del 20 luglio 2004
che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 2004 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine 1 ,
visto il regolamento (CE) n. 1202/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1 o luglio 2004-30 giugno 2005) 2 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ogni domanda di titoli di importazione presentata nel mese di luglio 2004 a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1202/2004 è soddisfatta entro il limite del 9,1670 % del quantitativo richiesto.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2004.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 ).
2 GU L 230 del 30.6.2004, pag. 19 .