del 12 luglio 2004
che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica socialista del Vietnam
Preamble
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,
considerando quanto segue:
(1) Il 15 dicembre 1992 la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam hanno siglato un accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento 1 , che è stato approvato con la decisione 96/477/CE 2 . Tale accordo è stato modificato da ultimo mediante scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam, siglato il 15 febbraio 2003 e applicato su base provvisoria dal 10 settembre 2003 3 .
(2) Ai sensi dell’articolo 9 di tale accordo, alcuni limiti quantitativi possono essere trasferiti all’anno successivo, se non sono stati utilizzati nell’anno in corso.
(3) Alla luce dell'aumento dei contingenti previsto dallo scambio di lettere del 15 febbraio 2003, il 10 settembre 2003 la Repubblica socialista del Vietnam ha chiesto di trasferire le quantità inutilizzate nell’anno contingentale 2003 ai limiti quantitativi dell’anno contingentale 2004.
(4) Poiché gli operatori vietnamiti e della Comunità hanno potuto beneficiare soltanto parzialmente dell’aumento dei contingenti per il 2003, è opportuno trasferire le parti inutilizzate di tali quantità aggiuntive ai livelli contingentali del 2004,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono autorizzati per l'anno contingentale 2004 trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili originari della Repubblica socialista del Vietnam, ai sensi dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2004. Per il Consiglio Il presidente B. BOT
1 GU L 410 del 31.12.1992, pag. 279 .
2 GU L 199 dell’8.8.1996, pag. 1 .
3 GU L 152 del 20.6.2003, pag. 41 .