed e). Qualora non esistano ragioni di sicurezza che giustifichino il ritiro immediato dal mercato del prodotto a base di decochinato , va accordato un periodo transitorio di sei mesi per lo smaltimento delle giacenze dell'additivo.
(9) L’esame della domanda rivela che occorrono determinate procedure per proteggere i lavoratori dall’esposizione al Deccox ® a base di decochinato . Tuttavia, tale protezione è assicurata dall’applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro 5 .
(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il capitolo I, allegato B della direttiva 70/524/CEE va modificato come segue: l’additivo decochinato , appartenente al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose», è soppresso.
L’additivo Deccox ® appartenente al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose» figurante nell’allegato del presente regolamento può essere usato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni stabilite dall’allegato.
È consentito l’uso dell’additivo fino ad esaurimento delle scorte esistenti di decochinato per un periodo di sei mesi a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è vincolante in tutti suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2004. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione
1 GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1 .
2 GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1 .
3 GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1 .
4 GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4 .
5 GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1 .
| Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «E 756 | Alfarma AS | Decochinato 60,6 g/kg (Deccox) | 6-decilossi-7-etossi-4-idrossichinolina-3-acido carbossilico: < 0,5 % | Polli da ingrasso | — | 20 | 40 | Somministrazione vietata almeno 3 giorni prima della macellazione | 17 luglio 2014» |
{
"legislation": {
"urls": {
"de": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32004R1289",
"en": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004R1289",
"fr": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32004R1289",
"it": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R1289"
},
"celex": "32004R1289",
"ojCitation": null
},
"content": {
"celex": "32004R1289",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/3cef07e8-3311-4fa7-8c8e-7feb3b57c0a0.0011.03/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}