32004R1364•Regolamento (CE) n. 1364/2004 della Commissione, del 22 luglio 2004, che stabilisce misure transitorie per la vendita di un quantitativo massimo di 54000 tonnellate di frumento e di 40000 tonnellate di mais provenienti dalle scorte nazionali di sicurezza detenute dall’Ungheria
32004R1364Regulation30 lug 2004
del 22 luglio 2004
che stabilisce misure transitorie per la vendita di un quantitativo massimo di 54 000 tonnellate di frumento e di 40 000 tonnellate di mais provenienti dalle scorte nazionali di sicurezza detenute dall’Ungheria
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,
visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 41, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1972/2003 della Commissione, del 10 novembre 2003, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi agricoli in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia 1 , le autorità ungheresi hanno comunicato alla Commissione la loro intenzione di vendere un quantitativo massimo di 54 000 tonnellate di frumento e di 40 000 tonnellate di mais provenienti dalle scorte nazionali di sicurezza nell’ambito di una procedura di rotazione.
(2) La vendita di quantitativi così ingenti di frumento e di mais rischia di perturbare il mercato cerealicolo comunitario. È pertanto necessario adottare misure transitorie per stabilire condizioni di vendita analoghe a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento 2 , in modo da assicurare la parità di trattamento degli operatori e il rispetto delle condizioni di mercato.
(3) Poiché anche l’eventuale ricostituzione delle scorte potrebbe perturbare il mercato comunitario, occorre prevedere una procedura di approvazione da parte della Commissione delle modalità relative a detta ricostituzione.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento stabilisce misure transitorie per la vendita di un quantitativo massimo di 54 000 tonnellate di frumento e di 40 000 tonnellate di mais provenienti dalle scorte nazionali di sicurezza detenute dalle autorità ungheresi al 1 o maggio 2004 e per eventuali successive ricostituzioni di dette scorte.
L’organismo incaricato della gestione delle scorte nazionali di sicurezza ungheresi, il cui nome e indirizzo figurano in allegato, procederà alla vendita, fino al 30 ottobre 2004, del quantitativo di cui all’articolo 1 mediante gara permanente sul mercato comunitario.
Ai sensi del presente regolamento, per gara si intende la procedura con la quale gli interessati vengono messi in competizione mediante invito a presentare offerte e in cui è dichiarato aggiudicatario il soggetto che ha presentato l’offerta più favorevole e conforme alle disposizioni del presente regolamento.
L’organismo di cui all’articolo 2, primo comma, pubblica un bando di gara almeno tre giorni prima della data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte.
Il bando di gara precisa in particolare:
a) il termine di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale e l’indirizzo cui devono pervenire le offerte;
b) i quantitativi minimi che devono essere oggetto delle offerte;
c) le cauzioni da costituire e le condizioni del relativo svincolo;
d) le principali caratteristiche fisiche e tecniche delle diverse partite;
e) le località di magazzinaggio nonché il nome e l’indirizzo dell’immagazzinatore;
f) le condizioni di pagamento.
Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
L’offerta prescelta deve corrispondere al prezzo rilevato, per una qualità equivalente e per una quantità rappresentativa, sul mercato del luogo di magazzinaggio o, in mancanza di tale mercato, sul mercato più vicino, tenendo conto delle spese di trasporto. Essa non può essere inferiore a 108,76 EUR per tonnellata.
L’organismo di cui all’articolo 2, primo comma, adotta tutte le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di valutare, prima della presentazione delle offerte, la qualità dei cereali posti in vendita.
L’organismo di cui all’articolo 2, primo comma, comunica immediatamente a tutti gli offerenti il risultato della loro partecipazione alla gara. Nei tre giorni lavorativi che seguono la suddetta informazione esso trasmette altresì agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione, mediante lettera raccomandata o telecomunicazione scritta.
Entro il martedì della settimana successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte l’organismo di cui all’articolo 2, primo comma, comunica alla Commissione i quantitativi e i prezzi medi delle singole partite vendute.
Le modalità per l’eventuale ricostituzione delle scorte di frumento e di mais di cui al presente regolamento devono essere previamente approvate dalla Commissione al fine di evitare qualsiasi perturbazione del mercato cerealicolo comunitario.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione
1 GU L 293 dell’11.11.2003, pag. 3 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2004 ( GU L 114 del 21.4.2004, pag. 13 ).
2 GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 ( GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50 ).
Organismo incaricato della gestione delle scorte di sicurezza ungheresi di cui all’articolo 2:
TIG Società senza scopo di lucro per la gestione della riserva, ministero dell’Agricoltura
(TIG Kht Mezőgazdasági Osztály)
Budapest, Vámház krt. 2.
1053 — Ungheria
Tel. (+ 36) 1 266 91 91 oppure (+ 36) 1 266 91 92 oppure (+ 36) 1 318 28 99
Fax (+ 36) 1 318 60 25 oppure (+ 36) 1 318 23 26
Sito web: www.tig.hu
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