del 20 luglio 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2002 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio per quanto riguarda i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per la campagna di commercializzazione 2004/2005
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi 1 , in particolare l’articolo 4 bis , paragrafo 3, primo comma, secondo trattino, e l’articolo 4 bis , paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione 2 stabilisce, per le campagne 2002/2003 e 2003/2004, le regole riguardanti il riconoscimento e i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo ai fini del finanziamento comunitario previsto all’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1638/98.
(2) È necessario estendere l’applicazione di tali regole alla campagna 2004/2005, in quanto il regolamento (CE) n. 865/2004 modifica l’articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio 3 al fine di mantenere per la suddetta campagna il regime attuale di aiuto alla produzione di olio d’oliva, che costituisce la base della trattenuta destinata a finanziare le attività delle organizzazioni di operatori.
(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1334/2002.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1334/2002 è modificato come segue:
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Il titolo è sostituito dal testo seguente: «Regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio per quanto riguarda i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005.»
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All’articolo 1, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente regolamento stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005, le modalità di applicazione dell’articolo 4 bis , paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98 per quanto riguarda il riconoscimento e i programmi di attività delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni, delle organizzazioni interprofessionali e delle altre organizzazioni di operatori del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola di cui al paragrafo suddetto.»
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All’articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Per ottenere il riconoscimento per la totalità del periodo cui si applica il presente regolamento, un’organizzazione di operatori del settore oleicolo presenta, anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 31 maggio 2003, una domanda che attesti il rispetto delle condizioni previste all’articolo 2. Tuttavia, ai fini del riconoscimento esclusivamente per la campagna di commercializzazione 2004/2005, il termine ultimo stabilito dallo Stato membro per la presentazione della domanda non può essere posteriore al 30 settembre 2004.»
- All’articolo 6, paragrafo 3, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: «Entro il 31 luglio 2003 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o entro il 31 ottobre 2004 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, lo Stato membro approva i programmi di attività delle organizzazioni riconosciute ai quali ha concesso il finanziamento nazionale corrispondente e ne informa le organizzazioni di operatori del settore oleicolo interessate.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione
1 GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 ( GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97 ).
2 GU L 195 del 24.7.2002, pag. 16 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2003 ( GU L 92 del 9.4.2003, pag. 6 ).
3 GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004.