del 23 luglio 2004
che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1143/98 relativo all'importazione di vacche e giovenche di alcune razze di montagna
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine 1 ,
visto il regolamento (CE) n. 1143/98 della Commissione, del 2 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi e che modifica il regolamento (CE) n. 1012/98 2 , in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1143/98 i quantitativi riservati agli importatori tradizionali sono assegnati proporzionalmente alle importazioni da essi effettuate nel periodo dal 1 o luglio 2001 al 30 giugno 2004.
(2) Per quanto riguarda gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del suddetto regolamento, i quantitativi disponibili sono ripartiti proporzionalmente ai quantitativi richiesti. Dato che i quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili, occorre fissare una percentuale unica di riduzione, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1143/98,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ogni domanda di titolo d'importazione presentata a norma del regolamento (CE) n. 1143/98 è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi:
a) 100 % dei quantitativi importati nel periodo dal 1 o luglio 2001 al 30 giugno 2004, per gli importatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1143/98;
b) 23,7020 % dei quantitativi richiesti dagli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1143/98.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2004.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 ).
2 GU L 159 del 3.6.1998, pag. 14 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 ( GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10 ).