del 20 luglio 2004
concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nei mangimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali 1 , in particolare l’articolo 3 e l'articolo 9D, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 70/524/CEE stabilisce che gli additivi da impiegare all'interno della Comunità debbano essere autorizzati. Gli additivi di cui all'allegato C, parte II, della suddetta direttiva possono essere autorizzati a tempo indeterminato qualora siano rispettate determinate condizioni.
(2) L’impiego del preparato di enzimi endo-1,4-beta-xylanasi prodotto dall’ Aspergillus oryzae (DSM 10287) era stato autorizzato in modo provvisorio per la prima volta per i polli da ingrasso, i tacchini da ingrasso e i suinetti dal regolamento (CE) n. 1436/98 2 .
(3) L’impiego del preparato di enzimi endo-1,4-beta-xylanasi e endo-1,4-beta-glucanasi prodotto dall’ Humicola insolens (DSM 10442) era stato autorizzato in modo provvisorio per la prima volta per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1436/98 della Commissione 2 .
(4) Sono stati presentati dati nuovi a sostegno delle domande di autorizzazione a tempo indeterminato per ciascuno di questi preparati a base di enzimi. La valutazione effettuata ha dimostrato che, per ognuno dei casi, le condizioni di cui alla direttiva 70/524/CEE risultano soddisfatte.
(5) Di conseguenza, nel rispetto di determinate condizioni, l’impiego dei suddetti preparati di enzimi deve essere autorizzato a tempo indeterminato.
(6) La valutazione delle domande indica che è opportuno stabilire alcune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi figuranti negli allegati. Tale protezione dovrebbe essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro 3 .
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I preparati appartenenti al gruppo «Enzimi» di cui agli allegati I e II sono autorizzati ad essere impiegati a tempo indeterminato come additivi nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2004. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione
1 GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002 ( GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1 ).
2 GU L 191 del 7.7.1998, pag. 15 .
3 GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1 . Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ).
1 1 FXU è il quantitativo di enzima che libera 7,8 microgrammi-molecole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) a partire da azo-grano arabinoxilano, al minuto, con pH 6,0 e a 50 °C.
1 1 FXU è il quantitativo di enzima che libera 3,1 microgrammi-molecole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) a partire da azo-grano arabinoxilano, al minuto, con pH 6,0 e a 50 °C.
2 1 FBG è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio), a partire da beta-glucano di orzo, al minuto, con pH 5.0 e a 30 °C.