32004R1331•Regolamento (CE) n. 1331/2004 della Commissione, del 20 luglio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2002 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio per quanto riguarda i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per la campagna di commercializzazione 2004/2005
32004R1331Regulation28 lug 2004
del 20 luglio 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2002 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio per quanto riguarda i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per la campagna di commercializzazione 2004/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi 1 , in particolare l’articolo 4 bis , paragrafo 3, primo comma, secondo trattino, e l’articolo 4 bis , paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione 2 stabilisce, per le campagne 2002/2003 e 2003/2004, le regole riguardanti il riconoscimento e i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo ai fini del finanziamento comunitario previsto all’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1638/98.
(2) È necessario estendere l’applicazione di tali regole alla campagna 2004/2005, in quanto il regolamento (CE) n. 865/2004 modifica l’articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio 3 al fine di mantenere per la suddetta campagna il regime attuale di aiuto alla produzione di olio d’oliva, che costituisce la base della trattenuta destinata a finanziare le attività delle organizzazioni di operatori.
(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1334/2002.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 1334/2002 è modificato come segue:
Il titolo è sostituito dal testo seguente: «Regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio per quanto riguarda i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005.»
All’articolo 1, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente regolamento stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005, le modalità di applicazione dell’articolo 4 bis , paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98 per quanto riguarda il riconoscimento e i programmi di attività delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni, delle organizzazioni interprofessionali e delle altre organizzazioni di operatori del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola di cui al paragrafo suddetto.»
All’articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Per ottenere il riconoscimento per la totalità del periodo cui si applica il presente regolamento, un’organizzazione di operatori del settore oleicolo presenta, anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 31 maggio 2003, una domanda che attesti il rispetto delle condizioni previste all’articolo 2. Tuttavia, ai fini del riconoscimento esclusivamente per la campagna di commercializzazione 2004/2005, il termine ultimo stabilito dallo Stato membro per la presentazione della domanda non può essere posteriore al 30 settembre 2004.»
| 4) | a): il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I programmi di attività ammissibili al finanziamento comunitario a norma dell’articolo 4 bis , paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98 sono costituiti dalle attività specificate all’articolo 4 del presente regolamento e sono realizzati fra il 1 o novembre 2002 e il31 ottobre 2004 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 e fra il 1 o novembre 2004 e il 31 ottobre 2005 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005.»; | a) | il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I programmi di attività ammissibili al finanziamento comunitario a norma dell’articolo 4 bis , paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98 sono costituiti dalle attività specificate all’articolo 4 del presente regolamento e sono realizzati fra il 1 o novembre 2002 e il31 ottobre 2004 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 e fra il 1 o novembre 2004 e il 31 ottobre 2005 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005.»; | b) | al paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: «Qualsiasi organizzazione di operatori del settore oleicolo riconosciuta ai sensi del presente regolamento o che abbia inoltrato una domanda di riconoscimento può presentare, anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 31 maggio 2003 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o entro il 30 settembre 2004 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, una domanda di finanziamento comunitario per un unico programma di attività per periodo.» |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I programmi di attività ammissibili al finanziamento comunitario a norma dell’articolo 4 bis , paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98 sono costituiti dalle attività specificate all’articolo 4 del presente regolamento e sono realizzati fra il 1 o novembre 2002 e il31 ottobre 2004 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 e fra il 1 o novembre 2004 e il 31 ottobre 2005 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005.»; | ||||
| b) | al paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: «Qualsiasi organizzazione di operatori del settore oleicolo riconosciuta ai sensi del presente regolamento o che abbia inoltrato una domanda di riconoscimento può presentare, anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 31 maggio 2003 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o entro il 30 settembre 2004 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, una domanda di finanziamento comunitario per un unico programma di attività per periodo.» |
| 6) | a): al paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma: «Per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, lo Stato membro versa all’organizzazione di operatori del settore oleicolo interessata la totalità dell’importo specificato al paragrafo 1 nel mese successivo all’approvazione del programma in questione.»; | a) | al paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma: «Per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, lo Stato membro versa all’organizzazione di operatori del settore oleicolo interessata la totalità dell’importo specificato al paragrafo 1 nel mese successivo all’approvazione del programma in questione.»; | b) | il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 31 maggio 2004, le organizzazioni di operatori del settore oleicolo di cui è stato approvato il programma di attività per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 possono presentare una domanda di svincolo della cauzione di cui al paragrafo 3 per un importo pari al massimo alla metà delle spese effettivamente sostenute. Lo Stato membro determina e controlla i documenti giustificativi di cui è corredata tale domanda e svincola le cauzioni corrispondenti alle spese di cui trattasi entro il secondo mese successivo alla presentazione della domanda stessa.» |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | al paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma: «Per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, lo Stato membro versa all’organizzazione di operatori del settore oleicolo interessata la totalità dell’importo specificato al paragrafo 1 nel mese successivo all’approvazione del programma in questione.»; | ||||
| b) | il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 31 maggio 2004, le organizzazioni di operatori del settore oleicolo di cui è stato approvato il programma di attività per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 possono presentare una domanda di svincolo della cauzione di cui al paragrafo 3 per un importo pari al massimo alla metà delle spese effettivamente sostenute. Lo Stato membro determina e controlla i documenti giustificativi di cui è corredata tale domanda e svincola le cauzioni corrispondenti alle spese di cui trattasi entro il secondo mese successivo alla presentazione della domanda stessa.» |
| 7) | a): il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini del versamento del finanziamento comunitario di cui all’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1638/98 o dell’eventuale saldo, l’organizzazione di operatori del settore oleicolo presenta domanda all’autorità nazionale competente anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 31 gennaio 2005 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o entro il 31 gennaio 2006 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005. Il finanziamento comunitario corrispondente alle domande presentate oltre le date di cui al primo comma è ridotto dell’1 % per giorno lavorativo di ritardo. Le domande presentate dopo il 25 febbraio 2005 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o dopo il 25 febbraio 2006 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005 non possono più essere accettate.»; | a) | il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini del versamento del finanziamento comunitario di cui all’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1638/98 o dell’eventuale saldo, l’organizzazione di operatori del settore oleicolo presenta domanda all’autorità nazionale competente anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 31 gennaio 2005 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o entro il 31 gennaio 2006 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005. Il finanziamento comunitario corrispondente alle domande presentate oltre le date di cui al primo comma è ridotto dell’1 % per giorno lavorativo di ritardo. Le domande presentate dopo il 25 febbraio 2005 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o dopo il 25 febbraio 2006 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005 non possono più essere accettate.»; | b) | il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Per le attività ultimate entro il 31 ottobre 2004 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o entro il 31 ottobre 2005 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005 e il cui pagamento è effettuato dopo la fine del mese successivo al termine rispettivo, il finanziamento comunitario previsto è ridotto dell’1 % per giorno di ritardo nei primi trenta giorni dopo il 30 novembre e del 2 % per giorno di ritardo supplementare.» |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini del versamento del finanziamento comunitario di cui all’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1638/98 o dell’eventuale saldo, l’organizzazione di operatori del settore oleicolo presenta domanda all’autorità nazionale competente anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 31 gennaio 2005 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o entro il 31 gennaio 2006 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005. Il finanziamento comunitario corrispondente alle domande presentate oltre le date di cui al primo comma è ridotto dell’1 % per giorno lavorativo di ritardo. Le domande presentate dopo il 25 febbraio 2005 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o dopo il 25 febbraio 2006 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005 non possono più essere accettate.»; | ||||
| b) | il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Per le attività ultimate entro il 31 ottobre 2004 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o entro il 31 ottobre 2005 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005 e il cui pagamento è effettuato dopo la fine del mese successivo al termine rispettivo, il finanziamento comunitario previsto è ridotto dell’1 % per giorno di ritardo nei primi trenta giorni dopo il 30 novembre e del 2 % per giorno di ritardo supplementare.» |
| 8) | a): al paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: «Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tutte le informazioni pertinenti sulle disposizioni nazionali d’applicazione di cui al primo comma, nonché le relative modifiche.»; | a) | al paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: «Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tutte le informazioni pertinenti sulle disposizioni nazionali d’applicazione di cui al primo comma, nonché le relative modifiche.»; | b) | il testo dei paragrafi 1 bis e 2 è sostituito dal seguente: «1 bis. Entro il 28 febbraio 2003 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o entro il 28 febbraio 2005 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascuna delle campagne di commercializzazione di cui trattasi, le loro decisioni relative alla deroga all’articolo 20 quinquies , paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, prevista dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1873/2002. 2. Anteriormente al 5 settembre 2003 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o al 5 dicembre 2004 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascuna delle campagne di commercializzazione di cui trattasi, le loro decisioni relative alla deroga all’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento n. 136/66/CEE, prevista dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1873/2002. Anteriormente al 5 settembre 2003 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o al 5 dicembre 2004 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi alle organizzazioni di operatori del settore oleicolo riconosciute e ai programmi di attività approvati nonché alle loro caratteristiche, suddivisi per tipo di organizzazione di produttori di cui all’articolo 2 del presente regolamento e per zona regionale, nonché gli importi dei fondi riservati conformemente all’articolo 4 bis , paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98 per le campagne di commercializzazione di cui trattasi, suddivisi per settore di attività.»; | c) | al paragrafo 3, primo comma, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente: «Entro il 30 aprile 2005 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o entro il 30 aprile 2006 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull’attuazione del presente regolamento contenente almeno i seguenti elementi:». |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | al paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: «Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tutte le informazioni pertinenti sulle disposizioni nazionali d’applicazione di cui al primo comma, nonché le relative modifiche.»; | ||||||
| b) | il testo dei paragrafi 1 bis e 2 è sostituito dal seguente: «1 bis. Entro il 28 febbraio 2003 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o entro il 28 febbraio 2005 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascuna delle campagne di commercializzazione di cui trattasi, le loro decisioni relative alla deroga all’articolo 20 quinquies , paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, prevista dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1873/2002. 2. Anteriormente al 5 settembre 2003 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o al 5 dicembre 2004 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascuna delle campagne di commercializzazione di cui trattasi, le loro decisioni relative alla deroga all’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento n. 136/66/CEE, prevista dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1873/2002. Anteriormente al 5 settembre 2003 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o al 5 dicembre 2004 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi alle organizzazioni di operatori del settore oleicolo riconosciute e ai programmi di attività approvati nonché alle loro caratteristiche, suddivisi per tipo di organizzazione di produttori di cui all’articolo 2 del presente regolamento e per zona regionale, nonché gli importi dei fondi riservati conformemente all’articolo 4 bis , paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98 per le campagne di commercializzazione di cui trattasi, suddivisi per settore di attività.»; | ||||||
| c) | al paragrafo 3, primo comma, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente: «Entro il 30 aprile 2005 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o entro il 30 aprile 2006 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull’attuazione del presente regolamento contenente almeno i seguenti elementi:». |
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione
1 GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 ( GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97 ).
2 GU L 195 del 24.7.2002, pag. 16 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2003 ( GU L 92 del 9.4.2003, pag. 6 ).
3 GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004.
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