32004R1332•Regolamento (CE) n. 1332/2004 della Commissione, del 20 luglio 2004, concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nei mangimi(Testo rilevante ai fini del SEE)
32004R1332Regulation24 lug 2004
del 20 luglio 2004
concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nei mangimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali 1 , in particolare l’articolo 3 e l'articolo 9D, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 70/524/CEE stabilisce che gli additivi da impiegare all'interno della Comunità debbano essere autorizzati. Gli additivi di cui all'allegato C, parte II, della suddetta direttiva possono essere autorizzati a tempo indeterminato qualora siano rispettate determinate condizioni.
(2) L’impiego del preparato di enzimi endo-1,4-beta-xylanasi prodotto dall’ Aspergillus oryzae (DSM 10287) era stato autorizzato in modo provvisorio per la prima volta per i polli da ingrasso, i tacchini da ingrasso e i suinetti dal regolamento (CE) n. 1436/98 2 .
(3) L’impiego del preparato di enzimi endo-1,4-beta-xylanasi e endo-1,4-beta-glucanasi prodotto dall’ Humicola insolens (DSM 10442) era stato autorizzato in modo provvisorio per la prima volta per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1436/98 della Commissione 2 .
(4) Sono stati presentati dati nuovi a sostegno delle domande di autorizzazione a tempo indeterminato per ciascuno di questi preparati a base di enzimi. La valutazione effettuata ha dimostrato che, per ognuno dei casi, le condizioni di cui alla direttiva 70/524/CEE risultano soddisfatte.
(5) Di conseguenza, nel rispetto di determinate condizioni, l’impiego dei suddetti preparati di enzimi deve essere autorizzato a tempo indeterminato.
(6) La valutazione delle domande indica che è opportuno stabilire alcune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi figuranti negli allegati. Tale protezione dovrebbe essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro 3 .
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
I preparati appartenenti al gruppo «Enzimi» di cui agli allegati I e II sono autorizzati ad essere impiegati a tempo indeterminato come additivi nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2004. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione
1 GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002 ( GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1 ).
2 GU L 191 del 7.7.1998, pag. 15 .
3 GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1 . Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ).
| Enzimi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1607 | Endo-1,4-beta-xilanasi CE 3.2.1.8 | Presentazione rivestita: 1 000 FXU 1 /g | Polli da ingrasso | — | 100 FXU | 400 FXU | 1): Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. | A tempo indeterminato |
| Tacchini da ingrasso | — | 100 FXU | 400 FXU | 1): Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. | A tempo indeterminato | |||
| Suinetti | — | 200 FXU | 400 FXU | 1): Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. | A tempo indeterminato |
1 1 FXU è il quantitativo di enzima che libera 7,8 microgrammi-molecole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) a partire da azo-grano arabinoxilano, al minuto, con pH 6,0 e a 50 °C.
| Enzimi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1608 | Endo-1,4-beta-xilanasi CE 3.2.1.8 Endo-1,4-beta-glucanasi CE 3.2.1.4 | Presentazione rivestita: Endo-1,4-beta-xilanasi: 800 FXU 1 /g Endo-1,4-beta-glucanasi: 75 FBG 2 /g: Endo-1,4-beta-xilanasi: 800 FXU 1 /g — Endo-1,4-beta-glucanasi: 75 FBG 2 /g Endo-1,4-beta-xilanasi: 800 FXU 1 /g Endo-1,4-beta-glucanasi: 75 FBG 2 /g | Polli da ingrasso | — | 400 FXU 36 FBG | 1 000 FXU 94 FBG | 1.: Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. | A tempo indeterminato |
1 1 FXU è il quantitativo di enzima che libera 3,1 microgrammi-molecole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) a partire da azo-grano arabinoxilano, al minuto, con pH 6,0 e a 50 °C.
2 1 FBG è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio), a partire da beta-glucano di orzo, al minuto, con pH 5.0 e a 30 °C.
1 FXU è il quantitativo di enzima che libera 3,1 microgrammi-molecole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) a partire da azo-grano arabinoxilano, al minuto, con pH 6,0 e a 50 °C. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8
1 FBG è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio), a partire da beta-glucano di orzo, al minuto, con pH 5.0 e a 30 °C. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7
. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (). ↩ ↩2
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